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Sentenza

Sentenza del 23/12/2019 n. 34282 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano gli avvisi di accertamento relativi all'anno 2005, con i quali l'Agenzia delle entrate aveva rettificato i ricavi della società per la vendita di quattro appartamenti, ritenendo che i prezzi effettivi fossero superiori a quelli dichiarati. Contestavano inoltre la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quantificazione del reddito Irpef, l'utilizzo di elementi presuntivi quali mutui, valori di mercato, rivendite successive e antieconomicità delle operazioni, nonché asseriti vizi di motivazione, omessa pronuncia e motivazione per relationem.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto implicitamente respinte le censure non esaminate espressamente dalla Commissione regionale, ha escluso vizi di motivazione secondo il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e ha giudicato sufficienti e concordanti gli elementi presuntivi utilizzati dall'Amministrazione. È stata confermata la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, non superata dalla prova dell'accantonamento, del reinvestimento o dell'estraneità dei soci alla gestione. L'art. 47 Tuir è stato ritenuto non applicabile agli utili occulti, poiché non contabilizzati e mai tassati in capo alla società. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento di 5.600 euro di spese processuali, oltre spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo e controverso

    Per le sentenze depositate dopo l'11 settembre 2012, il vizio di motivazione deducibile in cassazione non consiste nella mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione, ma nell'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47 (Tuir)

    gli utili distribuiti ... concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare

    La disposizione riguarda gli utili formalmente distribuiti e già tassati in capo alla società; non si applica agli utili extracontabili presunti, per i quali non vi è stata una precedente tassazione societaria da attenuare.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Consente l'accertamento analitico-induttivo sulla base di presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • Codice civile, artt. 2727 e 2729

    Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento quando gli indizi siano idonei, gravi, precisi e concordanti; anche un singolo elemento può essere sufficiente se possiede tali caratteristiche.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1

    Gli atti richiamati nella motivazione dell'avviso devono essere allegati, salvo che il contribuente ne abbia già avuto piena e legale conoscenza.

  • D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52

    L'oscuramento delle generalità nelle copie della sentenza richiede l'indicazione di specifici motivi legittimi; una richiesta generica non è sufficiente.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello originariamente versato.

Massime di principio

  • Nelle società a ristretta base partecipativa, soprattutto quando i soci sono pochi e partecipano direttamente alla gestione, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società consente di presumere la loro distribuzione ai soci. La presunzione può essere superata solo con prova concreta dell'accantonamento, del reinvestimento o dell'estraneità del socio alla gestione.
  • La differenza tra prezzo dichiarato e importo del mutuo, se accompagnata da altri elementi come valori di mercato, rivendite successive, prezzi di immobili simili e vendite antieconomiche, può costituire una base presuntiva sufficiente per rettificare i ricavi.
  • In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o sostituire la propria lettura degli indizi a quella del giudice di merito; occorre dimostrare un preciso error in procedendo, una violazione di legge o l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Il giudice non deve confutare singolarmente ogni argomentazione difensiva: una motivazione concisa ma logicamente coerente può implicare il rigetto delle tesi incompatibili con la decisione.
  • La disciplina della tassazione parziale dei dividendi formalmente distribuiti non si estende automaticamente ai ricavi occultati e agli utili extracontabili, poiché questi non risultano già tassati in capo alla società.
  • Un atto impositivo motivato per relationem è valido se il documento richiamato era già stato legalmente comunicato o comunque conosciuto dal contribuente; non è necessaria una nuova allegazione.

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