Ordinanza n. 3068/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del 30.09.2025 con cui il Consolato Generale d'Italia a Mumbai ha respinto la richiesta di rilascio del visto per motivi di lavoro presentata dal sig. -OMISSIS- nell'ambito della procedura di cui all'art. 22 d.lgs. 286/1998.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto per motivi di lavoro adottato dal Consolato Generale d'Italia a Mumbai
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 30 settembre 2025 con cui il Consolato Generale d'Italia a Mumbai ha respinto la richiesta di rilascio del visto per motivi di lavoro presentata nell'ambito della procedura prevista dall'art. 22 d.lgs. 286/1998, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nel giudizio cautelare, l'Amministrazione ha svolto considerazioni dirette a sostenere il diniego che il Collegio ha qualificato come inammissibile integrazione postuma della motivazione. Il ricorrente ha inoltre fornito chiarimenti sulla propria istanza, ritenuti rilevanti ai fini del riesame, da svolgersi previo colloquio con l'interessato.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare non mediante sospensione meramente demolitoria, ma ai fini del riesame complessivo dell'istanza di visto. Il riesame dovrà essere effettuato dall'Amministrazione alla luce dei chiarimenti forniti dal ricorrente e previo colloquio con lo stesso. La decisione cautelare valorizza l'inammissibilità dell'integrazione postuma della motivazione e la necessità di una nuova valutazione amministrativa dell'istanza. Le spese sono state riservate al definitivo; il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
La richiesta di visto per motivi di lavoro è stata presentata nell'ambito della procedura disciplinata dalla disposizione.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda e della decisione cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo l'Amministrazione non può integrare postumamente la motivazione del provvedimento impugnato mediante argomentazioni formulate in sede processuale; le ragioni della decisione devono risultare dal provvedimento, secondo quanto emerge dal testo dell'atto e nei limiti consentiti dall'ordinamento.
- Quando emergano elementi chiarificatori forniti dal destinatario dell'atto e risulti necessario un nuovo esame dell'istanza, la tutela cautelare può essere conformata come ordine all'Amministrazione di procedere al riesame complessivo, anche previo colloquio con l'interessato, anziché limitarsi alla sospensione dell'efficacia dell'atto.
- L'ordine cautelare di riesame impone all'Amministrazione di rivalutare concretamente l'istanza alla luce dei chiarimenti indicati dal giudice, senza predeterminare l'esito finale del procedimento.
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