Risoluzione n. 22 del 24/02/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le ONG già riconosciute idonee al 29 agosto 2014 possono iscriversi all’Anagrafe delle ONLUS senza adeguare statuti o atti costitutivi ai requisiti dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997. L’iscrizione avviene presso la Direzione regionale competente con il modello di comunicazione, indicando "ONG" come settore di attività e senza allegare statuto o dichiarazione sostitutiva. La procedura vale solo per le ONG idonee alla data di entrata in vigore della legge n. 125/2014, che mantengono le agevolazioni ONLUS e il cinque per mille.
Iscrizione delle ONG già idonee nell’Anagrafe delle ONLUS
Iscrizione delle ONG già riconosciute idonee nell’Anagrafe delle ONLUS
La risoluzione interpreta l’art. 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in relazione alle organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Il documento chiarisce le modalità di iscrizione nell’Anagrafe unica delle ONLUS e gli effetti fiscali connessi, precisando che la procedura riguarda solo le ONG già idonee alla data di entrata in vigore della nuova legge.
Quadro normativo e destinatari
Il comma 7 dell’art. 32 della legge n. 125/2014 stabilisce che le ONG già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49/1987 e considerate ONLUS ex art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, alla data di entrata in vigore della legge devono iscriversi nell’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza presentata all’Agenzia delle entrate.
La norma fa salvo, per i primi sei mesi dall’entrata in vigore della legge o fino all’avvenuta iscrizione, il riconoscimento dell’idoneità rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri, oggi Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).
Chiarimento sull’adeguamento statutario
Il principale dubbio interpretativo riguardava la necessità, per le ONG già idonee al 29 agosto 2014, di adeguare statuti o atti costitutivi ai requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 per ottenere o mantenere la qualifica di ONLUS.
La risoluzione, d’intesa con il MAECI, chiarisce che tali ONG presentano l’istanza di iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS senza adeguare statuti o atti costitutivi ai requisiti del citato art. 10.
Effetti dell’iscrizione
Le ONG interessate, una volta iscritte ai sensi dell’art. 32, comma 7, della legge n. 125/2014, costituiscono nell’ambito dell’Anagrafe unica delle ONLUS una particolare categoria “ad esaurimento”.
A tali soggetti restano riconosciuti:
- le agevolazioni fiscali previste per le ONLUS;
- la possibilità di accedere al beneficio del “cinque per mille” dell’IRPEF;
- la possibilità di ricevere erogazioni liberali deducibili e/o detraibili in capo ai soggetti eroganti.
Procedura di iscrizione
L’iscrizione avviene mediante presentazione alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, ossia quella nel cui ambito si trova il domicilio fiscale della ONG richiedente, dell’apposito modello di comunicazione approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998 e disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata al non profit.
Ai fini della compilazione del modello:
- nella casella 14, relativa al settore di attività, deve essere indicato l’acronimo "ONG";
- non deve essere allegato lo statuto o atto costitutivo;
- non deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 luglio 2003, n. 266.
Modalità di presentazione e iscrizione
Il modello può essere presentato:
- spedendolo in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento; oppure
- consegnandolo in duplice esemplare alla Direzione regionale competente.
La Direzione regionale provvede all’iscrizione nell’Anagrafe delle ONLUS e ne dà comunicazione all’organizzazione interessata.
Ambito applicativo temporale
La procedura descritta è riservata esclusivamente alle ONG riconosciute idonee alla data del 29 agosto 2014, data di entrata in vigore della legge n. 125/2014.
Vigilanza
Le Direzioni regionali devono vigilare affinché i principi e le istruzioni contenuti nella risoluzione siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
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