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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19947/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza ingiunzione con cui l'ispettorato del lavoro aveva irrogato una sanzione amministrativa per due illeciti in materia di utilizzazione di manodopera: da un lato, per avere fatto ricorso alla somministrazione di otto lavoratori da parte di soggetti non autorizzati nel periodo gennaio-ottobre 2015; dall'altro, per avere utilizzato lavoratori interinali oltre i limiti numerici consentiti negli anni 2011-2013. Il destinatario dell'atto, in proprio e quale titolare della ditta, ha proposto opposizione deducendo, tra l'altro, che l'atto sanzionatorio riguardava anche tre lavoratori per i quali il verbale ispettivo non aveva formulato alcuna contestazione, nonché l'illegittimità della pretesa per insussistenza del primo illecito e, per il secondo, l'applicabilità della disciplina di esonero introdotta successivamente. Rigettata l'opposizione in primo grado e confermata la decisione in appello, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione della disciplina sulla somministrazione di manodopera per avere la Corte d'appello qualificato unitariamente tutti i rapporti senza una verifica individuale per ciascun lavoratore; 2) violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981 per avere la sanzione incluso lavoratori asseritamente estranei agli accertamenti; 3) violazione della norma sulla somministrazione illecita per mancata considerazione dell'assenza di un vero accordo di somministrazione e della carenza di ingerenza della pretesa committente; 4) violazione degli artt. 1655 c.c. e 29 d.lgs. n. 276/2003 per la contraddittoria qualificazione dei rapporti come appalto/ somministrazione e per il mancato rilievo della reale organizzazione delle prestazioni; 5) violazione della norma sanzionatoria per eccesso dell'importo complessivo e di quello riferito ai singoli lavoratori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato, nella parte pertinente, il primo motivo perché la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato le dichiarazioni dei lavoratori e aveva motivato in modo coerente sul ruolo di direzione e organizzazione esercitato dal ricorrente nei confronti di tutti i lavoratori formalmente dipendenti di altra società; ha ritenuto inammissibile la parte del motivo che mirava a una nuova valutazione del materiale istruttorio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura sull'art. 14 L. n. 689/1981 non era stata devoluta in appello e, quindi, si era formato giudicato interno sulla questione. Ha giudicato in parte infondato e in parte inammissibile il terzo motivo: infondato perché la Corte d'appello aveva correttamente ricostruito la fattispecie come somministrazione irregolare di manodopera proveniente da soggetto non autorizzato, non come appalto lecito; inammissibile nella parte in cui sollecitava una diversa lettura delle prove. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché costruito su una ricostruzione fattuale non coincidente con quella accertata dai giudici di merito e, comunque, ancora orientato a ottenere una nuova valutazione del merito. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché introduceva una questione nuova sull'ammontare della sanzione, non emergente dallo storico di lite né dedotta secondo gli oneri di specificazione richiesti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18, co. 2, d.lgs. n. 276/2003

    novellato dal d.lgs. n. 8/2016

    richiama la sanzione per ricorso a somministrazione da soggetti non autorizzati; la Corte conferma la sussistenza della violazione in base alla ricostruzione di fatto del giudice di merito.

  • art. 20, co. 4, d.lgs. n. 276/2003

    norma richiamata nell'ordinanza ingiunzione per l'uso di lavoratori interinali oltre i limiti numerici consentiti; la relativa statuizione è rimasta coperta da giudicato interno.

  • art. 14 L. n. 689/1981

    la censura sul mancato rispetto della contestazione non è esaminata in cassazione perché non devoluta in appello e quindi coperta da giudicato interno.

  • art. 29 d.lgs. n. 81/2015

    richiamato quale disciplina di esonero ritenuta non applicabile ratione temporis dal giudice di merito con statuizione non impugnata sul punto.

  • art. 29, co. 1, d.lgs. n. 276/2003

    la Corte esclude che la fattispecie concreta integri un appalto lecito; la ricostruzione corretta è quella di somministrazione irregolare di manodopera.

  • art. 1655 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la tesi dell'appalto; la censura è dichiarata inammissibile perché non si confronta con l'accertamento di fatto e tende a riesaminare le prove.

  • art. 18, co. 1, d.lgs. n. 276/2003

    novellato dal d.lgs. n. 8/2016

    invocato per contestare il quantum delle sanzioni; la questione è dichiarata inammissibile perché nuova e non risultante dagli atti processuali.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    parametro formale dei motivi di ricorso, ma la Corte sottolinea che non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione all'onere di dedurre l'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al quantum sanzionatorio.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio: se la Corte d'appello ha motivato in modo coerente sulla base delle dichiarazioni raccolte, la censura che mira solo a ribaltare il giudizio di fatto è inammissibile.
  • La qualificazione di un rapporto come somministrazione irregolare di manodopera o come appalto deve essere verificata alla luce dell'accertamento complessivo dei fatti compiuto dal giudice di merito; il ricorso per cassazione che si fondi su una ricostruzione fattuale diversa è inammissibile.
  • Le questioni non devolute in appello non possono essere riproposte in cassazione: il principio tantum appellatum quantum devolutum opera come preclusione e determina giudicato interno sul capo non impugnato.
  • La deduzione della violazione di norme sanzionatorie o del quantum della sanzione richiede specifica allegazione degli atti processuali in cui la questione è stata già posta; la questione nuova è inammissibile.
  • Quando il giudice di merito accerta che il soggetto ha organizzato e diretto l'attività lavorativa e ha utilizzato stabilmente personale formalmente dipendente da altro soggetto non autorizzato, la fattispecie può integrare somministrazione illecita di manodopera, nonostante l'assenza di un formale accordo scritto.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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