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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/455

Regolamento (UE) 2018/455 della Commissione, del 16 marzo 2018, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei pesci e dei crostacei e che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento ridefinisce l'assetto dei laboratori di riferimento dell'Unione europea per le malattie degli animali acquatici, concentrando in un unico laboratorio danese le funzioni relative sia ai pesci sia ai crostacei. La misura è adottata per garantire continuità operativa dopo la cessazione della proroga del laboratorio britannico Cefas. Viene inoltre aggiornato l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004, con soppressione del precedente riferimento al laboratorio per i crostacei.

Attribuisce al laboratorio danese DTU Veterinærinstituttet i compiti di laboratorio di riferimento UE sia per le malattie dei pesci sia per quelle dei crostacei, modificando l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004.

Ambito di applicazione

Si applica al laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei pesci e dei crostacei e, indirettamente, al sistema dei controlli ufficiali disciplinato dal regolamento (CE) n. 882/2004 e alla disciplina sanitaria degli animali d'acquacoltura prevista dalla direttiva 2006/88/CE. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; la decorrenza è fissata al 1o luglio 2018. È rilevante anche per la transizione di funzioni dal laboratorio Cefas, Regno Unito, che non può essere prorogato oltre il 30 giugno 2018.

Laboratorio di riferimento UE per le malattie dei pesci e dei crostacei

Il regolamento (UE) 2018/455 della Commissione riorganizza la designazione del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie degli animali acquatici, concentrando in capo al laboratorio danese DTU Veterinærinstituttet le funzioni già attribuite separatamente al laboratorio per i pesci e a quello per i crostacei. La misura interviene per assicurare continuità al sistema di riferimento scientifico e tecnico dopo la scadenza della designazione del Cefas britannico il 30 giugno 2018, nel contesto della notifica del Regno Unito ai sensi dell'articolo 50 TUE.

Contesto normativo

Il provvedimento si innesta nel quadro del regolamento (CE) n. 882/2004, che disciplina i controlli ufficiali in materia di mangimi, alimenti e salute e benessere degli animali, e della direttiva 2006/88/CE, relativa alla polizia sanitaria applicabile agli animali d'acquacoltura e alle misure di prevenzione e lotta contro talune malattie. I considerando richiamano la funzione dei laboratori di riferimento UE e sottolineano che l'articolo 55, paragrafo 3, della direttiva 2006/88/CE prevede un riesame delle competenze del laboratorio di riferimento interessato.

Designazione del nuovo laboratorio di riferimento

L'articolo 1 attribuisce al Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, con sede a 2800 Kgs. Lyngby, Danimarca, le responsabilità e i compiti di laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei crostacei per il periodo dal 1o luglio 2018 al 30 giugno 2023. Nei considerando si chiarisce che tale laboratorio, già designato per le malattie dei pesci, assume anche le competenze relative ai crostacei grazie alle sinergie di competenze tecniche, capacità di laboratorio e collegamento in rete con i laboratori nazionali di riferimento.

Modifica del regolamento (CE) n. 882/2004

L'articolo 2 aggiorna l'allegato VII, parte II, del regolamento (CE) n. 882/2004. In particolare:

  • il punto 6 viene sostituito per indicare il Laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie dei pesci e dei crostacei, identificato come Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, Kemitorvet, Bygning 202, 2800 Kgs. Lyngby, Danimarca;
  • il punto 15, che elencava il Cefas quale laboratorio di riferimento UE per le malattie dei crostacei, è soppresso.

Decorrenza ed efficacia

L'articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il 1o luglio 2018, assicurando la continuità senza soluzione di continuità tra la cessazione della precedente designazione e il nuovo assetto. Il testo precisa altresì la sua applicabilità diretta e obbligatorietà in tutti gli Stati membri, secondo la natura tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Attribuzione dei compiti di laboratorio di riferimento UE

L'articolo 1 stabilisce che il Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Danimarca, espleta le responsabilità e i compiti di laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei crostacei dal 1o luglio 2018 al 30 giugno 2023.

Modifica dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004

L'articolo 2 modifica la parte II dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004: il punto 6 è sostituito per indicare un unico laboratorio di riferimento UE per le malattie dei pesci e dei crostacei, identificato come Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, Kemitorvet, Bygning 202, 2800 Kgs. Lyngby, Danimarca; il punto 15 è soppresso.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il 1o luglio 2018. Il testo precisa inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contesto normativo e motivazione

Il regolamento si fonda sull'articolo 32, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 882/2004 e sull'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE. I considerando spiegano che la mancata proroga del laboratorio Cefas, a seguito della notifica del Regno Unito ai sensi dell'articolo 50 TUE, impone di trasferire le competenze al laboratorio danese già designato per le malattie dei pesci, al fine di sfruttare sinergie tecniche e garantire la continuità delle attività.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleacquacolturacontrolli ufficialilaboratori di riferimento ue

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