L.R. Toscana 21/2008
Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina interventi di sostegno all’avvio e allo sviluppo di imprese guidate da giovani, donne e lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali, prevedendo misure agevolative e strumenti di accompagnamento. È però espressamente abrogata dalla l.r. 28 novembre 2014, n. 72, art. 30, e non ha più applicazione attuale.
Promozione dell’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali
Promozione dell’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali
La legge regionale della Toscana n. 21 del 29 aprile 2008 introduceva misure per favorire la nascita e il consolidamento di iniziative imprenditoriali promosse da giovani, donne e lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali. Si tratta di un intervento regionale di sostegno all’autoimpiego e all’accesso al mercato del lavoro attraverso l’attività d’impresa.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina era finalizzata a promuovere l’imprenditoria in alcune categorie ritenute prioritarie dal legislatore regionale: soggetti giovani, soggetti femminili e lavoratori provenienti da situazioni di sospensione o perdita del lavoro coperte da ammortizzatori sociali. L’obiettivo era agevolare l’avvio di nuove attività economiche e rafforzare le opportunità occupazionali nel territorio regionale.
Contenuto sostanziale della disciplina
Il testo, per quanto qui disponibile, configura un quadro di promozione e sostegno all’iniziativa economica mediante strumenti regionali di incentivo. Non emergono dal solo intestato ulteriori dettagli operativi, ma la legge risulta dedicata a misure per l’imprenditoria giovanile, femminile e per i lavoratori già tutelati da ammortizzatori sociali, con applicazione limitata al territorio regionale.
Regime attuale e deprecazione
La legge è espressamente abrogata dall’art. 30 della l.r. 28 novembre 2014, n. 72. Pertanto non produce effetti vigenti e non ha utilità applicativa attuale in giudizio o nella consulenza operativa, essendo superata e da considerarsi obsoleta.
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