Provvedimento del 12/03/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il nuovo modello F24 Accise, con l’inserimento dei campi codice ufficio, codice atto e rateazione, ne dispone l’uso obbligatorio dal 10 aprile 2012 e approva le specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Sono inoltre riportate le avvertenze di compilazione e le regole tecniche per i flussi F24 da contribuenti e intermediari.
Modifiche al modello F24 Accise e specifiche tecniche di trasmissione telematica
Approvazione modifiche al modello F24 Accise
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate approva le modifiche al modello di versamento "F24 Accise" e alle relative avvertenze, in attuazione dei poteri del Direttore dell’Agenzia. L’intervento aggiorna il modello e disciplina anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei versamenti unitari effettuati con tale modello.
Contenuto delle modifiche al modello
Nel modello "F24 Accise" già approvato con provvedimento del 23 ottobre 2007, nella sezione "ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE" vengono inseriti i campi:
- "codice ufficio"
- "codice atto"
- "rateazione"
Con il provvedimento viene quindi approvato il nuovo modello, unitamente alle "Avvertenze per la compilazione" riportate nell’allegato 1 e disponibili esclusivamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Decorrenza e obbligatorietà
Dal 10 aprile 2012 il nuovo modello "F24 Accise" sostituisce quello approvato nel 2007 ed è obbligatorio per tutti i contribuenti. Il testo delle avvertenze e il frontespizio risultano pertanto variati rispetto alla versione precedente.
Specifiche tecniche di trasmissione telematica
Il provvedimento approva anche le specifiche tecniche di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai versamenti unitari effettuati in via telematica mediante il nuovo modello F24 Accise. Le specifiche disciplinano struttura, formato e sequenza dei record da trasmettere, nonché i controlli formali sui dati.
Motivazioni dell’intervento
L’aggiornamento del modello è finalizzato a gestire in modo più efficiente i versamenti rateali delle somme dovute, anche in presenza di:
- avviso di accertamento
- avviso di irrogazione sanzioni
- atto di contestazione delle sanzioni
- accertamento con adesione
- conciliazione giudiziale
- altri istituti deflativi del contenzioso
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri:
- D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000
- Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 gennaio 2003, 23 ottobre 2007 e 15 novembre 2010
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449
- D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
- Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 49
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 361
Pubblicazione
È stabilito che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenze generali per la compilazione e l’uso del modello
L’allegato 1 indica che il modello F24 Accise è usato per il pagamento di:
- imposte sui redditi e ritenute alla fonte
- IVA
- ICI
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA
- IRAP
- addizionale regionale o comunale all’IRPEF
- contributi e premi INPS
- diritti camerali
- interessi in caso di pagamento rateale
- accise e versamenti di competenza dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
Il modello è inoltre utilizzabile per il pagamento di tutte le somme dovute, comprese imposte, interessi e sanzioni, in caso di:
- liquidazione e controllo formale della dichiarazione
- avviso di accertamento
- atti di contestazione delle sanzioni
- avviso di irrogazione sanzioni
- accertamento con adesione
- conciliazione giudiziale
- ravvedimento
Modalità di pagamento
Il contribuente può utilizzare più modelli per una stessa scadenza. Per i soggetti titolari di partita IVA il versamento deve avvenire con modalità telematica, salvo i casi di esenzione previsti.
Nei casi ammessi, il pagamento può essere eseguito:
- in contanti
- con carte PagoBANCOMAT presso gli sportelli abilitati
- con carta POSTAMAT, POSTEPAY o con addebito su conto corrente postale presso l’ufficio postale
- con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di se stesso, oppure con assegni circolari, vaglia postali o assegni postali vidimati all’ordine dello stesso contribuente e girati per l’incasso
- con assegni circolari e vaglia cambiari presso gli agenti della riscossione
È precisato che, se l’assegno risulta anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.
Regole di compilazione del modello cartaceo
Le avvertenze precisano che il modello è disponibile esclusivamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate e che vanno compilati con particolare attenzione codice fiscale, dati anagrafici e domicilio fiscale.
Per il "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" occorre indicare il relativo codice fiscale insieme al codice identificativo desunto dalla tabella dei codici identificativi (esempi richiamati: genitore/tutore 02; curatore fallimentare 03; erede 07).
Devono essere riportati i codici tributo o le causali contributo, l’anno di riferimento in quattro cifre e, per i versamenti periodici, il mese di riferimento nel campo rateazione/regione/provincia/mese rif. Se il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, va barrata l’apposita casella e indicato il primo dei due anni solari interessati.
Gli importi devono essere indicati con due decimali, anche se pari a zero, con arrotondamento alla seconda cifra decimale secondo il criterio ordinario. Viene inoltre richiamata la disciplina sulla conversione in euro delle sanzioni pecuniarie e amministrative.
Rateazione
Se le somme dovute a titolo di saldo o acconto sono pagate in unica soluzione, nei campi di rateazione delle sezioni Erario, Regioni e ICI va indicato 0101.
In caso di pagamento rateale:
- le somme possono essere ripartite in rate mensili di pari importo
- la rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi dovuti
- per ogni tributo va indicata la rata in pagamento e il numero complessivo delle rate
- la prima rata va versata entro il termine previsto per saldo o acconto
- il pagamento rateale deve essere completato entro novembre
- gli interessi si calcolano secondo la formula indicata nelle avvertenze
Compensazione
Il contribuente può compensare crediti con debiti indicati nello stesso modello F24. Il modello non può chiudere con un saldo finale negativo; può chiudere a zero oppure con saldo positivo da versare. L’eventuale eccedenza di credito può essere utilizzata nei pagamenti successivi.
Il modello va comunque presentato anche quando, per effetto della compensazione, il saldo finale è pari a zero.
Per esporre correttamente i crediti occorre indicare:
- il codice tributo o la causale contributo da cui nasce il credito
- l’anno o periodo di riferimento del credito
- l’importo compensato nel campo apposito
- per i crediti INPS, anche gli ulteriori dati identificativi della relativa sezione
L’importo massimo compensabile è pari a euro 516.456,90.
Compensazione e rateazione insieme
Se il contribuente intende sia compensare sia rateizzare, può usare due modelli:
- un primo modello con saldo finale zero per utilizzare il credito, indicando 0101 nello spazio rateazione in corrispondenza dell’importo a debito
- un secondo modello per la prima rata del residuo debito, indicando il numero della rata e il numero complessivo delle rate; dalla seconda rata sono dovuti gli interessi
Istruzioni particolari per alcuni pagamenti
Per i versamenti dovuti in caso di liquidazione e controllo della dichiarazione, occorre attenersi alle istruzioni contenute nell’apposita comunicazione.
Per avviso di accertamento, avviso di irrogazione o atto di contestazione di sanzioni, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale:
- va utilizzata la sezione Erario anche per IRAP e addizionali regionali o comunali
- devono essere indicati codice ufficio e codice atto
- l’anno di riferimento è quello della violazione
- per IRAP e addizionali si usa il codice dell’ente territoriale
- tributi e interessi si versano cumulativamente con il codice tributo, mentre le sanzioni con codice separato
- per più atti servono tanti modelli quanti sono gli atti
Per il ravvedimento:
- il modello si usa per imposta, interessi e sanzioni
- non deve essere compilato lo spazio relativo al codice ufficio
Sezione ICI ed altri tributi locali
Per l’ICI si utilizza la sezione apposita. Le istruzioni specificano:
- codice ente/comune: codice catastale del Comune
- casella Ravv.: da barrare in caso di ravvedimento
- casella Immob. variati: da barrare in caso di variazioni che richiedono dichiarazione
- casella Acc.: da barrare per l’acconto
- casella Saldo: da barrare per il saldo; in unica soluzione si barrare entrambe
- numero immobili: massimo 3 cifre
- rateazione: non va compilata
- anno di riferimento: anno d’imposta, oppure anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata in caso di ravvedimento
- importo a debito: importo dovuto al netto della detrazione per abitazione principale
- la detrazione per abitazione principale va indicata nell’apposita casella
Gli importi a debito dei vari codici tributo concorrono al totale della riga "Totale G".
Sezione Accise/Monopoli e versamenti non ammessi in compensazione
Nella sezione sono indicati solo codici tributo riferiti a versamenti di competenza dell’ente da indicare nell’apposita colonna.
Per le accise occorre indicare:
- nella colonna codice identificativo, il codice ditta di nove caratteri alfanumerici, senza i caratteri "IT00" ove indicati
- nella colonna prov., la sigla della provincia in cui avviene l’immissione in consumo
- mese e anno di riferimento non vanno indicati
Per i versamenti di competenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ove richiesto, va indicato il codice concessione nel campo codice identificativo.
Se il pagamento è rateale, il campo rateazione va compilato con i primi due caratteri per il numero della rata e i successivi due per il numero totale delle rate (esempi: 0120, 0220).
Per avviso di accertamento, avviso di irrogazione o atto di contestazione di sanzioni, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, vanno compilati anche:
- codice atto
- codice ufficio, se richiesto
Se il pagamento riguarda più atti, servono tanti modelli quanti sono gli atti.
Specifiche tecniche: struttura dei record e controlli
L’allegato 2 definisce le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli F24 da parte dei contribuenti e degli intermediari. In generale:
- ogni fornitura è composta da record di lunghezza fissa pari a 1.900 caratteri
- i record sono di tipo A, M, V e Z
- il record A è di testa
- il record M contiene i dati anagrafici
- il record V contiene i dati contabili
- il record Z è di coda
I dati numerici sono allineati a destra con zeri, quelli alfanumerici a sinistra con spazi. Gli importi sono espressi in centesimi di euro.
Trasmissione telematica da parte dei contribuenti
Per i contribuenti:
- il versamento può essere effettuato solo dal titolare del PIN dell’Agenzia delle Entrate o dal soggetto dotato di chiave e password Entratel
- il codice fiscale del fornitore del flusso nel record A deve coincidere con quello del contribuente nel record M, salvo casi particolari
Sono disciplinati i casi di:
- pagamento per conto di contribuente persona fisica da parte di erede, genitore/tutore o curatore fallimentare
- versamento per conto di persone non fisiche da parte di rappresentante legale/socio amministratore o curatore fallimentare
- versamento da parte di garante/terzo datore
È inoltre precisato che la data di esecuzione del versamento coincide con la data di versamento indicata nel record M se il flusso perviene entro tale data, oppure con la data di ricezione del flusso se perviene successivamente.
Trasmissione telematica da parte degli intermediari
Per gli intermediari abilitati Entratel:
- la trasmissione è possibile solo dopo adesione all’apposita convenzione
- il file va verificato con il software dell’Agenzia prima dell’invio
- il mancato rispetto delle specifiche impedisce l’invio e l’esecuzione dei versamenti
Il record M contiene, oltre ai dati anagrafici e di residenza, anche le informazioni necessarie all’addebito sul conto corrente nel caso di flusso con addebito sui conti dei rispettivi contribuenti (flag origine = E). È possibile anche il flusso con addebito cumulativo sul conto dell’intermediario (flag origine = Y).
Sono disciplinati i medesimi casi particolari di pagamento per terzi e, in particolare:
- per persone fisiche: erede, genitore/tutore, curatore fallimentare
- per persone non fisiche: rappresentante legale/socio amministratore o curatore fallimentare
- per garante/terzo datore
La data di versamento del record M è vincolante per i record V collegati e deve essere omogenea quando vi sono più record V per lo stesso contribuente.
Tipologie di modello nei record V
Le specifiche distinguono varie tipologie di record V:
- Modello con sezione ICI, identificato dal tipo modello 3
- Modello con sezione ACCISE, identificato dal tipo modello 9
- Modello con elementi identificativi, identificato dal tipo modello 8
Per ciascun tipo sono regolate in dettaglio le sezioni contabili, i campi da compilare, i codici, i controlli bloccanti, i totali di sezione, il segno del saldo e il saldo finale del modello.
Sezione Erario, INPS, Regioni, ICI, INAIL e altri enti
Le specifiche tecniche riportano la struttura puntuale delle sezioni contabili, con campi, posizioni e vincoli per:
- sezione Erario
- sezione INPS
- sezione Regioni
- sezione ICI ed altri tributi locali
- sezione INAIL
- sezione altri enti previdenziali e assicurativi
- sezione accise ed altri versamenti non ammessi in compensazione
- sezione elementi identificativi
Per ciascuna sezione sono indicati:
- codici tributo o causali contributo
- codici sede o codici ente
- codici identificativi, ove previsti
- periodi o anni di riferimento
- importi a debito e a credito
- totali di sezione e saldo
- eventuali campi obbligatori di ufficio/atto per gli atti definitori
Regole sui record di coda e sui limiti di composizione
Il record Z riporta il numero dei record di tipo V e il numero dei record di tipo M presenti nel file. Le note finali precisano inoltre che:
- su ciascun modello F24 è possibile indicare una sola coppia codice ufficio/codice atto
- se occorrono coppie diverse, bisogna usare record V distinti
- nel modello accise, l’uso del codice ufficio o atto nella sezione Erario impedisce il loro utilizzo nella sezione Accise e viceversa
- i record V successivi al record M devono essere omogenei per tipologia
- non è ammesso un flusso misto con record V di tipo ICI, ACCISE ed Elementi Identificativi nello stesso gruppo collegato al medesimo record M
- per gli intermediari, i record V omogenei non possono superare 999 per ciascun record M
Importo finale e data di versamento nei record telematici
Sia nei flussi dei contribuenti sia in quelli degli intermediari, il saldo finale del modello deve essere congruente con i totali di sezione e deve risultare sempre maggiore o uguale a zero. La data di versamento deve essere indicata nel formato GGMMAAAA e deve essere coerente con il record M.
Osservazioni conclusive
Il documento ha quindi una duplice funzione: da un lato aggiorna il modello F24 Accise rendendolo operativo dal 10 aprile 2012 con nuovi campi per la gestione di pagamenti rateali e atti definitivi; dall’altro definisce in modo analitico le regole di compilazione cartacee e le specifiche tecniche telematiche per contribuenti e intermediari, includendo controlli formali, struttura dei record, casi particolari di versamento e vincoli di omogeneità dei flussi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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