L.R. Toscana 19/2008
Disposizioni in materia di commissari. Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana modifica la disciplina dei commissari nominati dalla Regione: amplia i casi di nomina per enti regionali, regola diffida e sostituzione degli organi locali, attribuisce al Presidente della Giunta la nomina in specifici casi, fissa limiti di durata del mandato e aggiorna criteri di scelta e norme procedurali. Le modifiche operano dal 7 maggio 2008 sul testo della l.r. 53/2001.
Disposizioni sui commissari nominati dalla Regione Toscana
Disposizioni sui commissari nominati dalla Regione Toscana
La legge regionale interviene sulla disciplina dei commissari nominati dalla Regione Toscana, modificando la l.r. 31 ottobre 2001, n. 53. La riforma riguarda sia i casi in cui può essere disposto il commissariamento sia le regole di nomina, durata e funzionamento dell’incarico.
Ambito di applicazione e finalità
Il provvedimento aggiorna la disciplina regionale dei commissari nominati dalla Regione, con particolare attenzione:
- agli enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale;
- ai comuni, alle province e alle città metropolitane nei casi di esercizio di poteri sostitutivi per inadempimento di atti obbligatori per legge regionale.
L’obiettivo è garantire la continuità amministrativa e rendere più chiari i passaggi procedurali per l’attivazione del commissariamento.
Casi di commissariamento per enti e organismi regionali
Per gli enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti istituiti con legge regionale, il commissariamento è ammesso, oltre che nei casi già previsti dalla disciplina previgente, anche per assicurare la continuità amministrativa quando:
- gli organi ordinari siano decaduti;
- gli organi siano stati disciolti;
- gli organi siano impossibilitati a funzionare regolarmente per dimissioni dei titolari.
Per questi soggetti, la nomina dei commissari spetta esclusivamente al Presidente della Giunta regionale.
Procedura di diffida e sostituzione degli enti locali
Quando il Presidente della Giunta regionale deve nominare commissari per la sostituzione degli organi di comuni, province o città metropolitane a seguito di inadempimento di atti obbligatori previsti da legge regionale, la diffida ad adempiere è di norma adottata entro sessanta giorni:
- dall’istanza di avvio del procedimento sostitutivo; oppure
- dall’accertamento d’ufficio dei presupposti per procedere.
Nel procedimento avviato su istanza, entro lo stesso termine la Regione può richiedere ulteriori elementi all’ente locale per verificare l’inadempimento.
Se l’ente locale ha adottato una propria disciplina per l’esercizio autonomo dei poteri sostitutivi sui propri organi, deve comunicarlo alla Regione entro il termine della diffida o dopo la ricezione dell’atto di diffida. In tali casi:
- la Regione emette la diffida nel rispetto delle regole locali che individuano l’organo competente all’adozione dell’atto sostitutivo; oppure
- se la diffida è già stata adottata, la Regione acquisisce il provvedimento con cui l’ente locale adempie all’obbligo di legge, fermo restando il termine fissato nella diffida.
Nomina del commissario e durata dell’incarico
Nei casi di cui sopra, il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina del commissario entro trenta giorni dall’inutile decorso del termine indicato nella diffida, salvo diverso termine stabilito dalla legge regionale. Ciò vale anche quando l’ente locale abbia proprie disposizioni sui poteri sostitutivi e non abbia comunque adempiuto nel termine diffidato.
La durata del mandato commissariale deve essere indicata nell’atto di nomina. In un caso specifico, relativo alla decadenza degli organi degli enti e organismi regionali per il decorso del termine previsto dalla disciplina transitoria richiamata dalla legge, il mandato non può superare quarantacinque giorni dal giorno successivo alla scadenza di quel termine.
Requisiti e criteri di scelta dei commissari
I commissari devono essere scelti tra soggetti dotati di adeguata qualificazione professionale o di esperienza amministrativa, anche in ragione della carica ricoperta, sempre in relazione all’incarico da conferire.
Norme procedurali e coordinamento con gli ordinamenti interni
La disciplina sulla nomina e sull’attività dei commissari è aggiornata anche sotto il profilo del coordinamento con gli ordinamenti degli enti. In particolare, per quanto non espressamente disciplinato dalla legge regionale, i soggetti interessati provvedono secondo i propri ordinamenti, ma nel rispetto primario della legge medesima.
È inoltre abrogata una disposizione dell’articolo 13 della l.r. 53/2001, con conseguente eliminazione della regola ivi contenuta.
Decorrenza e rilevanza pratica
La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale del 7 maggio 2008 e modifica stabilmente la l.r. 53/2001. Alcune previsioni hanno rilievo solo nei casi di commissariamento per inadempimento o per decadenza/disciplina transitoria degli organi, mentre la durata di quarantacinque giorni opera soltanto per il caso specifico richiamato dalla norma transitoria menzionata nel testo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 28 apr 2008L.R. Toscana 18/2008
- Legge · 28 apr 2008L.R. Toscana 20/2008
- Legge · 29 apr 2008L.R. Toscana 21/2008
- Legge · 30 apr 2008L.R. Toscana 22/2008
- Legge · 19 mag 2008L.R. Toscana 27/2008
- Legge · 19 mag 2008L.R. Toscana 26/2008
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →