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Sentenza

Sentenza n. 942/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS- emanata dal Tribunale Ordinario di Prato a definizione della causa civile di primo grado iscritta al n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS- e passata in giudicato in data -OMISSIS-, per effetto della mancata proposizione, entro i termini di legge, di appello (339 c.p.c.) o ricorso in Cassazione (360 c.p.c.), né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c., né impugnazione nel termine previsto dall’art. 327 c.p.c., come attestato da certificazione emessa dal predetto Tribunale.

Giustizia amministrativa202600530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, recante condanna del Ministero al pagamento di € 3.600,00 oltre interessi legali a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, rappresentata dall'amministratore di sostegno e autorizzata dal giudice tutelare, ha proposto ricorso per ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, deducendo la mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Prato, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 3.600,00 oltre interessi legali. Il titolo esecutivo era stato notificato all'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Sono state richieste l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo dimostrati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il giudicato mediante il pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato il Prefetto di Prato, o un suo sostituto, quale commissario ad acta, incaricato di provvedere entro i successivi 60 giorni. Ha inoltre applicato la penalità di mora di € 10,00 per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all'integrale pagamento o all'insediamento del commissario ad acta, ritenendo applicabile l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. anche all'esecuzione di condanne pecuniarie della pubblica amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, nonché al rimborso della somma anticipata per l'attestazione del passaggio in giudicato.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    anche alle sentenze di condanna pecuniarie della p.a., trattandosi di un modello normativo caratterizzato da importanti differenze rispetto alla previsione di cui all’art. 614-bis c.p.c.

    La penalità di mora può essere applicata anche per assicurare l'esecuzione di sentenze di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione; il giudice determina equitativamente l'importo e la decorrenza in relazione all'inerzia dell'amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione, una volta dimostrata l'inerzia dell'ente obbligato.

  • art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326

    Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive, comprese le penalità di mora.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può accogliere il ricorso per ottemperanza quando sia provato il passaggio in giudicato del titolo giudiziale, la sua notificazione all'amministrazione obbligata e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione può essere obbligata a corrispondere le somme liquidate da una sentenza civile passata in giudicato, anche quando il titolo non sia stato spontaneamente eseguito.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche all'inottemperanza a sentenze di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento, nominare un commissario ad acta subordinatamente all'inutile decorso di tale termine e stabilire che la penalità di mora decorra dalla comunicazione o notificazione della decisione fino all'integrale pagamento o all'insediamento del commissario, momento che trasferisce definitivamente a quest'ultimo il munus esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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