Risoluzione n. 16 del 16/02/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce quale intermediario debba applicare le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria quando intervengano più soggetti nella catena operativa e, in particolare, quando una SGR gestisca portafogli con strumenti depositati presso una banca. Inoltre, precisa che, per l’imposta sostitutiva sui dividendi di azioni e strumenti similari immessi nel sistema Monte Titoli, il soggetto obbligato è l’intermediario che detiene i titoli e aderisce, direttamente o indirettamente, al sistema, includendo anche la SGR nei casi di adesione indiretta tramite banca.
Individuazione del soggetto tenuto ad applicare ritenute e imposte sostitutive sui redditi finanziari e sui dividendi ex art. 27-ter DPR 600/1973
Individuazione del soggetto tenuto alle ritenute e imposte sostitutive sui redditi finanziari
La risoluzione affronta il problema dell’individuazione del sostituto d’imposta quando, nella gestione di portafogli affidata a una SGR, intervengano più intermediari nella riscossione dei proventi finanziari. Il chiarimento riguarda sia il regime ordinario di tassazione dei redditi di natura finanziaria, sia l’applicazione dell’imposta sostitutiva prevista per i dividendi su azioni e strumenti finanziari similari immessi nel sistema di deposito accentrato Monte Titoli S.p.A.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama anzitutto:
- l’articolo 22, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), secondo cui strumenti finanziari e somme di denaro detenuti dall’impresa di investimento o dalla SGR costituiscono patrimonio distinto;
- gli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, relativi rispettivamente al regime della dichiarazione, del risparmio amministrato e del risparmio gestito;
- l’articolo 1838 del codice civile, sugli obblighi della banca che assume titoli in amministrazione;
- l’articolo 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di imposta sostitutiva sugli utili da azioni e strumenti finanziari similari immessi nel sistema Monte Titoli;
- l’articolo 1 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, per gli obblighi di monitoraggio fiscale.
Primo quesito: ritenute e imposte sostitutive sui proventi finanziari
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il soggetto tenuto all’applicazione delle ritenute o imposte sostitutive dipende dal regime fiscale scelto dall’investitore per i redditi diversi di natura finanziaria.
Nel modello operativo ordinario descritto, la SGR apre presso una banca un conto di deposito delle disponibilità liquide e un subdeposito degli strumenti finanziari della clientela, oppure un conto intestato alla SGR con sottorubricazione a nome dei singoli clienti. In tale assetto, gli obblighi di sostituzione d’imposta ricadono sulla SGR, in quanto intermediario più vicino al cliente, salvo i casi in cui il prelievo alla fonte debba essere effettuato direttamente dall’emittente per previsione di legge.
Schema alternativo con conto intestato direttamente al cliente
La risoluzione considera anche un diverso schema operativo, ritenuto coerente con il provvedimento Banca d’Italia del 29 ottobre 2007, nel quale:
- il cliente apre direttamente a proprio nome un conto corrente e un deposito titoli presso una banca;
- tali conti sono dedicati esclusivamente alle operazioni connesse ai servizi di investimento prestati dalla SGR;
- il cliente rilascia alla SGR una delega a movimentare i conti sulla base del contratto di gestione di portafoglio.
In questa ipotesi, l’investitore intrattiene rapporti sia con la banca sia con la SGR. L’individuazione del soggetto tenuto ad applicare ritenute e imposte sostitutive dipende dal regime prescelto dall’investitore.
Regime della dichiarazione
Se l’investitore applica il regime della dichiarazione, gli obblighi di sostituzione d’imposta restano in capo alla banca depositaria degli strumenti finanziari. La motivazione è che, nonostante il contratto di gestione di portafoglio con la SGR e il potere di movimentazione attribuito a quest’ultima, gli obblighi di amministrazione connessi al deposito titoli ex art. 1838 c.c. restano alla banca.
La banca deve quindi:
- custodire i titoli;
- esigere interessi o dividendi;
- verificare sorteggi per premi o rimborsi di capitale;
- curare le riscossioni per conto del depositante;
- tutelare i diritti inerenti ai titoli.
Le somme riscosse devono essere accreditate al depositante. Di conseguenza, la banca è tenuta ad applicare ritenute e imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria percepiti dall’investitore e a effettuare i relativi adempimenti nel modello 770 ordinario. Per le stesse ragioni, la banca depositaria deve anche effettuare le segnalazioni ai fini del monitoraggio fiscale per trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento rilevanti.
Regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito
Qualora il cliente opti per il regime del risparmio amministrato o per il regime del risparmio gestito nei confronti della SGR con cui ha stipulato il contratto di gestione di portafoglio, la risoluzione precisa che gli obblighi di sostituzione d’imposta in capo alla banca depositaria si modulano come segue:
- nel regime del risparmio amministrato, la banca applica gli obblighi su tutti i redditi di capitale conseguiti dall’investitore;
- nel regime del risparmio gestito, la banca applica gli obblighi solo sui redditi di capitale per i quali non è prevista la disapplicazione del prelievo alla fonte e che, quindi, non concorrono al risultato maturato della gestione.
Imposta sostitutiva sui dividendi ex art. 27-ter DPR 600/1973
Per quanto riguarda l’imposta sostitutiva sugli utili derivanti da azioni e strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’art. 44 TUIR, immessi nel sistema di deposito accentrato Monte Titoli S.p.A., la risoluzione richiama il comma 2 dell’art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973. La norma stabilisce che l’imposta sostitutiva è applicata dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati e che aderiscono al sistema di deposito accentrato Monte Titoli, nonché dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.
Per gli intermediari non residenti, il comma 8 dell’art. 27-ter richiede la nomina di un rappresentante fiscale in Italia, responsabile degli adempimenti di versamento e comunicazione con le stesse regole previste per gli intermediari residenti.
Individuazione dell’intermediario obbligato
La risoluzione interpreta la disciplina in coerenza con le istruzioni al modello 770 ordinario, in particolare ai quadri SK e SQ, che fanno riferimento agli intermediari aderenti, direttamente o indirettamente, al sistema Monte Titoli presso i quali sono depositate le azioni e gli strumenti finanziari similari.
Il soggetto tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva e a compiere i conseguenti adempimenti dichiarativi è quindi l’intermediario che congiuntamente:
- è il soggetto presso il quale le azioni o gli strumenti finanziari similari sono depositati;
- aderisce, direttamente o indirettamente tramite altro intermediario abilitato, al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A..
Significato del requisito del deposito in regime di dematerializzazione
Poiché gli strumenti finanziari immessi nel sistema Monte Titoli sono dematerializzati, non esistono titoli cartacei. Il trasferimento e l’esercizio dei diritti patrimoniali avvengono solo tramite intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali gli strumenti e i relativi trasferimenti sono registrati, ai sensi dell’art. 79-quater del TUF.
Per tale ragione, il riferimento ai “soggetti presso i quali i titoli sono depositati” deve intendersi come riferito ai soggetti abilitati alla tenuta dei conti di registrazione degli strumenti finanziari e dei relativi trasferimenti.
Tra tali soggetti sono comprese anche le SGR, come confermato dal provvedimento congiunto Banca d’Italia-Consob del 22 febbraio 2008 e dal regolamento Monte Titoli S.p.A. del 12 dicembre 2011.
Caso della SGR che aderisce indirettamente a Monte Titoli
La risoluzione afferma che, se la SGR aderisce indirettamente al sistema Monte Titoli per il tramite di una banca, la SGR stessa integra i presupposti per essere il soggetto obbligato all’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli utili e alla dichiarazione nel modello 770 ordinario.
La ragione è che:
- la SGR è l’intermediario che tiene i conti su cui sono registrati gli strumenti finanziari dell’investitore finale;
- la SGR aderisce al sistema di deposito accentrato, seppure indirettamente tramite banca.
La conclusione viene espressamente collegata anche alla risoluzione n. 69/E del 16 maggio 2001.
Salvezza dei comportamenti già adottati
In chiusura, l’Agenzia precisa che, per le fattispecie esaminate, gli intermediari devono applicare ritenute e imposte sostitutive secondo i criteri indicati nella risoluzione. Tuttavia, restano salvi gli eventuali diversi comportamenti già adottati dagli intermediari, a condizione che i versamenti siano stati eseguiti correttamente, anche se da un soggetto diverso, e che ciò non abbia arrecato pregiudizio all’Erario.
Vigilanza delle strutture territoriali
Il documento conclude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi e le istruzioni contenuti nella risoluzione siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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