Regolamento (UE) 2018/415
Regolamento (UE) 2018/415 della Commissione, del 16 marzo 2018, che stabilisce le responsabilità e le funzioni supplementari del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la peste equina e che modifica l'allegato II della direttiva 92/35/CEE del Consiglio, l'allegato II della direttiva 2000/75/CE del Consiglio e l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento riorganizza la designazione del laboratorio di riferimento dell’UE per due malattie veterinarie strettamente connesse: la peste equina e la febbre catarrale degli ovini. A seguito della cessazione delle funzioni del laboratorio britannico per la febbre catarrale degli ovini, la Commissione attribuisce tali funzioni al laboratorio di Madrid già competente per la peste equina. Vengono quindi aggiornati i riferimenti contenuti in due direttive e nel regolamento sui controlli ufficiali, con applicazione differita al 1o gennaio 2019.
Designa il Laboratorio Central de Veterinaria - Área de Sanidad Animal di Madrid come laboratorio di riferimento dell'UE per la peste equina e la febbre catarrale degli ovini, aggiornando di conseguenza gli allegati di tre atti UE.
Ambito di applicazione
Si applica ai laboratori di riferimento dell'Unione europea nel settore della salute animale, in particolare a quelli competenti per la peste equina e la febbre catarrale degli ovini, nonché agli atti che ne disciplinano l’indicazione e le funzioni: direttiva 92/35/CEE, direttiva 2000/75/CE e regolamento (CE) n. 882/2004. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Le modifiche si applicano dal 1o gennaio 2019; l’entrata in vigore generale avviene il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Designazione del laboratorio di riferimento UE per la peste equina e la febbre catarrale degli ovini
Il regolamento interviene per razionalizzare e aggiornare la rete dei laboratori di riferimento dell’Unione europea in materia di salute animale. In particolare, in considerazione della connessione tecnica, genetica ed epidemiologica tra peste equina e febbre catarrale degli ovini, la Commissione attribuisce al medesimo laboratorio di Madrid le funzioni di riferimento per entrambe le malattie, sostituendo la precedente designazione separata e adeguando i riferimenti normativi contenuti in direttive e regolamento settoriali.
Contesto e motivazioni
Dai considerando emerge che la direttiva 92/35/CEE e la direttiva 2000/75/CE individuano già, rispettivamente, il laboratorio di riferimento dell’UE per la peste equina e quello per la febbre catarrale degli ovini. Il regolamento (CE) n. 882/2004 contiene inoltre l’elenco generale dei laboratori di riferimento dell’UE nel settore della salute animale. A seguito della notifica del Regno Unito ai sensi dell’articolo 50 TUE, il laboratorio indicato per la febbre catarrale degli ovini deve cessare le proprie funzioni; per evitare discontinuità operative e valorizzare le sinergie esistenti, la Commissione ritiene opportuno affidare tali funzioni al laboratorio spagnolo già competente per la peste equina.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda i laboratori di riferimento dell’Unione europea competenti in materia di peste equina e febbre catarrale degli ovini, nonché gli atti che ne disciplinano l’individuazione e le funzioni. I destinatari operativi sono dunque le autorità, i laboratori e gli operatori coinvolti nell’attuazione delle misure di controllo e lotta contro tali malattie, nel quadro della sanità animale e dei controlli ufficiali.
Nuova designazione del laboratorio di riferimento
L’articolo 1 stabilisce che il Laboratorio Central de Veterinaria - Área de Sanidad Animal, con sede a Madrid, in Spagna, assume entrambe le funzioni di laboratorio di riferimento dell’UE:
- per la peste equina, secondo l’allegato III della direttiva 92/35/CEE;
- per la febbre catarrale degli ovini, secondo l’allegato II, parte B, della direttiva 2000/75/CE. Il testo chiarisce che il medesimo laboratorio continua a svolgere le funzioni già attribuite in materia di peste equina e, al contempo, subentra nelle funzioni relative alla febbre catarrale degli ovini.
Aggiornamento degli allegati delle direttive e del regolamento sui controlli ufficiali
Per rendere coerente la nuova attribuzione, il regolamento dispone tre modifiche formali:
- l’articolo 2 modifica l’allegato II della direttiva 92/35/CEE, aggiornando nome e indirizzo del laboratorio di riferimento;
- l’articolo 3 modifica l’allegato II, parte A, della direttiva 2000/75/CE, sostituendo il laboratorio precedentemente indicato con quello di Madrid;
- l’articolo 4 modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004, parte A, eliminando i punti 2 e 9 e inserendo un nuovo punto 21 che identifica il laboratorio di riferimento dell’UE per la peste equina e la febbre catarrale degli ovini.
Dati identificativi del laboratorio
Gli allegati richiamati dal regolamento riportano il seguente nome e recapito del laboratorio:
- Laboratorio Central de Veterinaria - Área de Sanidad Animal
- Ctra. M-106, P.K. 1,4
- 28110 Algete (Madrid)
- Spagna
Entrata in vigore e decorrenza
L’articolo 5 prevede una doppia scansione temporale:
- entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
- applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2019. La decorrenza differita è motivata dall’esigenza di evitare interruzioni nelle attività del laboratorio di riferimento per la febbre catarrale degli ovini e di consentire al laboratorio designato di diventare pienamente operativo.
Effetti pratici per gli operatori e le autorità
Sul piano pratico, il regolamento comporta l’unificazione del referente tecnico UE per due patologie veterinarie rilevanti e l’aggiornamento degli elenchi ufficiali contenuti negli atti settoriali. Per i professionisti del settore veterinario e dei controlli ufficiali, il dato rilevante è che dal 1o gennaio 2019 il laboratorio di Madrid diventa il punto di riferimento europeo anche per la febbre catarrale degli ovini, con conseguente superamento del precedente assetto basato sul laboratorio britannico.
Disposizioni principali
Attribuzione unificata delle funzioni di laboratorio di riferimento
L’articolo 1 assegna al Laboratorio Central de Veterinaria - Área de Sanidad Animal di Madrid le funzioni e responsabilità di laboratorio di riferimento dell’UE sia per la peste equina, ai sensi dell’allegato III della direttiva 92/35/CEE, sia per la febbre catarrale degli ovini, ai sensi dell’allegato II, parte B, della direttiva 2000/75/CE.
Modifica della direttiva 92/35/CEE
L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato II della direttiva 92/35/CEE, sostituendo nome e recapito del laboratorio di riferimento con quelli del laboratorio di Madrid.
Modifica della direttiva 2000/75/CE
L’articolo 3 modifica l’allegato II, parte A, della direttiva 2000/75/CE, sostituendo nome e recapito del laboratorio di riferimento con quelli del laboratorio di Madrid.
Modifica del regolamento (CE) n. 882/2004
L’articolo 4 modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 per inserire il laboratorio di riferimento dell’UE per la peste equina e la febbre catarrale degli ovini e per sopprimere i precedenti punti 2 e 9 dell’elenco.
Decorrenza e applicazione differita
L’articolo 5 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applichi soltanto dal 1o gennaio 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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