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Provvedimento

Deliberazione n. 512 del 29/08/2024

Provvedimento del 29 agosto 2024

Garante Privacy512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due determinazioni urgenti adottate il 12 agosto 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Twitter International Company, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito che la persona interessata temeva potesse essere diffuso sulle piattaforme Facebook, Instagram e X senza consenso. I provvedimenti urgenti avevano imposto l’adozione immediata di misure per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per soli fini probatori per 12 mesi. Con la decisione del 29 agosto 2024 il Garante ratifica tali misure ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019.

Ratifica dei provvedimenti d’urgenza verso Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Twitter International Company per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati il 12 agosto 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Twitter International Company, nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di c.d. revenge porn. Il caso origina da una segnalazione della persona interessata che temeva la diffusione, senza consenso, di contenuti sessualmente espliciti a lei riferibili sulle piattaforme Facebook, Instagram e X.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente oggetto di invio, pubblicazione o diffusione senza consenso;
  • il medesimo art. 144-bis, che impone una decisione del Garante entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione in via d’urgenza di misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato.

Provvedimenti urgenti adottati il 12 agosto 2024

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato due misure urgenti:

  • ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Twitter International Company di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • ha prescritto alle stesse società di conservare, ove acquisito in chiaro, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente per fini probatori, utilizzando misure idonee a impedirne la diretta identificabilità, con successiva comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Le determinazioni dirigenziali nn. 399 e 400 del 12 agosto 2024 sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme e sono state oggetto di osservazioni ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. Esaminata la documentazione, il Garante, nella riunione del 29 agosto 2024, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, confermando così le misure adottate nei confronti dei destinatari indicati.

Punti principali

Origine della segnalazione

La persona interessata ha presentato una segnalazione al Garante rappresentando di rientrare nelle ipotesi dell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo un intervento urgente sulle piattaforme Facebook, Instagram e X per prevenire l’eventuale diffusione di registrazioni, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che la riguardano.

Provvedimenti urgenti del 12 agosto 2024

Il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato due determinazioni d’urgenza, poi trasmesse ai gestori delle piattaforme, con cui ha ingiunto di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato, inviato in formato hash, e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi, per soli fini probatori, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 29 agosto 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti nn. 399/24 e 400/24 adottati d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Twitter International Company.

Come è indicizzato

Materierevenge pornminoripiattaforme digitaliprovvedimenti d'urgenza

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