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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13598/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa a 1.388 giorni (custodia in carcere e successivi arresti domiciliari). Il ricorrente deduceva erronea applicazione degli artt. 314 e 315 c.p.p., contraddittorietà e illogicità della motivazione e sosteneva che il giudice della riparazione avesse indebitamente valorizzato dichiarazioni di collaboratori di giustizia (Todaro Domenico, Belnome Antonino, Panaija Michael) e altri elementi di indagine non considerati nei giudizi di cognizione, sostituendosi al giudice del merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo: il giudice della riparazione opera su un piano autonomo e può valutare pienamente il materiale acquisito nel processo ai fini dell'accertamento delle condizioni civilistiche della riparazione, compresa l'eventuale sussistenza di cause ostative (colpa grave). Tuttavia il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che il giudice di cognizione ha escluso come non accaduti né utilizzare materiale manifestamente inutilizzabile. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente considerato le dichiarazioni dei collaboratori, non ritenute inattendibili nei giudizi di cognizione, e altri elementi (frequentazioni e incontro con Oppedisano) come indicatori di contiguità con la 'ndrangheta idonei a integrare la colpa grave ostativa alla riparazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; nulla a favore del Ministero resistente in quanto non ha fornito contributo significativo in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    E' la norma sul delitto di associazione di tipo mafioso: nel procedimento penale oggetto dell'indagine l'istante era gravemente indiziato ai sensi di tale norma; questo contesto ha rilevanza nel valutare la gravità delle condotte e la possibilità di contiguità con il sodalizio.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come norma rilevante nella disciplina della riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha valutato la questione alla luce del corretto ambito di azione del giudice della riparazione, ritenendone rispettato il perimetro.

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Analogamente all'art. 314 c.p.p., invocato nel ricorso; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata erronea applicazione delle norme processuali sulla riparazione da parte della Corte territoriale.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 43/1995 e successive pronunce richiamate)

    Principio secondo cui il giudice della riparazione ha autonomia di valutazione rispetto al giudice penale e può esaminare il materiale acquisito per verificare l'esistenza di cause ostative alla riparazione, purché non si fondi su fatti non accertati dal giudice di cognizione o su elementi inutilizzabili per illegittimità.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione per ingiusta detenzione ha autonomia valutativa rispetto al giudice penale: può prendere in considerazione elementi legittimamente emersi nelle fasi cautelari o d'indagine anche se non utilizzati per la decisione di merito, per verificare l'esistenza di cause ostative al risarcimento.
  • Non è consentito al giudice della riparazione affermare fatti che il giudice di cognizione ha ritenuto non accertati: resta vietata la riformulazione di accertamenti fattuali oltre i limiti stabiliti dal giudice del merito.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia che non risultino ritenute inattendibili nei giudizi di cognizione possono avere rilevanza nel procedimento di riparazione come elementi idonei a dimostrare una contiguità o condotte che integrino la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.
  • La colpa grave ostativa alla riparazione comprende condotte, anche non penalmente sanzionate, che per evidente negligenza o imprudenza creino una situazione prevedibile di intervento dell'autorità giudiziaria (ad es. frequentazioni e comportamenti ambigui con soggetti inseriti in contesti mafiosi).
  • In giudizi camerali e fasi di legittimità non partecipate, l'Avvocatura dello Stato/MINISTERO non ha diritto automatico alle spese se non ha fornito contributo difensivo specifico; ciò può influire sulla liquidazione delle spese processuali.

Testo integrale

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