L.R. Toscana 26/2008
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in tema di istituzione dell'Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza il diritto allo studio universitario in Toscana istituendo dal 1° luglio 2008 un’unica Azienda regionale che subentra alle strutture di Firenze, Pisa e Siena dal 1° gennaio 2009. Disciplina organi, controlli, finanziamento, partecipazione studentesca e numerose norme transitorie per il passaggio di funzioni, personale e patrimonio.
Istituzione dell’Azienda regionale toscana per il diritto allo studio universitario e riordino del sistema
Istituzione dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario
La legge riforma il sistema toscano del diritto allo studio universitario, sostituendo il precedente assetto frammentato con una Azienda regionale unica, ente dipendente dalla Regione Toscana, dotato di personalità giuridica, autonomia amministrativa e gestionale, patrimonio e personale propri. L’impianto è pensato per coordinare interventi e servizi a favore degli studenti universitari e dell’alta formazione artistica e musicale sul territorio regionale.
Ambito degli interventi e rapporti con gli atenei
L’Azienda opera in collaborazione con università, istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale e con gli enti locali. Gli interventi sono rivolti agli iscritti ai corsi di studio degli atenei e degli istituti con sede in Toscana e sono svolti nei comuni dove hanno sede legale le università e gli istituti interessati, nonché nei comuni che ospitano sedi decentrate.
Benefici, servizi abitativi e cumulabilità
I benefici previsti per gli studenti non sono cumulabili con altre erogazioni finanziarie, salvo due eccezioni: le provvidenze di istituzioni nazionali o straniere destinate a integrare soggiorni all’estero per formazione o ricerca, e le erogazioni dell’Azienda individuate dal regolamento regionale. Il servizio abitativo dell’Azienda, quando utilizzato per fini istituzionali propri e delle università, non è qualificato come esercizio di struttura ricettiva alberghiera o extra-alberghiera.
Organizzazione dell’Azienda
L’Azienda è istituita dal 1° luglio 2008 con sede a Firenze. Il suo funzionamento deve essere disciplinato da un regolamento organizzativo che preveda una articolazione territoriale nelle sedi di Firenze, Pisa e Siena, in funzione dei servizi agli studenti e delle specificità locali. L’articolazione territoriale deve garantire raccordo con l’organizzazione didattica degli atenei e promuovere incontri periodici con le rappresentanze territoriali degli studenti e dell’ateneo.
Organi dell’Azienda, nomina e durata
Sono organi dell’Azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Collegio dei revisori. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui uno presidente, scelti dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente del CORECO o suo delegato permanente e dai tre presidenti dei Consigli territoriali degli studenti. È nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura quanto la legislatura regionale. I componenti studenti restano in carica fino alla loro sostituzione secondo le regole previste, anche oltre la scadenza del mandato o fino al subentro di nuovi eletti.
Competenze del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione definisce obiettivi e programmi, stabilisce priorità, impartisce direttive generali per amministrazione e gestione e verifica la coerenza dei risultati con tali direttive. Si riunisce con il Consiglio regionale degli studenti almeno due volte l’anno per il piano annuale degli interventi e il consuntivo dell’anno precedente. Se non recepisce il parere del Consiglio regionale degli studenti, deve motivare espressamente la scelta.
Collegio dei revisori e vigilanza regionale
Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno presidente, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti al registro dei revisori contabili; dura quanto la legislatura regionale e controlla gli atti dell’Azienda per la legittimità contabile e amministrativa. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’Azienda e può disporre ispezioni tramite dirigenti regionali. I poteri sostitutivi seguono la disciplina regionale sui commissari nominati dalla Regione.
Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario
È istituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario, quale sede di coordinamento tra Regione, enti locali e università. Ne fanno parte il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, il Presidente dell’Azienda, i rappresentanti delle istituzioni universitarie e artistiche indicate dalla legge, i presidenti dei Consigli territoriali degli studenti e i sindaci di Firenze, Pisa e Siena; per le sedi decentrate possono essere invitati anche i sindaci dei relativi comuni. La Conferenza esprime pareri sugli atti di programmazione regionale, sul piano degli investimenti, sulle proposte di sviluppo universitario in Toscana e sul piano annuale delle attività e sul bilancio di esercizio dell’Azienda. Si riunisce almeno due volte l’anno con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
Partecipazione studentesca e controllo della qualità
Sono istituiti tre Consigli territoriali degli studenti per gli ambiti universitari di Firenze, Pisa e Siena, composti da sette studenti eletti dagli iscritti presso università e istituti di alta formazione artistica e musicale. Essi verificano qualità, regolare erogazione e gestione dei servizi sul territorio, acquisiscono dati, controllano standard di qualità, verificano il rispetto degli standard regionali e aziendali e formulano proposte di miglioramento. I consiglieri durano due anni, decadono se viene meno il requisito dell’appartenenza all’università e sono rinnovabili una sola volta. Hanno diritto di accesso ai locali destinati ai servizi. Il funzionamento è regolato da un apposito regolamento interno.
È inoltre istituito il Consiglio regionale degli studenti, composto dagli studenti dei Consigli territoriali, per garantire il coinvolgimento degli studenti nel sistema integrato degli interventi e dei servizi. Esso esprime pareri e proposte sul piano di indirizzo generale integrato, sul piano annuale degli interventi, sui bilanci preventivo e consuntivo e sui criteri di erogazione dei servizi; acquisisce dati e informazioni dall’Azienda e indica i rappresentanti degli studenti nelle commissioni aziendali. Dura due anni e il suo presidente dura un anno, con alternanza annuale tra i tre ambiti territoriali.
Personale e disciplina economico-organizzativa
Al personale dell’Azienda si applica il contratto collettivo del comparto Regioni-Autonomie locali. Le regole regionali sulla razionalizzazione delle spese per il personale si applicano anche all’Azienda e al suo personale. Le modifiche alla dotazione organica sono approvate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni. Al personale dirigenziale di ruolo si applica anche la disciplina regionale sulla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo unico regionale.
Regolamento regionale, bilancio e finanziamento
Il regolamento regionale definisce il funzionamento dell’Azienda, gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione, i controlli del Collegio dei revisori, i criteri di organizzazione e funzionamento, le linee per l’articolazione territoriale dei servizi, le forme di controllo degli utenti sulla qualità dei servizi e i compensi degli organi. Il finanziamento dell’Azienda deriva da finanziamento regionale, proventi dei servizi, altre entrate proprie e mutui per spese di investimento nei limiti fissati dalla Giunta. Il patrimonio è vincolato agli interventi del diritto allo studio universitario. L’Azienda predispone il piano degli investimenti previa consultazione con i comuni interessati.
Regime transitorio: costituzione dell’Azienda unica e soppressione delle Aziende esistenti
Entro il 30 giugno 2008 Regione e Consiglio regionale nominano gli organi della nuova Azienda. Entro il 30 settembre 2008 l’Azienda adotta il regolamento organizzativo e nomina il direttore; entro il 30 novembre 2008 approva il piano annuale delle attività e il bilancio di previsione 2009. Fino al 31 dicembre 2008 l’Azienda nuova si avvale delle strutture e del personale delle Aziende di Firenze, Pisa e Siena. Per il 2008 gli oneri della costituzione gravano sul bilancio dell’Azienda di Firenze. Dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 le Aziende di Firenze, Pisa e Siena operano solo in ordinaria amministrazione; gli atti straordinari richiedono autorizzazione della nuova Azienda. I rispettivi consigli di amministrazione sono sciolti dal 1° luglio 2008 e i presidenti assumono le funzioni di commissario straordinario, con ricognizione di rapporti, patrimonio e rapporti di lavoro. Le Aziende sono soppresse il 31 dicembre 2008 e dal 1° gennaio 2009 la nuova Azienda subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
Regime transitorio: rappresentanze studentesche
Fino al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi universitari, i Consigli territoriali degli studenti sono composti dagli studenti eletti nei consigli di amministrazione delle Aziende di Firenze, Pisa e Siena e dagli studenti delle commissioni di controllo già in carica. In questa fase, il Consiglio regionale degli studenti è formato dai membri dei Consigli territoriali, mentre l’elettorato per il presidente del Consiglio regionale è limitato agli studenti della componente eletta nei consigli di amministrazione. Le prime riunioni dei Consigli territoriali devono essere convocate dai presidenti delle Aziende entro il 31 maggio 2008.
Regime transitorio: personale e rapporti di lavoro
Il personale a tempo indeterminato in servizio al 30 giugno 2008 nelle Aziende di Firenze, Pisa e Siena è trasferito dal 1° gennaio 2009 nei ruoli dell’Azienda unica, mantenendo posizione giuridica ed economica, incluse le voci fisse e continuative e l’anzianità maturata. Fino alla stipula del nuovo contratto integrativo restano applicati i contratti integrativi delle tre Aziende. L’Azienda unica subentra anche nei rapporti di lavoro a tempo determinato in essere al 30 giugno 2008 fino alla loro scadenza. Le risorse destinate agli istituti contrattuali confluiscono nelle risorse della nuova Azienda dal 1° gennaio 2009. Entro il 15 novembre 2008 la nuova Azienda trasmette alla Giunta regionale la proposta di dotazione organica; fino all’approvazione, la dotazione è data dalla somma delle dotazioni organiche delle tre Aziende. Per eventuali esuberi al 31 dicembre 2009, l’Azienda può stipulare accordi di mobilità incentivata con enti locali e enti strumentali regionali, per un massimo di due anni, con copertura degli oneri previdenziali da parte degli enti destinatari.
Verifica dell’attuazione
La Giunta regionale deve presentare al Consiglio una prima relazione entro il 31 marzo 2009 sul processo di soppressione delle Aziende esistenti, di costituzione della nuova Azienda e di subentro nella gestione del diritto allo studio universitario, evidenziando le criticità. Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario 2009 deve inoltre riferire sulle iniziative di razionalizzazione, sui risultati in termini di riduzione dei costi e sulle eventuali criticità nell’erogazione dei servizi.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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