Ordinanza n. 1009/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 1520/2024 di questo TAR, nella parte in cui aveva condannato il Comune intimato a pagare le spese di giudizio in favore della ricorrente Amministrazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del TAR n. 1520/2024, nella parte relativa alla condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio
Esito
La controversia
L’Ente Parco ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 1520/2024, chiedendo l’esecuzione della condanna del Comune al pagamento delle spese processuali. A sostegno del ricorso ha prodotto una diffida trasmessa tramite PEC, contenente un indice dei documenti asseritamente notificati, tra i quali la sentenza da ottemperare in forma esecutiva. Tuttavia, non è stata depositata la prova dell’accettazione né quella della consegna della PEC. Il TAR ha quindi rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per mancanza della prova dell’avvenuta notificazione del titolo esecutivo al Comune intimato. La questione è stata sottoposta al contraddittorio della parte ricorrente in udienza.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ha rilevato una possibile causa di inammissibilità del ricorso per ottemperanza, poiché non risultava dimostrata la notificazione al Comune del titolo esecutivo, presupposto per il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Collegio ha concesso all’Ente Parco trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per presentare controdeduzioni sulla questione, riservando ogni ulteriore valutazione in rito, nel merito e sulle spese. Il giudizio è stato rinviato all’udienza camerale del 17 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
Il testo richiama il comma 3 e l’avviso dato ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
La possibile causa di inammissibilità rilevata d’ufficio deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per controdedurre prima della decisione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata nè alla notifica di atto di precetto
La notificazione del titolo esecutivo costituisce il presupposto per il decorso del termine di 120 giorni entro il quale l’amministrazione deve completare le procedure di pagamento; la prova di tale notificazione è quindi necessaria per procedere alla tutela esecutiva prima dell’adempimento spontaneo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme di denaro da parte di un ente pubblico, la parte che agisce deve dimostrare l’avvenuta notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione intimata, poiché da tale notificazione decorre il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- La mera produzione di una PEC contenente un indice dei documenti asseritamente allegati non dimostra, in assenza delle ricevute di accettazione e consegna, l’avvenuta notificazione del titolo esecutivo.
- Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a. e assegnare un termine per controdedurre prima di definire il giudizio.
Come è indicizzato
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