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Legge

L.R. Toscana 18/2008

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Normativa regionaleL.R. Toscana 18/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale aggiorna la L.R. n. 3/1994 su programmazione faunistico-venatoria e riparto delle risorse della tassa di concessione venatoria. Rafforza il ruolo delle province nei programmi annuali, prevede contributi per miglioramenti ambientali e progetti nei territori agricoli e ridefinisce la destinazione percentuale delle entrate tra province, comuni, ATC, associazioni venatorie e Regione.

Modifiche alla disciplina regionale sulla caccia e la fauna selvatica

Modifiche alla disciplina regionale sulla fauna selvatica e sulla caccia programmata

La legge regionale 28 aprile 2008, n. 18 interviene sulla L.R. 12 gennaio 1994, n. 3, con aggiornamenti mirati alla programmazione provinciale degli interventi faunistici, ai contributi per miglioramenti ambientali e alla ripartizione delle risorse derivanti dalla tassa di concessione regionale per l’esercizio venatorio. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione cui la legge appartiene.

Programmazione annuale provinciale della gestione faunistica

Ai fini del finanziamento regionale, le province devono presentare alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il programma annuale di gestione provinciale. Il programma deve includere gli interventi necessari per l’attuazione del piano faunistico venatorio regionale e indicare specificamente quelli da realizzare tramite i comitati di gestione degli ATC. Deve inoltre dare conto dell’avvenuta trasmissione dei dati faunistici relativi alla precedente programmazione annuale.

Contributi per miglioramenti ambientali

La Regione può prevedere, mediante gli strumenti di programmazione regionale, compresi quelli di derivazione comunitaria, contributi in conto capitale a favore di proprietari o conduttori di fondi. I contributi sono finalizzati alla realizzazione di progetti per la valorizzazione del territorio, l’incremento della fauna selvatica e il ripristino degli equilibri naturali.

Contributi per l’utilizzazione dei territori agricoli nella gestione programmata della caccia

Per gestire il contributo dovuto ai proprietari e conduttori di fondi ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge statale n. 157/1992, la Regione prevede, sempre tramite gli strumenti di programmazione regionale anche di origine comunitaria, contributi per la realizzazione di specifici progetti. La disposizione collega quindi il sostegno economico a interventi programmati nel quadro della caccia gestita.

Riparto delle risorse della tassa di concessione regionale per l’esercizio venatorio

Le somme riscosse annualmente a titolo di tassa di concessione regionale per l’esercizio venatorio sono ripartite dalla Giunta regionale per le finalità della legge, in particolare per incentivare interventi di tutela e ripristino ambientale, secondo queste quote:

  • 10% alle province, come fondo di tutela delle produzioni agricole;
  • 3% ai comuni per le funzioni amministrative attribuite;
  • 6% alle province per l’esercizio delle funzioni attribuite;
  • 65% alle province per la gestione faunistica del territorio, con almeno il 30% di queste risorse destinato a interventi nel territorio soggetto a caccia programmata, da realizzare tramite i comitati di gestione degli ATC;
  • 1% per gli interventi previsti dagli articoli 46 e 48;
  • 2% alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, ripartito in proporzione alla rispettiva consistenza associativa documentata a livello regionale, per attività e iniziative istituzionali.

Quota provinciale destinata a interventi ambientali e faunistici

Nella predisposizione dei programmi annuali, le province devono destinare una quota delle risorse agli interventi di cui agli articoli 46 e 48. La norma rafforza quindi il collegamento tra programmazione provinciale e finanziamento di progetti ambientali e di gestione faunistica.

Quota residua a disposizione della Giunta regionale

Il restante 13% delle entrate da tassa di concessione regionale è riservato alla Giunta regionale. Tale quota è destinata a iniziative di interesse regionale in favore dell’ambiente e della fauna, ad attività di educazione e propaganda, a eventuali contributi a enti e associazioni operanti nel settore e all’espletamento dei compiti propri della Giunta stessa.

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