Ordinanza n. 347/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della comunicazione del 30/04/2026 dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Siena, inviata pc all'indirizzo PEC del difensore della sig.ra -OMISSIS-, con cui il predetto Ufficio le ha comunicato l'impossibilità di convertire il suo titolo di soggiorno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione della Questura di Siena sull’impossibilità di convertire il titolo di soggiorno in permesso per motivi di lavoro e sul mancato avvio della relativa trattazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui l’Ufficio Immigrazione della Questura di Siena ha rappresentato che non risultava presentata alcuna domanda di rinnovo, ha comunque affermato la non convertibilità del titolo di soggiorno posseduto in permesso per motivi di lavoro e ha comunicato l’impossibilità di fissare un appuntamento per la trattazione. In sede cautelare ha lamentato l’illegittimità dell’arresto immediato del procedimento, deducendo che l’Amministrazione aveva ricevuto un’istanza ma non aveva avviato la relativa istruttoria né proceduto al suo esame, senza esplicitare adeguatamente le ragioni ostative e senza fornire una congrua motivazione sulla ritenuta non convertibilità del titolo. Ha inoltre rappresentato il pregiudizio derivante dal mancato esame della posizione amministrativa, dall’impossibilità di accedere a regolari attività lavorative e dall’assenza di stabilità del soggiorno, con ricadute sul nucleo familiare e sui figli minori.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Ritenendo sussistente il fumus boni iuris, ha rilevato, in via sommaria, che l’Amministrazione, a fronte di un’istanza comunque ricevuta, aveva omesso di avviare l’istruttoria e di trattarla, arrestando immediatamente il procedimento senza adeguata esplicitazione delle ragioni ostative, soprattutto in ordine alla non convertibilità del titolo. Ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora, considerando grave e irreparabile il pregiudizio per la ricorrente, madre di figli minori, derivante dal mancato esame della posizione, dall’impossibilità di svolgere attività lavorativa regolare e dall’assenza di stabilità del soggiorno. Nel bilanciamento degli interessi ha accordato prevalenza all’interesse della ricorrente alla regolare permanenza e al lavoro, in attesa della decisione di merito. Ha quindi sospeso l’efficacia dell’atto impugnato, disponendo in via interinale il regolare soggiorno e lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale. La trattazione di merito è stata fissata per il 12 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
per l'accoglimento dell'istanza cautelare
La tutela cautelare è stata concessa sulla base della sommaria valutazione positiva del fumus boni iuris e della sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, previo bilanciamento degli interessi contrapposti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è stata richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità della ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Le disposizioni sono state richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base per l’oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione riceve un’istanza relativa alla posizione di soggiorno dello straniero, non può arrestare immediatamente il procedimento limitandosi a comunicare l’impossibilità di trattarlo: deve avviare l’istruttoria e procedere all’esame della domanda secondo le regole applicabili.
- La comunicazione amministrativa che esclude la convertibilità di un titolo di soggiorno deve esplicitare in modo congruo le ragioni giuridiche e fattuali ostative; la mera affermazione della non convertibilità, senza adeguata motivazione, può integrare fumus boni iuris ai fini cautelari.
- Nel giudizio cautelare, il rischio di pregiudizio grave e irreparabile derivante dal mancato esame della posizione di soggiorno, dall’impossibilità di svolgere attività lavorativa regolare e dalle ricadute sui figli minori può giustificare la sospensione dell’atto impugnato e una tutela interinale della permanenza e del lavoro, ferma la valutazione di merito.
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