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Legge

L.R. Basilicata 4/2004

"Prosecuzione attività dei lavori socialmente utili (L.S.U.)".

Normativa regionaleL.R. Basilicata 4/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata disciplina, per il solo periodo 1 gennaio-31 dicembre 2004, la prosecuzione dei lavori socialmente utili e i relativi contributi/incentivi. Prevede sostegni per enti e datori che stabilizzano i lavoratori, misure specifiche per lavoratori in mobilità o in disoccupazione edile, contributi per lavoro autonomo e cooperative, e proroga termini per gli enti in gestione commissariale.

Prosecuzione e stabilizzazione dei lavori socialmente utili per il 2004

Prosecuzione delle attività socialmente utili e stabilizzazione per il 2004

La legge regionale della Basilicata disciplina, in via temporanea, la prosecuzione delle attività di lavori socialmente utili nel solo periodo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2004 e aggiorna alcune misure regionali di sostegno all’occupazione e alla stabilizzazione dei lavoratori coinvolti. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio della Regione Basilicata e si innesta sulla normativa regionale precedente in materia di LSU e di politiche di reimpiego.

Ambito di applicazione e condizioni generali

Per il 2004 le attività di lavori socialmente utili possono proseguire fruendo dei contributi regionali già previsti dalla normativa richiamata, ma solo a condizione che gli enti utilizzatori abbiano rispettato le percentuali minime di stabilizzazione fissate dalle leggi regionali vigenti.

Enti che non hanno rispettato gli obblighi di stabilizzazione

Gli enti utilizzatori che non hanno rispettato i vincoli sulle stabilizzazioni minime possono comunque proseguire le attività di LSU, ma:

  • con oneri integralmente a proprio carico;
  • senza accedere ai contributi regionali previsti per tali attività.

Lavoratori in mobilità o con trattamento speciale di disoccupazione edile

I lavoratori percettori di mobilità o di trattamento speciale di disoccupazione edile impegnati in LSU possono continuare l’attività fino al 31 dicembre 2004, se:

  • hanno maturato 12 mesi effettivi di permanenza nelle attività nel periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999;
  • hanno svolto effettivamente attività di LSU fino al 31 dicembre 2003.

Alla scadenza del trattamento di mobilità o di disoccupazione speciale edile, tali lavoratori hanno diritto all’assegno ASU con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori interessati dalla normativa regionale. Sono inoltre destinatari di misure e azioni di stabilizzazione occupazionale secondo le medesime regole previste per i lavoratori socialmente utili.

Incentivi per assunzioni, stabilizzazioni e lavoro autonomo nel 2004

Per il periodo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2004, agli enti e ai datori di lavoro privati, comprese cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i lavoratori interessati, la Regione concede un ulteriore incentivo, in aggiunta ai contributi già previsti dalla normativa richiamata. L’incentivo è:

  • pari a quello previsto dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 81/2000;
  • ripartito in tre annualità;
  • corrisposto alla fine di ciascun anno.

Lo stesso incentivo è riconosciuto anche ai lavoratori che avviano lavoro autonomo.

È inoltre previsto che, se il rapporto di lavoro si interrompe entro 3 anni dalla data di assunzione senza giusta causa, il datore di lavoro debba restituire l’intera somma percepita.

Modifica della disciplina regionale sugli incentivi alla stabilizzazione

La legge sostituisce la disciplina dell’art. 6 della L.R. 60/2000 e definisce un quadro più ampio di incentivi regionali. In particolare:

  • per assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 a tempo pieno e indeterminato, oppure con collaborazione coordinata e continuativa o contratto a progetto di durata minima di 36 mesi, la Regione riconosce un contributo a fondo perduto di 7.500 euro per ogni unità stabilizzata;
  • in caso di interruzione del rapporto entro 3 anni senza giusta causa, il datore deve restituire la somma;
  • il contributo di 7.500 euro è riconosciuto anche per alcune stabilizzazioni già realizzate nel periodo 1 gennaio 2002 - 30 giugno 2002, per le unità che fanno superare la soglia del 30% di stabilizzazione;
  • il medesimo importo è riconosciuto ai lavoratori socialmente utili costituiti in cooperative e a quelli che hanno avviato lavoro autonomo dalla data di entrata in vigore della L.R. 60/2000;
  • ai lavoratori che avviano lavoro autonomo nel periodo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2004 spetta un ulteriore contributo di 2.500 euro, oltre agli altri benefici già previsti;
  • per le assunzioni a tempo parziale e indeterminato inferiori a 30 ore settimanali medie, l’incentivo è ridotto proporzionalmente;
  • per l’esternalizzazione di servizi affidata a cooperative costituite per l’80% da lavoratori socialmente utili, il contributo del 100% del sussidio annuo è aumentato del 50% per ogni unità stabilizzata;
  • per le assunzioni con rapporto di lavoro condiviso a tempo indeterminato, l’incentivo è riconosciuto per intero per ogni coppia di lavoratori.

Proroga dei termini per i comuni e le amministrazioni in gestione commissariale

Per i Comuni sottoposti a gestione commissariale nel corso degli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, gli obblighi di stabilizzazione minima devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2004.

Il contributo per la prosecuzione previsto per le amministrazioni sottoposte a gestione commissariale è concesso dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 e si applica alle amministrazioni sottoposte a gestione commissariale nel periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2004.

Applicazione temporale di ulteriori disposizioni regionali

Le disposizioni dell’art. 7, comma 2, della L.R. 60/2000, come già modificate da altre leggi regionali, trovano applicazione dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.

Disposizioni finanziarie e decorrenza

Gli oneri derivanti dalla legge sono stimati in 3.000.000 euro e trovano copertura nelle disponibilità del bilancio regionale 2004.

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

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