Sentenza del 29/10/2015 n. 301 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Potere di accertamento - Scadenza termine decadenziale - Accertamento ante tempus - Inosservanza termine per l'emissione - Illegittimità avviso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni decorrente dalla consegna del verbale di chiusura delle attività ispettive. Secondo la censura, l'Amministrazione avrebbe violato l'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, emanando l'atto ante tempus. La prossimità della scadenza del termine decadenziale per l'esercizio del potere impositivo non è stata ritenuta una ragione idonea a derogare al termine dilatorio previsto dalla legge.
La decisione
L'avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo perché emesso prima del decorso dei sessanta giorni dalla chiusura delle attività ispettive. Il termine dilatorio deve essere rispettato anche quando sia imminente la scadenza del termine di decadenza dell'Amministrazione; tale urgenza non consente di emanare anticipatamente l'atto, salvo eventuali specifiche ragioni di particolare e motivata urgenza riconosciute dalla disciplina applicabile. L'accertamento è quindi risultato viziato per inosservanza del termine previsto dallo Statuto del contribuente.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal verbale di chiusura delle attività ispettive.
Il termine di sessanta giorni è un termine dilatorio posto a tutela del contribuente, che deve poter formulare osservazioni e richieste dopo la conclusione delle verifiche. La sua inosservanza rende illegittimo l'avviso, mentre la mera imminenza della decadenza del potere impositivo non giustifica automaticamente l'emissione anticipata.
Massime di principio
- Quando un accertamento deriva da una verifica conclusa con verbale, l'Amministrazione deve normalmente attendere sessanta giorni prima di emettere l'avviso.
- La scadenza imminente del termine decadenziale non prevale automaticamente sul termine dilatorio previsto a tutela del contribuente.
- L'eventuale emissione anticipata dell'avviso deve essere sorretta da una specifica e concreta motivazione di urgenza, non da una generica esigenza di evitare la decadenza.
- In una situazione analoga, il contribuente può contestare l'atto deducendo la violazione del termine previsto dall'art. 12, comma 7, verificando la data del verbale di chiusura e quella di emissione dell'avviso.
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