L.R. Emilia-Romagna 2/2002
CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AZIENDE USL IN MATERIA DI INDENNIZZI A FAVORE DI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONI DI EMODERIVATI, DI CUI ALLA L. 25 FEBBRAIO 1992, N. 210 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHÉ DI VACCINAZIONI ANTIPOLIOMIELITICHE NON OBBLIGATORIE, DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L. 14 OTTOBRE 1999, N. 362
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Emilia-Romagna n. 2/2002 trasferisce alle Aziende USL le funzioni amministrative sugli indennizzi dovuti per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, emoderivati e vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria. La Regione mantiene indirizzo, coordinamento, controllo e intervento sostitutivo. Il procedimento deve concludersi entro 120 giorni dalla domanda, più 30 per il pagamento, con sospensione durante il giudizio della Commissione medica.
Conferimento alle Aziende USL delle funzioni sugli indennizzi per danni da vaccinazioni e trasfusioni
Conferimento alle Aziende USL delle funzioni sugli indennizzi sanitari
La legge regionale disciplina, per l’Emilia-Romagna, il passaggio alle Aziende USL delle funzioni amministrative relative agli indennizzi per soggetti che abbiano subito complicanze irreversibili da vaccinazioni, trasfusioni o somministrazione di emoderivati. La disciplina riguarda anche gli indennizzi per danni da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria.
Ambito di applicazione
Il trasferimento di funzioni opera dal momento di entrata in vigore della legge e riguarda:
- i casi previsti dalla legge statale n. 210 del 1992 e successive modificazioni, relativi a vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati;
- i casi di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria previsti dalla legge n. 362 del 1999.
La legge incide solo sull’organizzazione amministrativa regionale: non modifica in sé il diritto sostanziale all’indennizzo, che resta disciplinato dalla normativa statale richiamata.
Funzioni attribuite alle Aziende USL
Alle Aziende USL sono conferite le funzioni amministrative in materia di indennizzi, ossia la gestione del procedimento volto al riconoscimento e alla liquidazione delle somme dovute agli aventi diritto.
Le Aziende USL disciplinano con propri atti le modalità operative dell’esercizio delle funzioni conferite, definendo in particolare:
- il termine di conclusione del procedimento;
- i casi e le modalità di sospensione;
- il responsabile del procedimento.
Ruolo della Regione Emilia-Romagna
La Regione conserva funzioni di governo e supporto per assicurare uniformità sull’intero territorio regionale. In particolare svolge:
- funzioni di indirizzo e coordinamento, anche mediante modulistica standard;
- espressione di pareri, se richiesti dalle Aziende USL, su questioni rilevanti del procedimento;
- controllo e monitoraggio del rispetto dei tempi di attesa fissati da ciascuna Azienda USL.
La Regione mantiene inoltre un potere sostitutivo nei casi di persistente e accertata inattività dell’Azienda USL. In tale evenienza, la Giunta regionale invita l’Azienda a provvedere entro 30 giorni; decorso inutilmente tale termine, nomina un commissario per l’adozione degli atti in via sostitutiva.
Procedimento e termini
Il procedimento deve svolgersi nel rispetto della legge statale n. 210 del 1992. Il termine massimo ordinario per la conclusione è fissato in:
- 120 giorni dalla presentazione della domanda;
- ulteriori 30 giorni al massimo per la fase di pagamento dell’indennizzo.
Il termine resta sospeso dal momento in cui la pratica viene trasmessa alla Commissione medica ospedaliera per il giudizio sanitario fino alla ricezione, da parte dell’Azienda USL, della comunicazione dell’esito del giudizio.
Ricorsi
Per la disciplina dei ricorsi resta fermo quanto previsto dall’art. 123, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Aspetti finanziari
Gli oneri derivanti dalla legge sono coperti dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito delle assegnazioni statali previste dal DPCM 26 maggio 2000 e successive modificazioni.
Le Aziende USL anticipano agli aventi diritto il pagamento degli indennizzi, comprensivi di:
- arretrati maturati;
- rivalutazione degli importi.
Le Aziende USL rendicontano periodicamente alla Regione le somme erogate, al fine di ottenere il trasferimento delle risorse finanziarie corrispondenti.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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