L.R. Toscana 20/2008
Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per la Regione la partecipazione a associazioni, fondazioni e società di diritto privato, fissando competenze di Consiglio e Giunta, procedure di costituzione/adesione/recesso, controlli e pubblicità. Regola inoltre numero e compensi degli organi amministrativi delle società partecipate. Prevede norme transitorie per l’adeguamento e la dismissione delle partecipazioni non conformi entro il 2009, oggi esaurite.
Partecipazione regionale a soggetti privati e compensi degli organi delle società partecipate
Disciplina della partecipazione regionale a soggetti privati e degli organi delle società partecipate
La legge regola, per la Regione, le condizioni e le modalità di partecipazione a associazioni, fondazioni, società e altri organismi di diritto privato, in attuazione dello Statuto regionale. Contiene inoltre regole sui componenti e sui compensi degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione, con applicazione limitata al territorio regionale e ai soli organismi rientranti nella disciplina prevista.
Principi generali e limiti della partecipazione
La partecipazione regionale, anche nella fase costitutiva, deve essere coerente con gli obiettivi delle politiche regionali stabiliti negli atti di programmazione ed è ammessa solo quando necessaria al perseguimento di un interesse di rilievo regionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Per le associazioni, la partecipazione è di regola ammessa quando l’attività abbia dimensione almeno regionale. La Regione non può costituire, assumere o mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni anche di minoranza in società che producano beni o servizi non strettamente necessari alle finalità istituzionali; è invece ammessa la partecipazione in società che producono servizi di interesse generale.
Associazioni: adesione, costituzione e recesso
L’adesione a associazioni esistenti è disposta dal Consiglio regionale quando l’attività dell’associazione è funzionale ai compiti istituzionali del Consiglio, mentre è disposta dalla Giunta regionale quando è funzionale ai compiti istituzionali degli organi di governo. Per le adesioni decise dalla Giunta, ogni anno ciascuna direzione generale approva una deliberazione sulle nuove partecipazioni e sugli eventuali recessi, con indicazione dei relativi oneri, da comunicare alla commissione consiliare competente. Il pagamento annuale della quota è disposto con atto dirigenziale.
La promozione della costituzione di nuove associazioni è deliberata dal Consiglio regionale negli atti di programmazione, con quantificazione degli oneri, indicazione del finanziamento e possibilità di fissare condizioni e modalità della partecipazione. La Giunta approva lo schema di statuto e le successive modifiche, previo parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni; decorso inutilmente il termine, la Giunta può procedere. Gli atti necessari al perfezionamento della costituzione sono compiuti dal Presidente della Giunta o da un assessore delegato.
Il recesso dalle associazioni rientranti nella competenza della Giunta è disposto con la stessa deliberazione prevista per l’adesione. Negli altri casi il recesso è disposto dal Consiglio regionale negli atti di programmazione.
Fondazioni: adesione e costituzione
L’adesione a fondazioni esistenti è disposta dal Consiglio regionale negli atti di programmazione, con quantificazione degli oneri a carico del bilancio regionale e individuazione del relativo finanziamento.
La promozione della costituzione di nuove fondazioni è anch’essa deliberata dal Consiglio regionale, nel rispetto dei principi generali della legge, negli atti di programmazione, con quantificazione degli oneri, indicazione del finanziamento e possibilità di stabilire condizioni e modalità della partecipazione. La Giunta approva lo schema di statuto e le eventuali modifiche successive, previo parere della commissione consiliare competente entro trenta giorni. Il perfezionamento della costituzione è curato dal Presidente della Giunta o da un assessore delegato.
Società: partecipazione, costituzione e variazioni dell’assetto partecipativo
La partecipazione a società esistenti e la promozione della costituzione di nuove società sono di competenza del Consiglio regionale, negli atti di programmazione, nel rispetto dei principi generali della legge e delle regole statali richiamate in materia di società a partecipazione pubblica. Negli atti di programmazione devono essere indicati l’entità della partecipazione, gli oneri sul bilancio regionale, il relativo finanziamento e, se del caso, particolari condizioni e modalità della partecipazione. Il Consiglio deve dare espressamente atto del rispetto dei principi che vietano partecipazioni in società non necessarie alle finalità istituzionali e ammettono invece società che producano servizi di interesse generale.
Per le società di nuova costituzione, la Giunta approva lo schema di statuto e le eventuali modifiche successive, con parere della commissione consiliare competente entro trenta giorni. Il Presidente della Giunta o un assessore delegato compie gli atti necessari al perfezionamento della costituzione. La scelta dei soci partecipanti alle società di nuova costituzione o interessate da variazioni avviene mediante procedure di evidenza pubblica.
La dismissione, l’incremento o la riduzione della partecipazione regionale nelle società di cui la Regione detiene la maggioranza del capitale è deliberata dal Consiglio regionale negli atti di programmazione. Negli altri casi, la determinazione è assunta dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente entro trenta giorni. Le decisioni devono tenere conto delle relazioni annuali sugli organismi partecipati.
Esercizio delle prerogative di socio
Nelle associazioni la Regione esercita le prerogative di socio tramite il Presidente della Giunta o un assessore da lui delegato; in caso di impedimento dell’assessore delegato, il Presidente può delegare il dirigente competente o, in ulteriore subordine, un dipendente con posizione organizzativa della struttura interessata.
Nelle società la Regione esercita le prerogative di socio e partecipa alle assemblee tramite il Presidente della Giunta o un assessore da lui delegato. In caso di impedimento dell’assessore delegato, il Presidente può delegare il dirigente competente o, in ulteriore subordine, un dipendente con posizione organizzativa assegnato alla struttura responsabile.
Monitoraggio, relazioni e coordinamento delle partecipazioni
Gli organismi privati disciplinati dalla legge trasmettono alla Giunta regionale i bilanci di esercizio con la relazione degli amministratori sulla gestione e con la relazione del collegio dei revisori. La Giunta presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sul risultato economico e sull’andamento dell’attività degli organismi partecipati.
Ai fini di tale relazione, la Giunta definisce con deliberazione una procedura di monitoraggio delle partecipazioni, basata sulla raccolta e sull’elaborazione centralizzata dei dati e delle informazioni fornite dai dirigenti competenti o acquisite direttamente dai soggetti partecipati.
Componenti degli organi amministrativi delle società partecipate
Nelle società a totale partecipazione regionale, anche indiretta, gli organi amministrativi devono essere composti da un numero di membri compreso tra tre e cinque; in alternativa al consiglio di amministrazione può essere previsto un amministratore unico. Nelle società miste a partecipazione regionale, il numero dei componenti degli organi societari designati dai soci pubblici, compresi quelli designati dalla Regione, non può superare cinque.
Le disposizioni non si applicano alle società quotate in borsa.
Compensi degli organi amministrativi delle società totalmente partecipate
Nelle società totalmente partecipate dalla Regione, il compenso annuo lordo omnicomprensivo del presidente del consiglio di amministrazione non può superare il 25% dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale; quello dei membri del consiglio di amministrazione non può superare il 10% della medesima indennità. Sono ammesse indennità di risultato solo in caso di produzione di utili, in misura ragionevole e proporzionata. Le regole si applicano a tutti gli organi amministrativi comunque denominati.
L’amministratore delegato non può percepire un compenso annuo lordo omnicomprensivo superiore al limite massimo previsto per il presidente del consiglio di amministrazione. Se la carica di presidente cumula anche quella di amministratore delegato, i relativi compensi possono cumularsi. Per il collegio dei revisori, il compenso massimo è pari al 7% per il presidente e al 5% per ciascun membro dell’indennità del Presidente della Giunta regionale.
Compensi nelle società totalmente partecipate da Regione ed enti locali
Nelle società totalmente partecipate da Regione ed enti locali, se la Regione detiene la maggior quota, si applicano i limiti previsti per le società totalmente regionali. Se la Regione non detiene la maggior quota, il compenso del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione è determinato secondo la normativa statale prevista per il rappresentante degli enti locali. In caso di parità di quote, il compenso massimo del presidente è pari al 40% e quello dei membri al 15% dell’indennità di maggiore importo tra quelle spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Anche in questi casi le disposizioni valgono per gli organi amministrativi comunque denominati. Per i revisori, il compenso massimo segue il criterio previsto per le società totalmente regionali.
Compensi nelle società miste
Nelle società a partecipazione mista in cui la Regione detiene la maggioranza assoluta del capitale sociale, i compensi massimi del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione sono determinati secondo i limiti previsti per le società totalmente partecipate dalla Regione. Nelle società a partecipazione mista a controllo pubblico in cui gli enti locali detengono la maggior quota, si applicano i limiti previsti per le società totalmente partecipate da Regione ed enti locali nelle ipotesi corrispondenti. Negli altri casi di società a partecipazione mista, le disposizioni del capo sui compensi non si applicano. I compensi possono essere aumentati fino a un massimo del 10%. Anche qui le regole valgono per gli organi amministrativi comunque denominati, e per il collegio dei revisori si applica il limite massimo richiamato per le società totalmente regionali.
Emolumenti e rimborsi spese
Agli amministratori delle società soggette alle regole sui compensi spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il mandato, nella misura fissata con deliberazione della Giunta regionale, in analogia a quanto previsto per i dirigenti regionali.
Pubblicità e trasparenza
La Giunta regionale pubblica sul proprio sito l’elenco delle società totalmente o parzialmente partecipate, indicando ragione sociale, quota di partecipazione, durata dell’impegno e onere complessivo annuo gravante sul bilancio regionale. Il Consiglio e la Giunta pubblicano inoltre, ciascuno sul proprio sito, gli incarichi conferiti nelle società partecipate e i relativi compensi; gli elenchi devono essere collegati tra loro per facilitarne la consultazione. I dati vanno aggiornati ogni sei mesi.
Norma transitoria
Entro il 31 ottobre 2008 il Consiglio regionale doveva valutare la conformità delle partecipazioni societarie esistenti alla nuova legge, tenendo conto delle ricadute occupazionali. In caso di non conformità, la Giunta doveva procedere alla dismissione entro il 30 giugno 2009 mediante procedure di evidenza pubblica. La Giunta doveva inoltre attivarsi affinché, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, le società partecipate adeguassero gli statuti, con eventuale modifica dei patti parasociali. I compensi degli organi amministrativi dovevano essere rideterminati entro i limiti massimi previsti, comunque non oltre quanto percepito alla data di entrata in vigore, con decorrenza dalla stessa data.
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