L.R. Basilicata 1/2004
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE BASILICATA - LEGGE FINANZIARIA 2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge finanziaria regionale che fissa per il 2004 limiti di indebitamento, stanziamenti di spesa, regole fiscali regionali, misure di contenimento della spesa e numerosi interventi settoriali. Molte disposizioni hanno efficacia limitata al 2004 o a periodi 2004-2006; alcune norme transitorie e di sanatoria sono state poi prorogate o abrogate.
Legge finanziaria 2004 della Regione Basilicata
Legge finanziaria 2004 della Regione Basilicata
Il provvedimento disciplina il bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata per il 2004, fissando autorizzazioni di spesa, limiti di indebitamento, misure tributarie e interventi settoriali in ambito sanitario, sociale, ambientale, patrimoniale e infrastrutturale. Molte previsioni sono strettamente collegate all’esercizio 2004 o al triennio 2004-2006.
Disposizioni finanziarie generali e indebitamento
La legge stabilisce per il 2004 il limite massimo di indebitamento del bilancio regionale in termini di competenza pari a € 85.051.832,84, destinato a cofinanziamenti POR, spese di investimento, investimenti sanitari e programma Val d’Agri-Melandro-Sauro-Camastra. Per il bilancio pluriennale, il limite è fissato in € 96.351.339,98 per il 2005 e in € 113.218.738,01 per il 2006. Sono inoltre approvate le dotazioni finanziarie per spese continuative, rifinanziamenti in conto capitale, concorsi finanziari a programmi sostenuti dallo Stato, limiti di impegno e contributi agli enti dipendenti dalla Regione.
Entrate regionali e tributi
La Regione introduce o aggiorna diversi regimi di entrata. Sono esenti dalla tassa automobilistica regionale, dal 1° gennaio 2004, i mezzi di soccorso sanitario di proprietà e in uso alle strutture del servizio sanitario regionale, con esclusione dei veicoli concessi a terzi. È disciplinata l’imposta sulle concessioni demaniali marittime, fissata dal 1° gennaio 2004 nella misura del 5% del canone statale, con regole di versamento e controlli. È fissata in € 104,00 la tassa di abilitazione all’esercizio professionale per i titoli conseguiti in università con sede in Basilicata. È inoltre stabilita in € 140,00 la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, con esoneri per studenti con disabilità, beneficiari o idonei alle borse di studio e ai prestiti d’onore.
Tasse automobilistiche e fiscalità regionale
La Regione assume competenze in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi, sanzioni e contenzioso delle tasse automobilistiche non erariali, potendo affidare attività a terzi o avvalersi dell’ACI. È previsto l’obbligo per le strutture sanitarie regionali di trasmettere l’elenco dei veicoli esenti. La disciplina dei veicoli storici richiede la certificazione ASI e, per i motoveicoli, FMI, con agevolazione efficace dal periodo d’imposta fisso successivo al rilascio della certificazione. Viene anche istituita l’anagrafe tributaria regionale e disciplinata la rateizzazione dei crediti regionali derivanti da sanzioni amministrative e tributarie.
Gas metano e imposta sostitutiva
La legge riformula la disciplina dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano e dell’imposta sostitutiva per le utenze esenti. L’addizionale si applica anche agli usi di imprese artigiane, agricole e industriali, con aliquota pari alla metà del tributo erariale e con limiti minimi e massimi per metro cubo; l’imposta sostitutiva è fissata a € 0,0258228 per metro cubo. Sono previsti obblighi di dichiarazione annuale, cauzione, modalità di versamento, sanzioni, ravvedimento e termini di prescrizione secondo la normativa statale richiamata. La disciplina è stata poi sospesa e successivamente abrogata, con ripristino temporaneo dal 1° settembre 2012.
Ambiente, demanio, cave e sanzioni amministrative
Sono modificate disposizioni regionali in materia di imposta su concessioni statali, fauna ittica, pesca nelle acque interne, cave e torbiere, nonché tutela delle bellezze naturali. Per le concessioni demaniali marittime l’imposta regionale è commisurata al 5% del canone statale. È disciplinata la destinazione di parte dei proventi sanzionatori a finalità di restauro o valorizzazione ambientale. In materia di abusi edilizi in zone vincolate, l’indennità risarcitoria è qualificata come sanzione amministrativa non trasmissibile agli eredi e parametrata al maggiore tra danno e profitto conseguito, con valorizzazione del profitto al 3% del valore d’estimo; la disciplina si applica anche a sanzioni non ancora estinte se il pagamento avviene entro sei mesi dall’approvazione della legge. Per il settore tributario regionale sono richiamate le regole generali del sistema sanzionatorio di cui ai decreti legislativi del 1997.
Sanatoria degli abusi edilizi e governo del territorio
È prevista una disciplina di accelerazione dei procedimenti di condono edilizio relativi alle domande presentate ai sensi delle leggi statali in materia di sanatoria, con termine per la definizione da parte dei Comuni fissato, nel testo vigente, al 31 dicembre 2026. Per i procedimenti non definiti entro il 31 dicembre 2008 è prevista la nomina di commissari ad acta, con spese a carico dei Comuni. In materia urbanistica, i Comuni sono tenuti ad approvare il Regolamento Urbanistico e ad aggiornare il Regolamento Edilizio entro il 31 dicembre 2005.
Patto di stabilità, contenimento della spesa e controlli gestionali
La legge contiene un ampio blocco di norme di contenimento della spesa per il 2004: divieto di istituire nuovi organismi collegiali con oneri aggiuntivi, limite alle consulenze esterne, obblighi di monitoraggio della spesa, revisione dei residui attivi e passivi, eliminazione d’ufficio di residui insussistenti e vincoli sulla presentazione del bilancio. Per gli enti e organismi regionali e per i consorzi di bonifica, sono imposti obiettivi di riduzione della spesa per beni e servizi e di incremento delle entrate autonome nel triennio 2004-2006, con possibili riduzioni dei trasferimenti regionali in caso di inadempimento. La disciplina del patto di stabilità infraregionale contenuta nell’atto è stata poi limitata, per gli anni 2005 e successivi, da successivi interventi legislativi.
Patrimonio regionale, partecipazioni e società regionali
La Regione avvia un programma di verifica della redditività del patrimonio immobiliare e di eventuale dismissione degli immobili non proficuamente utilizzati, con possibilità di vendita diretta o locazione diretta ad altre pubbliche amministrazioni per finalità di pubblica utilità. I proventi delle alienazioni sono accantonati in appositi fondi per successivo utilizzo. È inoltre previsto che i proventi dalla dismissione della quota in Acquedotto Pugliese S.p.A. siano destinati al rafforzamento di società regionali strategiche come Acqua S.p.A. e Acquedotto Lucano S.p.A.; contestualmente è disposto l’aumento del capitale sociale di Acqua S.p.A. di € 100.000,00.
Mutui, indebitamento e rinegoziazioni
La legge autorizza la Regione a rinegoziare mutui in ammortamento, anche mediante estinzione anticipata, novazione, allungamento dei piani e ricorso a strumenti finanziari alternativi, con copertura degli oneri nel bilancio di previsione. Sono previste specifiche norme per la rinegoziazione dei mutui con concorso pubblico agli interessi, per l’edilizia residenziale agevolata e per i mutui agrari e fondiari, con reimpiego di una quota delle economie ottenute a favore dei rispettivi settori. Sono altresì disciplinate le economie sui mutui degli enti locali con Cassa Depositi e Prestiti, consentendone l’utilizzo per ulteriori lavori o nuovi progetti nei limiti previsti e con alcune esclusioni.
Sanità, emergenza-urgenza e personale sanitario
Per l’avvio del sistema regionale di emergenza-urgenza, Basilicata Soccorso può avvalersi degli uffici regionali o delle aziende sanitarie, con possibilità di commissari ad acta in caso di mancata intesa. Sono fissati indirizzi sulla ubicazione dei punti di soccorso, sulla riorganizzazione del personale e sulle procedure concorsuali. In materia di personale del servizio sanitario regionale, la Giunta può fissare limiti alle assunzioni, disciplinare le consulenze e derogare al blocco delle assunzioni per garantire i servizi. Le aziende sanitarie devono utilizzare prioritariamente gli avanzi di amministrazione per il rispetto del patto di stabilità e possono stipulare contratti anche senza ricorrere alle convenzioni Consip se le condizioni economiche sono non peggiori. È inoltre prevista la definizione dei requisiti per l’accreditamento istituzionale e il finanziamento di borse di studio per specializzazioni mediche.
Prestazioni sanitarie, trapianti e diritti dei pazienti
La Regione può erogare, nei limiti delle risorse disponibili, ausili, protesi e alimenti speciali in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti dalla normativa nazionale per cittadini con particolari patologie o menomazioni. Sono poi modificate le disposizioni regionali sui rimborsi per i trapiantati: si precisano le spese rimborsabili per esami preliminari, ricoveri, controlli post-trapianto, casi di trapianto di cornea, accompagnatori e uso del mezzo privato, con criteri stringenti e possibilità di riesame davanti a una commissione regionale di appello.
Servizi sociali, terzo settore e disabilità
Per l’acquisto di servizi e prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie da parte dei Comuni e delle Aziende sanitarie, il testo favorisce l’organizzazione complessiva del servizio rispetto alla mera fornitura di manodopera, privilegia il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e attribuisce al terzo settore un ruolo di coprogettazione. Sono previsti contributi straordinari per il trasporto di persone con disabilità in trattamento semiresidenziale, per i centri diurni educativi sperimentali e per gli interventi di miglioramento dei contesti abitativi dei disabili, con bandi regionali e limiti percentuali di cofinanziamento. È inoltre disciplinato un contributo straordinario per sostenere i Comuni nelle attività di trasporto ex legge 104/1992.
Istruzione, cultura, ricerca e comunicazione
Oltre alla tassa per il diritto allo studio universitario, la legge prevede interventi per borse di studio, prestiti d’onore e rimborso agli studenti esonerati. Sono finanziate iniziative di comunicazione per la promozione dell’immagine regionale, azioni di internazionalizzazione e progetto PRINT. Sono istituiti il CRIDAN e l’OSAN in materia di tutela antinucleare, con studi di fattibilità e convenzioni, e sono previste attività scientifiche e di alta formazione presso l’Osservatorio Astronomico di Castelgrande con piano triennale e finanziamento pluriennale.
Agricoltura, riforma fondiaria e sviluppo rurale
Sono introdotte modifiche alla disciplina del CIFDA, dell’ALSIA e dei beni di riforma fondiaria, incluse regole di successione nei rapporti attivi e passivi, modalità di vendita rateizzata dei terreni, vendita diretta ad ATER per interventi di edilizia residenziale e valorizzazione del patrimonio agricolo. Sono altresì previsti interventi a sostegno delle cooperative agricole compartecipate dall’ex ESAB, con cessione gratuita di quote di capitale da reinvestire a fini di capitalizzazione.
Enti, organismi e contributi straordinari
La legge dispone contributi e finanziamenti una tantum o straordinari per molteplici soggetti: Consiglio regionale della Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, Comune di Policoro, Società consortile Metapontum Agrobios, Fondazione San Giovanni Gualberto e altri enti o organismi regionali. Sono inoltre previste regole sulla durata del Consorzio CIFDA fino al 31 dicembre 2004 e sull’attuazione del regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità di Bacino entro il 30 giugno 2004, con bilancio di previsione adottato entro il 30 novembre dell’anno precedente.
Disposizioni finali, copertura e efficacia temporale
Le autorizzazioni di spesa per il 2004 trovano copertura nel bilancio di previsione 2004, mentre quelle per il 2005 e 2006 nel bilancio pluriennale 2004-2006. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Il contenuto presenta numerose misure temporalmente circoscritte al 2004 o al triennio 2004-2006; alcune disposizioni successive risultano oggi abrogate, prorogate o superate da riforme posteriori, in particolare le norme di sanatoria edilizia, le disposizioni sul gas metano e vari profili di finanza e patto di stabilità.
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