Cassazione Penale, Sentenza n. 22429/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13 febbraio 2025 (che aveva parzialmente annullato l'ordinanza del GIP di Locri del 3 gennaio 2025) con cui era stata confermata la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per i reati contestati (artt. 110 e 353 c.p.) in relazione a presunte condotte collusive e di turbativa d'asta nella procedura di affidamento dello stadio comunale di San Luca (gare e incontri intercettati dal 12 dicembre 2023 e successive integrazioni documentali mediante soccorso istruttorio). Il ricorrente ha denunciato: (i) illogicità della motivazione e errata qualificazione degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 353 c.p. (sostenendo che le condotte siano neutrali o inesistenti rispetto al bene giuridico protetto, e che il debito di €9.000 non fosse elemento agevolativo concreto), e (ii) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari (assenza di pericolo concreto e attuale di reiterazione per occasionalità della condotta, risalenza temporale e incensuratezza).
La decisione
La Corte ha accolto il motivo relativo all'insussistenza delle esigenze cautelari: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del GIP (22/01/2025), dichiarando la perdita di efficacia della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il motivo relativo all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto che dagli atti e dalle intercettazioni emergano elementi di condotte collusive e di condizionamento della procedura (in particolare incontri, indicazioni riservate, trattative sul contenuto del bando e pressione sul pagamento del debito pregresse), però la pronuncia cautelare impugnata non ha adeguatamente motivato il concreto e attuale pericolo di reiterazione richiesto dall'art. 274 c.p.p. (mancanza di indicatori recenti e di una concreta prossima occasione di reiterazione). Per tali ragioni la misura cautelare è stata revocata.
Norme richiamate
art. 353 cod. pen.
La Corte rileva che le conversazioni intercettate possono integrare condotte collusive idonee a turbare la libertà delle procedure di gara (turbata libertà degli incanti), purché emergano suggerimenti, notizie riservate o interventi che rendono il bando su misura per un concorrente
art. 110 cod. pen.
Contestazione della partecipazione in concorso alle condotte descritte; utilizzata per qualificare la fattispecie come condotta collegiale
art. 125 cod. proc. pen.
Riferimento alle regole procedurali sul riesame e sui motivi di ricorso; la Corte valuta la regolarità dell'esame svolto dal giudice del riesame
art. 274 cod. proc. pen.
La Corte richiede che il pericolo di reiterazione sia concreto e attuale, ancorato a indicatori recenti e a una probabilità effettiva di prossima occasione di delinquere; la mera gravità del fatto o una valutazione negativa della personalità non sono sufficienti
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso e per la corretta allegazione dei motivi in sede di impugnazione
Regolamento comunale
Richiamato nelle trattative come normativa che impediva la rateizzazione dei debiti comunali, ostacolando la richiesta dell'Associazione e rilevante per valutare le condizioni poste nelle interlocuzioni
Massime di principio
- Per disporre o confermare una misura cautelare per il pericolo di reiterazione è necessario motivare il rischio in termini concreti e attuali: non basta la gravità dell'illecito o un giudizio negativo sulla personalità dell'indagato; servono indicatori recenti e la previsione di una prossima occasione di delinquere.
- In caso di gare pubbliche, elementi probatori rilevanti per configurare "turbata libertà degli incanti" sono: suggerimenti o informazioni riservate da parte di pubblici funzionari, interventi volti a modellare il contenuto del bando su un concorrente, trattative riservate con amministratori pubblici e istruttorie predisposte in modo da agevolare un soggetto specifico.
- La mera integrazione successiva di documentazione (soccorso istruttorio) o l'esistenza di debiti pregressi non costituiscono automaticamente prova di illecita collusione: va valutato il contesto fattuale, la funzione delle richieste e se tali elementi sono stati usati per ottenere un vantaggio indebito o per condizionare la procedura.
- La difesa che contesti gli elementi di reato dovrebbe chiedere l'esatta qualificazione giuridica degli atti (es. distinguere condizioni ostative rispetto a condizioni di partecipazione) e sottolineare l'assenza di atti concreti volti all'aggiustamento del bando o della gara.
- Quando si impugna una misura cautelare, è utile focalizzarsi sia sulla insufficienza dei gravi indizi (con contestazione puntuale delle prove) sia, soprattutto, sulla mancanza di elementi che dimostrino la concreta e prossima possibilità di reiterazione per ottenere la revoca o l'annullamento della misura.
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