Cassazione Penale, Sentenza n. 05034/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il decreto del 22/05/2025 con due motivi: (1) nullità del decreto di fissazione dell'udienza e dell'udienza di discussione per mancata indicazione della facoltà di partecipare/essere sentito in caso di detenzione e per mancata traduzione del detenuto all'udienza del 13/02/2024; (2) carenza di motivazione sull'attualità della pericolosità sociale e mancata valutazione dell'eventuale inutilità dell'obbligo di soggiorno (richiesta di attenuazione della misura). Sono richiamate norme processuali e penali rilevanti ai fini della valutazione della validità del procedimento di prevenzione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura relativa al decreto di fissazione dell'udienza perché al momento dell'emissione il proposto non era in stato di detenzione e non ricorrevano avvertenze particolari; quanto alla mancata traduzione, dall'esame degli atti è emerso che non vi fu alcuna tempestiva richiesta di traduzione né espressa volontà del prevenuto di comparire, per cui l'omessa traduzione non integra la nullità se non tempestivamente richiesta. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse sufficiente: la valutazione dell'attualità della pericolosità sociale si fondava su condanne irrevocabili (2019, 2020) e su una condanna in primo grado del 2024, nonché su elementi che dimostrano l'inefficacia deterrente delle pene precedenti e la persistente propensione a condotte maltrattanti; la richiesta di attenuazione dell'obbligo di soggiorno è stata motivatamente respinta. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00; disposto l'omesso riferimento alle generalità in caso di diffusione ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011, art. 4, comma 1, lett. I-ter
art. 4, comma 1, lett. I-ter d.lgs. n. 159 del 2011
La misura di prevenzione è stata applicata perché il proposto rientra nella categoria di pericolosità prevista da tale norma; la Corte ha ritenuto legittimo utilizzare condanne e procedimenti penali anche non definitivi come elementi indiziari per valutare la pericolosità attuale.
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme richiamate per le censure di legittimità in cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge) in relazione ai motivi di ricorso formulati.
cod. proc. pen., art. 178 e 179
Richiamati nella censura concernente le garanzie difensive e le modalità di partecipazione dell'imputato/prevenuto; la Corte ha valutato la sussistenza o meno di esigenze di avviso/trasporto del detenuto.
cod. proc. pen., art. 678, 666, 420-ter
artt. 678, 666 e 420-ter c.p.p.
Norme processuali pertinenti al procedimento di prevenzione e alla impugnazione degli atti; utilizzate nell'analisi formale delle censure mosse.
legge n. 1423/1956, art. 4 undicesimo comma / d.lgs. 159/2011 art. 10 comma 3
art. 4, undicesimo comma legge n. 1423/1956; art. 10, comma 3 d.lgs. n. 159/2011
Ricorso in cassazione nelle decisioni di prevenzione è limitato al vizio di legge e alla 'mancanza' di motivazione formale: non è sindacabile in Cassazione la mera irragionevolezza o rivalutazione di merito della motivazione, salvo totale assenza del percorso motivazionale.
cod. proc. pen., art. 616
Norma invocata per la condanna al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
d.lgs. 196/2003, art. 52
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Norma sulla protezione dei dati personali che impone l'omissione delle generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione l'assenza di traduzione del detenuto integra nullità solo se sia stata tempestivamente richiesta; la mera rappresentazione dello stato detentivo senza richiesta formale non determina automaticamente l'obbligo di traduzione.
- La previsione di avvisi nel decreto di fissazione dell'udienza relativi alla partecipazione del detenuto è necessaria solo se, al momento dell'emissione, sussistono condizioni detentive o altre ipotesi che impongono specifiche avvertenze; se il proposto non è detenuto al momento del decreto, la censura è infondata.
- In sede di prevenzione è consentita la piena utilizzazione di elementi indiziari anche da procedimenti penali non definitivi; la Corte può basare l'attualità della pericolosità su condanne passate e su elementi emersi in altri procedimenti, purché il percorso motivazionale sia leggibile e non del tutto assente.
- La sindacabilità in Cassazione dei provvedimenti di prevenzione è limitata alla mancanza totale di motivazione; non è ammessa la riesamina del merito della valutazione della pericolosità se la motivazione, pur ritenuta contestabile, non è del tutto carente.
- Per chiedere l'attenuazione di una misura di prevenzione occorre documentare un cambiamento obiettivo delle circostanze che renda la misura sproporzionata o inutile; la semplice detenzione con finalità rieducativa non elimina automaticamente la valutazione di pericolosità attuale.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e, in mancanza di giustificazione, pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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