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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/107

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/107 della Commissione del 9 gennaio 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Châtaigne des Cévennes» (DOP)]

Normativa europea32023R0107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione ufficiale nel registro UE delle DOP del nome "Châtaigne des Cévennes". La Commissione vi provvede in assenza di opposizioni alla domanda presentata dalla Francia e dopo la pubblicazione della domanda stessa. L’atto ha efficacia generale, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Châtaigne des Cévennes".

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, ai fini della protezione UE, del nome "Châtaigne des Cévennes" come denominazione di origine protetta (DOP) per un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Registrazione della DOP "Châtaigne des Cévennes"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/107 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette il nome "Châtaigne des Cévennes". L’adozione si colloca nella fase finale di un procedimento di qualità UE per i prodotti agricoli e alimentari, dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni.

Base giuridica e iter procedurale

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, quale base per l’adozione dell’atto di esecuzione. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dalla Francia era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51. Da ciò deriva l’obbligo di procedere alla registrazione del nome.

Oggetto della registrazione e classificazione del prodotto

L’articolo 1 stabilisce che "Châtaigne des Cévennes" è registrato come DOP. Il prodotto è ricondotto alla classe 1.6 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa agli "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati". Per gli operatori, la qualificazione come DOP implica la protezione del nome secondo il sistema UE di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell’ordinamento interno senza necessità di atti di recepimento.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP

L’articolo 1 registra il nome "Châtaigne des Cévennes" come denominazione di origine protetta (DOP).

Classificazione del prodotto

Il nome registrato identifica un prodotto rientrante nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Francia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012; la Commissione rileva che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geografichedenominazioni di origine protettequalità dei prodotti agroalimentari

Testo integrale

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