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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22429/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 13 febbraio 2025 (che aveva parzialmente annullato l'ordinanza del GIP di Locri del 3 gennaio 2025) con cui era stata confermata la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per i reati contestati (artt. 110 e 353 c.p.) in relazione a presunte condotte collusive e di turbativa d'asta nella procedura di affidamento dello stadio comunale di San Luca (gare e incontri intercettati dal 12 dicembre 2023 e successive integrazioni documentali mediante soccorso istruttorio). Il ricorrente ha denunciato: (i) illogicità della motivazione e errata qualificazione degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 353 c.p. (sostenendo che le condotte siano neutrali o inesistenti rispetto al bene giuridico protetto, e che il debito di €9.000 non fosse elemento agevolativo concreto), e (ii) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari (assenza di pericolo concreto e attuale di reiterazione per occasionalità della condotta, risalenza temporale e incensuratezza).

La decisione

La Corte ha accolto il motivo relativo all'insussistenza delle esigenze cautelari: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del GIP (22/01/2025), dichiarando la perdita di efficacia della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il motivo relativo all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto che dagli atti e dalle intercettazioni emergano elementi di condotte collusive e di condizionamento della procedura (in particolare incontri, indicazioni riservate, trattative sul contenuto del bando e pressione sul pagamento del debito pregresse), però la pronuncia cautelare impugnata non ha adeguatamente motivato il concreto e attuale pericolo di reiterazione richiesto dall'art. 274 c.p.p. (mancanza di indicatori recenti e di una concreta prossima occasione di reiterazione). Per tali ragioni la misura cautelare è stata revocata.

Norme richiamate

  • art. 353 cod. pen.

    La Corte rileva che le conversazioni intercettate possono integrare condotte collusive idonee a turbare la libertà delle procedure di gara (turbata libertà degli incanti), purché emergano suggerimenti, notizie riservate o interventi che rendono il bando su misura per un concorrente

  • art. 110 cod. pen.

    Contestazione della partecipazione in concorso alle condotte descritte; utilizzata per qualificare la fattispecie come condotta collegiale

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Riferimento alle regole procedurali sul riesame e sui motivi di ricorso; la Corte valuta la regolarità dell'esame svolto dal giudice del riesame

  • art. 274 cod. proc. pen.

    La Corte richiede che il pericolo di reiterazione sia concreto e attuale, ancorato a indicatori recenti e a una probabilità effettiva di prossima occasione di delinquere; la mera gravità del fatto o una valutazione negativa della personalità non sono sufficienti

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso e per la corretta allegazione dei motivi in sede di impugnazione

  • Regolamento comunale

    Richiamato nelle trattative come normativa che impediva la rateizzazione dei debiti comunali, ostacolando la richiesta dell'Associazione e rilevante per valutare le condizioni poste nelle interlocuzioni

Massime di principio

  • Per disporre o confermare una misura cautelare per il pericolo di reiterazione è necessario motivare il rischio in termini concreti e attuali: non basta la gravità dell'illecito o un giudizio negativo sulla personalità dell'indagato; servono indicatori recenti e la previsione di una prossima occasione di delinquere.
  • In caso di gare pubbliche, elementi probatori rilevanti per configurare "turbata libertà degli incanti" sono: suggerimenti o informazioni riservate da parte di pubblici funzionari, interventi volti a modellare il contenuto del bando su un concorrente, trattative riservate con amministratori pubblici e istruttorie predisposte in modo da agevolare un soggetto specifico.
  • La mera integrazione successiva di documentazione (soccorso istruttorio) o l'esistenza di debiti pregressi non costituiscono automaticamente prova di illecita collusione: va valutato il contesto fattuale, la funzione delle richieste e se tali elementi sono stati usati per ottenere un vantaggio indebito o per condizionare la procedura.
  • La difesa che contesti gli elementi di reato dovrebbe chiedere l'esatta qualificazione giuridica degli atti (es. distinguere condizioni ostative rispetto a condizioni di partecipazione) e sottolineare l'assenza di atti concreti volti all'aggiustamento del bando o della gara.
  • Quando si impugna una misura cautelare, è utile focalizzarsi sia sulla insufficienza dei gravi indizi (con contestazione puntuale delle prove) sia, soprattutto, sulla mancanza di elementi che dimostrino la concreta e prossima possibilità di reiterazione per ottenere la revoca o l'annullamento della misura.

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