Sentenza n. 926/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 411/2025 emessa dal Tribunale di Avellino – Settore Lavoro e Previdenza, pubblicata in data 9.4.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2022/2023 e all'accredito di € 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 411/2025 del Tribunale di Avellino - Settore Lavoro e Previdenza, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per l'anno scolastico 2022/2023 e aveva condannato il Ministero, previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi € 500,00. La ricorrente ha dedotto di avere notificato il titolo all'amministrazione, di avere atteso il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche e di non avere ottenuto l'adempimento. L'amministrazione si è costituita senza svolgere difese. La mancata ottemperanza è risultata dalla mancata prova dell'attivazione della Carta e dell'accredito della somma dovuta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, che il titolo era stato notificato il 14 aprile 2025 e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Poiché l'amministrazione non aveva dimostrato di avere eseguito il giudicato, il Collegio ha ordinato al Ministero di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2022/2023 e per l'importo di € 500,00 entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento è stato nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla richiesta della ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della spesa. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il giudice può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al titolo e nominare, per il caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale non può essere iniziata l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto il suo decorso ha consentito la proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto della docente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- In presenza di un giudicato che impone alla pubblica amministrazione l'adozione di specifici atti e il pagamento di una somma, la mancata prova dell'avvenuta esecuzione giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'insediamento alla verifica dell'ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
- Nell'esecuzione del giudicato, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento: l'organo incaricato dell'esecuzione deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento dovuto.
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