L.R. Marche 16/2019
Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale modifica la l.r. 5/2013 sulla raccolta e coltivazione dei tartufi, inserendo un nuovo art. 2-bis e riscrivendo i commi 7 e 8 dell’art. 20. Prevede inoltre che dall’attuazione non derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Il testo fornito non riporta il contenuto sostanziale delle modifiche.
Modifiche alla disciplina regionale su tartufi e patrimonio tartufigeno
Modifiche alla disciplina regionale sui tartufi
La legge regionale Piemonte 13 giugno 2019, n. 16 interviene sulla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5, recante le norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno. Il provvedimento, nel testo qui disponibile, non riproduce il contenuto puntuale delle disposizioni sostituite o inserite, ma ne evidenzia l’oggetto normativo.
Ambito dell’intervento normativo
L’atto opera in modo puntuale sulla disciplina regionale già vigente in materia tartufigena, con due tipi di intervento:
- inserimento di un nuovo articolo 2-bis nella l.r. 5/2013;
- sostituzione dei commi 7 e 8 dell’articolo 20 della medesima legge.
Ne consegue che la legge del 2019 non detta una disciplina autonoma e completa, ma modifica il quadro normativo regionale preesistente relativo alla raccolta, coltivazione e valorizzazione dei tartufi nel territorio della Regione Piemonte.
Contenuto sostanziale delle modifiche
Dal testo consolidato fornito non è possibile ricavare il contenuto letterale delle nuove previsioni introdotte con l’articolo 2-bis né il nuovo testo dei commi 7 e 8 dell’articolo 20. Pertanto, il riassunto si limita a registrare che la legge:
- introduce un’ulteriore disposizione nell’articolato della l.r. 5/2013;
- aggiorna la disciplina dell’articolo 20, presumibilmente collocato nella parte finale della legge quadro sulla materia.
Ogni valutazione di dettaglio sulle procedure, sui soggetti coinvolti o sugli effetti applicativi richiederebbe il testo integrale delle disposizioni novellate, non presente nel materiale fornito.
Regime finanziario
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria. È stabilito che dall’applicazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Piemonte.
Rilevanza temporale e attualità
Il provvedimento non contiene termini di efficacia limitati nel tempo né disciplina un esercizio finanziario chiuso. Si tratta di una modifica legislativa strutturale della normativa regionale sui tartufi, quindi non risulta, dal solo testo fornito, un atto obsoleto o temporalmente esaurito.
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