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Risoluzione

Risoluzione n. 21 del 20/02/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, per cessioni di beni territorialmente rilevanti in Italia effettuate da soggetti esteri UE (o extra-UE), la fattura emessa dal rappresentante fiscale italiano con sola partita IVA italiana non è rilevante ai fini IVA. Il cessionario italiano deve invece ottenere la fattura del fornitore estero e, se necessario, integrare o emettere autofattura secondo le regole del reverse charge.

Inversione contabile e irrilevanza della fattura emessa dal rappresentante fiscale con sola partita IVA italiana

Inversione contabile e fattura del rappresentante fiscale

La risoluzione esamina il caso di un soggetto passivo IVA residente in Italia che acquista beni già presenti nel territorio nazionale presso il rappresentante fiscale di un fornitore non residente, con fattura emessa dal rappresentante fiscale con sola partita IVA italiana e senza addebito di IVA ai sensi dell’articolo 17, comma secondo, del DPR n. 633 del 1972. L’obiettivo è chiarire se tale documento sia idoneo ai fini IVA e quali siano i corretti adempimenti del cessionario italiano.

Quesito del contribuente

ALFA osserva che, per adempiere agli obblighi di fatturazione previsti dagli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, richiamati dall’articolo 17, comma secondo, è necessario disporre di una fattura ricevuta direttamente dal fornitore/prestatore UE, recante la sua partita IVA. Chiede quindi come debba essere considerata la fattura emessa dal rappresentante fiscale che riporti solo la partita IVA italiana del rappresentante stesso.

Soluzione interpretativa proposta

Il contribuente ritiene che, se la fattura è emessa esclusivamente con partita IVA italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella UE o fuori dalla UE, essa debba essere considerata come non emessa. In tal caso dovrebbe essere richiesta una fattura, o altro documento, emesso direttamente dal fornitore comunitario; in mancanza, il soggetto IVA italiano sarebbe legittimato a emettere autofattura per regolarizzare l’operazione.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama l’articolo 17, comma secondo, del DPR n. 633 del 1972, come modificato dalla legge di stabilità 2013, che prevede il reverse charge per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia. Per le operazioni rese da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente italiano deve adempiere agli obblighi di fatturazione e registrazione secondo gli articoli 46 e 47 del DL n. 331 del 1993.

La risoluzione precisa che, dal 1° gennaio 2013, il soggetto passivo stabilito in Italia deve integrare la fattura ricevuta dal fornitore/prestatore UE per tutti gli acquisti di beni e servizi territorialmente rilevanti in Italia. Per contro, se l’acquisto è effettuato da fornitori stabiliti in Paesi extra-UE, resta fermo l’obbligo del cessionario/committente nazionale di emettere autofattura.

Irrilevanza della fattura del rappresentante fiscale

La scrivente concorda con il contribuente: il documento emesso con partita IVA italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella UE o fuori dalla UE, per una cessione di beni effettuata nei confronti di un soggetto passivo IVA residente in Italia, non è rilevante come fattura ai fini IVA. Di conseguenza, deve essere richiesta la fattura emessa direttamente dal fornitore estero.

Adempimenti per operazioni UE: integrazione e registrazione

La risoluzione richiama, inoltre, quanto già chiarito nella circolare n. 12/E del 3 maggio 2013 per le prestazioni rese da fornitore/prestatore UE. In particolare, il committente/cessionario nazionale deve:

  • numerare la fattura del fornitore comunitario e integrarla con il controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono alla base imponibile, nonché con l’ammontare dell’IVA calcolata con l’aliquota applicabile, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del DL n. 331 del 1993;
  • annotare la fattura integrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, con riferimento al mese precedente, nel registro IVA vendite, secondo l’ordine della numerazione e con l’indicazione del corrispettivo espresso in valuta estera, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, primo periodo, del DL n. 331 del 1993;
  • annotare la medesima fattura integrata anche nel registro IVA acquisti per esercitare l’eventuale detrazione, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, terzo periodo, del DL n. 331 del 1993;
  • emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, se la fattura del fornitore comunitario non è ricevuta entro il secondo mese successivo, e annotarla entro il termine di emissione con riferimento al mese precedente, ai sensi degli articoli 46, comma 5, e 47, comma 1, secondo periodo, del DL n. 331 del 1993.

Richiamo alla prassi precedente

Per completezza, la risoluzione richiama la risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010, già intervenuta sulla questione. In quel precedente documento si era affermato che l’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, rese da soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE, deve essere assolta dal cessionario o committente italiano mediante reverse charge, anche se il cedente/prestatore è identificato ai fini IVA in Italia tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale.

In tale sede era stato chiarito che l’articolo 17, comma secondo, esclude che il cedente o prestatore non residente sia tenuto a emettere fattura, con i conseguenti adempimenti di annotazione e dichiarazione, tramite il numero identificativo IVA italiano. Tuttavia, per esigenze proprie, il rappresentante fiscale può emettere, in relazione a una cessione interna, un documento non rilevante ai fini IVA, con l’indicazione che l’imposta sarà assolta dal cessionario o committente.

Esito conclusivo

La risoluzione conferma quindi che, nelle operazioni considerate, la fattura emessa dal rappresentante fiscale con sola partita IVA italiana non produce effetti ai fini IVA come fattura dell’operazione. Il cessionario italiano deve fare riferimento alla fattura del fornitore estero e applicare, a seconda dei casi, il meccanismo dell’integrazione o l’autofattura secondo la disciplina del reverse charge.

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