L.R. Marche 14/2019
Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi, diretti, indiretti e di reversibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina, per la Regione indicata, la rideterminazione degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità secondo i criteri della legge di bilancio 2019 e dell’Intesa Stato-Regioni del 3 aprile 2019. La decorrenza degli effetti è dal 1° dicembre 2019. Sono previsti limiti minimi, criteri di calcolo, rivalutazione ISTAT e disposizioni transitorie sulla rinuncia al trattamento previdenziale.
Rideterminazione degli assegni vitalizi regionali
Rideterminazione degli assegni vitalizi regionali
La legge regionale disciplina, per la Regione Marche, l’adeguamento degli assegni vitalizi alla normativa statale richiamata dalla legge di bilancio 2019 e all’Intesa del 3 aprile 2019. Il provvedimento riguarda sia i trattamenti in pagamento sia quelli non ancora erogati o sospesi, con decorrenza degli effetti dal 1° dicembre 2019.
Ambito di applicazione e esclusioni
La disciplina si applica agli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, nonché alle quote di assegno vitalizio pro rata. Il calcolo avviene sull’importo lordo, senza considerare le riduzioni temporanee già previste dalla normativa regionale del 2014. Restano esclusi i trattamenti previdenziali già determinati esclusivamente con il sistema contributivo.
Criteri di rideterminazione
La rideterminazione avviene moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione collegato all’età anagrafica del titolare alla data di decorrenza dell’assegno, secondo la tabella allegata all’Intesa. Le frazioni di anno sono valorizzate con un incremento proporzionale ai mesi.
La legge introduce anche un meccanismo di salvaguardia:
- l’assegno rideterminato non può essere inferiore all’importo risultante dall’applicazione delle aliquote dell’Allegato A, calcolate in base allo scostamento percentuale tra assegno originario e assegno rideterminato;
- in ogni caso, l’importo non può scendere sotto due volte il trattamento minimo INPS, salvo che il vitalizio già in godimento fosse inferiore a tale soglia;
- se il calcolo contributivo risulta più favorevole rispetto al meccanismo dell’Allegato A, quest’ultimo non si applica;
- il nuovo importo non può comunque superare l’assegno spettante prima della rideterminazione, al netto delle vecchie riduzioni temporanee.
Se, alla prima applicazione, la spesa complessiva supera il limite fissato dall’Intesa, le aliquote base dell’Allegato A sono aumentate per parametri di 0,1 fino al raggiungimento del tetto di spesa.
Montante contributivo e base di calcolo
Il montante contributivo si determina secondo la nota metodologica dell’Intesa. La base imponibile è costituita dall’indennità consiliare lorda vigente nel periodo di riferimento, con esclusione di ogni altra indennità.
La contribuzione è ripartita tra consigliere e Consiglio regionale:
- la quota a carico del consigliere corrisponde all’aliquota percentuale prevista dalla normativa vigente nel periodo di mandato, includendo eventuali contributi per completamento volontario del quinquennio e per la reversibilità;
- la quota a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte quella del consigliere;
- i contributi si calcolano sui giorni effettivi di calendario.
Le contribuzioni per il completamento volontario del quinquennio si determinano sulla base dell’indennità e dell’aliquota vigenti nell’ultimo giorno della legislatura completata e si considerano versate in pari data.
Rivalutazione successiva
Gli assegni vitalizi e di reversibilità, una volta rideterminati, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale a partire dall’anno successivo, sulla base dell’indice ISTAT FOI dei prezzi al consumo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Disposizioni transitorie
La rideterminazione produce effetti dal 1° dicembre 2019. La facoltà di rinunciare al trattamento previdenziale è estesa anche ai consiglieri e ai componenti della Giunta in carica alla data di entrata in vigore della legge.
La rinuncia deve essere comunicata al Presidente dell’Assemblea legislativa:
- a decorrere dalla cessazione dalla carica;
- comunque non oltre i sei mesi precedenti l’erogazione del trattamento previdenziale.
Per l’anno 2020, le restituzioni delle trattenute operate devono essere effettuate entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di rinuncia. Per i soggetti che maturano il diritto al trattamento nel 2020, la rinuncia va comunicata entro 60 giorni dalla cessazione dalla carica.
Abrogazione e conseguenze sulla normativa previgente
Dal 1° dicembre 2019 è abrogato l’articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 34, relativo alle riduzioni temporanee dei vitalizi. La nuova disciplina sostituisce quindi il precedente meccanismo di riduzione temporanea per i trattamenti interessati.
Disposizioni finanziarie
Per il 2019 le risorse necessarie risultano già iscritte nel bilancio regionale. Per il 2020 e il 2021 sono previsti ridimensionamenti degli stanziamenti nella Missione 1, Programma 01, con corrispondente incremento nella Missione 20, Programma 01. Per gli anni successivi gli oneri saranno quantificati con le leggi di bilancio. Giunta regionale e Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa sono autorizzati alle variazioni contabili necessarie.
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