Sentenza del 09/03/2016 n. 4605 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria deducendo, da un lato, un vizio di motivazione sulla valutazione degli elementi presuntivi utilizzati per ritenere oggettivamente inesistenti le operazioni fatturate da E. s.r.l. e, dall'altro, un vizio di omessa pronuncia sulla domanda subordinata di rideterminazione del reddito imponibile. La società sosteneva che, anche qualora le operazioni fossero state ritenute inesistenti, il valore dei beni e dei lavori esclusi dai costi avrebbe dovuto essere eliminato anche dalle rimanenze finali, evitando una maggiore tassazione non corrispondente a nuova ricchezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la società avesse chiesto una nuova valutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. È stata invece accolta la censura relativa all'omessa pronuncia: la CTR avrebbe dovuto esaminare la richiesta di rideterminazione della base imponibile IRPEG e IRAP, poiché operazioni oggettivamente inesistenti non possono generare nuova ricchezza tassabile e il valore corrispondente avrebbe dovuto essere eventualmente scomputato dalle rimanenze finali. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale punto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, per decidere sulla domanda pretermessa e sulle spese.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
vizio di omessa motivazione
In sede di cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o sostituire la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, salvo che la motivazione presenti un effettivo vizio logico rilevante.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
vizio di nullità processuale per omessa pronuncia
La mancata decisione su una domanda ritualmente proposta e riproposta in appello costituisce un vizio processuale che impone la cassazione della sentenza sul punto.
Art. 2727 c.c.
Gli indizi devono essere valutati complessivamente e in collegamento reciproco; la loro forza probatoria può derivare dalla convergenza di più circostanze, anche se ciascuna isolatamente considerata non sarebbe decisiva.
Art. 116 c.p.c.
Il giudice tributario conserva autonomia nella valutazione del materiale probatorio e deve apprezzare la rilevanza delle prove nel contesto specifico del giudizio.
Art. 20 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
autonomia del giudizio tributario
La sentenza penale, anche irrevocabile, non produce automaticamente autorità di cosa giudicata nel separato giudizio tributario; il giudice tributario deve valutarne autonomamente la rilevanza.
Norme in materia di determinazione del reddito d'impresa e rimanenze finali
Operazioni oggettivamente inesistenti non possono produrre ricchezza nuova da sottoporre a tassazione
Se un costo o una fornitura sono ritenuti inesistenti, il relativo valore non può essere dedotto; tuttavia deve essere verificato anche l'effetto contabile sulle rimanenze finali, per evitare che lo stesso importo concorra indebitamente a formare un maggior reddito imponibile.
Massime di principio
- In presenza di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento su una valutazione complessiva di presunzioni gravi, precise e concordanti, senza che ogni singolo indizio debba essere autonomamente decisivo.
- In Cassazione non è normalmente possibile contestare soltanto il modo in cui il giudice di merito ha interpretato documenti e testimonianze; occorre dimostrare un'omissione motivazionale o un vizio logico giuridicamente rilevante.
- L'invalidazione di un costo inesistente non consente automaticamente di tassare il relativo valore come nuova ricchezza: devono essere ricalcolate tutte le componenti del reddito, comprese le rimanenze finali.
- Il giudice deve pronunciarsi su ogni domanda ritualmente proposta, anche quando accoglie o conferma solo parzialmente la ricostruzione dell'Amministrazione; dichiarare una domanda semplicemente assorbita può costituire omessa pronuncia.
- Un'assoluzione penale non elimina automaticamente gli effetti dell'accertamento tributario: può essere valutata come elemento probatorio, ma il giudice tributario deve esaminare autonomamente fatti, finalità e prove rilevanti ai fini fiscali.
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