Sentenza n. 9069/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 7591/2025, emessa dal Tribunale di Roma, sez. lav., il 27.0.2025 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 7591/2025, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero ad attribuire il beneficio economico di euro 1.000,00, oltre accessori, e a rifondere euro 1.200,00 per spese di lite. Nel corso del giudizio di ottemperanza il Ministero ha accreditato al difensore le spese processuali, ma non ha attribuito alla ricorrente il beneficio sulla piattaforma della Carta docente. La ricorrente ha quindi insistito per l'esecuzione della parte residua del giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente al pagamento delle spese legali, precisando che restano dovuti gli interessi. Per la parte residua ha accolto il ricorso, ritenendo verificati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua rituale notificazione all'Amministrazione, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Il Ministero, pur costituito, non ha fornito chiarimenti o prova dell'integrale adempimento. Applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente. Ha quindi ordinato al Ministero di dare completa esecuzione al giudicato, attribuendo il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine ministeriale, previa richiesta della ricorrente. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in ragione dell'inerzia amministrativa reiterata, e ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fonda la competenza del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione consente la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione richiamata dal giudicato civile quale fondamento del diritto della docente alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, una volta verificati la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari contro la PA.
- Il giudice dell'ottemperanza deve dare attuazione al contenuto del giudicato senza rimettere in discussione i presupposti della pretesa definitivamente riconosciuta dal giudice della cognizione.
- Quando il privato allega l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto a un obbligo risultante dal giudicato e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell'integrale adempimento, la domanda di ottemperanza può essere accolta sulla base dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- L'adempimento parziale del giudicato determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte effettivamente soddisfatta, mentre il giudizio prosegue per le obbligazioni rimaste ineseguite.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, attribuendogli il potere di provvedere in luogo dell'Amministrazione alla scadenza del termine assegnato.
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