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Sentenza

Sentenza n. 347/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria e atti di una procedura di progressione tra le aree per il passaggio all’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, inclusa la successiva rettifica del punteggio del ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, inizialmente collocato al 55° posto con 48,49 punti e poi al 72° posto con 36,69 punti, ha impugnato l’avviso, gli atti della Commissione, le graduatorie e il rigetto dell’istanza di revisione, deducendo: 1) violazione del principio di definitività degli atti, legittimo affidamento e carenza di motivazione, perché l’Amministrazione aveva modificato il punteggio relativo all’esperienza dopo l’approvazione della graduatoria e dopo il rigetto della sua istanza; 2) violazione della lex specialis, dell’autovincolo, della par condicio, dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per travisamento, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento e sviamento. In particolare, il ricorrente contestava lo scomputo dal servizio utile del periodo di interdizione temporanea dai pubblici uffici, durante il quale il rapporto di lavoro era rimasto formalmente in essere ed erano stati corrisposti assegno alimentare e contributi previdenziali; sosteneva inoltre che il criterio dell’esperienza, basato sull’anzianità di servizio, fosse illegittimamente automatizzato e non sufficientemente meritocratico. Quanto alle competenze professionali, contestava l’utilizzo della valutazione del 2018, relativa a soli 87 giorni di servizio, insieme a quelle del 2023 e 2024: secondo il ricorrente, la media avrebbe dovuto essere calcolata sulle sole due valutazioni più recenti oppure includere la valutazione del 2017, così da ottenere 8 punti anziché 4. Deduceva anche disparità di trattamento rispetto agli altri candidati e un intento ritorsivo nella revisione del proprio punteggio. Il Comune e la controinteressata eccepivano, tra l’altro, la tardiva impugnazione della lex specialis, il difetto di prova di resistenza, la mancata integrazione del contraddittorio e l’assenza di specifiche censure contro la graduatoria rettificata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente ritenuto infondata l’eccezione di tardiva impugnazione della lex specialis: le clausole contestate non erano escludenti, ma solo potenzialmente lesive, poiché l’utilità del punteggio poteva essere valutata soltanto all’esito della procedura. Ha escluso anche la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati tra il 42° e il 48° posto, poiché l’eventuale accoglimento avrebbe inciso direttamente soltanto sulla controinteressata collocata all’ultimo posto utile. Ha ritenuto dimostrata la prova di resistenza, dato che il punteggio richiesto dal ricorrente, pari a 52,49, avrebbe superato quello della controinteressata ultima vincitrice, pari a 51,34. Ha inoltre ritenuto sufficiente l’impugnazione degli atti della Commissione, poiché la graduatoria finale aveva recepito le relative valutazioni con motivazione per relationem. Nel merito, il primo motivo è stato respinto: la rettifica del punteggio era intervenuta a breve distanza dalla prima graduatoria, entro il termine ragionevole previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990, e la fase prevista dall’avviso per osservazioni e richieste di revisione costituiva una fase partecipativa, non una preclusione all’autotutela o alla correzione di errori. La rettifica riguardava inoltre un profilo diverso da quello oggetto dell’istanza del ricorrente. È stato respinto anche il motivo relativo al mancato computo del periodo di interdizione. Secondo il TAR, l’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001 e gli artt. 13 e 15 CCNL Funzioni locali valorizzano l’esperienza e il servizio effettivamente prestati, non la mera permanenza formale del rapporto di lavoro. Il periodo di interdizione, durante il quale non era stata svolta attività lavorativa, non poteva quindi essere conteggiato come servizio effettivo. L’assegno alimentare e la contribuzione previdenziale avevano natura assistenziale e previdenziale e non trasformavano il periodo di assenza in servizio prestato; una valorizzazione figurativa incidente sulla spesa pubblica avrebbe richiesto un’espressa previsione normativa. Il criterio dell’esperienza non è stato ritenuto irragionevole, poiché, oltre a considerare l’anzianità, prevedeva l’abbattimento dell’85% per i profili non attinenti e costituiva soltanto uno dei quattro criteri della procedura, mentre 75 punti su 100 erano riferiti a titolo di studio, competenze professionali e colloquio. Quanto al criterio delle competenze professionali, il TAR ha ritenuto corretta la media delle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico: quelle del 2023 e 2024 e, quale ultima valutazione antecedente al periodo di interdizione, quella del 2018. Non era possibile calcolare la media sulle sole due valutazioni più recenti, né scegliere la valutazione del 2017 perché relativa a un anno intero, poiché la disciplina imponeva di utilizzare le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico. Il ricorrente non aveva inoltre fornito elementi probatori sufficienti per dimostrare che la Commissione avesse applicato criteri diversi a candidati in situazione analoga. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 2.500 euro oltre accessori in favore dell’Amministrazione e in 2.500 euro oltre accessori in favore della controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La rettifica del punteggio è stata esercitata entro un termine ragionevole e a breve distanza dalla prima graduatoria; la fase partecipativa prevista dall’avviso non precludeva l’autotutela.

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001

    ... le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio ...

    Le progressioni tra le aree devono valorizzare il servizio effettivo, la valutazione positiva, i titoli e le competenze; il periodo di interdizione senza prestazione lavorativa non è computabile come servizio.

  • art. 13, commi 6 e 7, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022

    ... al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza ...

    Le procedure di progressione in deroga devono considerare esperienza e professionalità effettivamente maturate e utilizzate, con criteri riferiti anche all’esperienza, al titolo di studio e alle competenze professionali.

  • art. 15, comma 1, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022

    ... sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio ...

    Quando alcune annualità non sono valutabili per assenza dal servizio, devono essere utilizzate le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico; non è consentito limitarsi alle sole due valutazioni più recenti o selezionare quelle più favorevoli.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il richiamo dell’avviso al servizio prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni va letto nel quadro della disciplina del rapporto di lavoro pubblico e del requisito del servizio effettivamente prestato.

  • art. 9 d.lgs. 150/2009

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato quale conferma della rilevanza della performance e dell’effettività della prestazione nella valutazione professionale.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive, le clausole relative ai criteri di attribuzione dei punteggi, se non impediscono la partecipazione e non rendono certa l’esclusione, non sono immediatamente lesive: la loro impugnazione può essere proposta insieme agli atti applicativi quando la lesione diviene concreta e attuale.
  • Ai fini delle progressioni verticali nel pubblico impiego, il servizio e l’esperienza professionale devono riferirsi all’attività lavorativa effettivamente prestata e utilizzata dall’amministrazione; la mera permanenza formale del rapporto di lavoro, la corresponsione di un assegno alimentare o il versamento dei contributi previdenziali non rendono computabile come servizio effettivo un periodo di interdizione dai pubblici uffici durante il quale non è stata svolta attività lavorativa.
  • È legittimo un criterio di valutazione dell’esperienza professionale basato anche sull’anzianità di servizio quando la lex specialis valorizza l’attinenza del profilo, prevede correttivi per le attività non pertinenti e lo inserisce in una procedura comparativa nella quale assumono rilievo anche titoli, competenze e colloquio.
  • Quando la disciplina delle progressioni prevede la valutazione positiva degli ultimi tre anni in servizio o, in alternativa, delle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, in caso di assenza dal servizio devono essere utilizzate le ultime tre valutazioni cronologicamente disponibili, anche se una di esse si riferisce a un periodo parziale o risale a un periodo antecedente all’assenza; non è consentito calcolare la media sulle sole due valutazioni più recenti o scegliere discrezionalmente l’annualità più favorevole.
  • La fase prevista dalla lex specialis per la presentazione di osservazioni o richieste di revisione dei punteggi ha natura partecipativa e non determina, in assenza di un’espressa previsione normativa, la cristallizzazione delle valutazioni né preclude la successiva rettifica di un punteggio erroneamente attribuito, purché l’intervento avvenga in tempi ragionevoli e sia adeguatamente giustificato.
  • La prova di resistenza in una controversia sulla graduatoria è soddisfatta quando il ricorrente indica il punteggio conseguibile in caso di accoglimento delle censure e tale punteggio consente di collocarlo in posizione utile, con incidenza diretta almeno sulla posizione dell’ultimo candidato vincitore.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAutotutelaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiGraduatorie e scorrimento
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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