Cassazione Civile, Ordinanza n. 14295/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore procedente)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione forzata promossa da una Regione nei confronti di un soggetto sulla base di una sentenza della Corte dei conti, iscritta e depositata nei registri immobiliari ai sensi degli artt. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c. Il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi sostenendo che il titolo fosse privo di efficacia esecutiva per sospensione ex lege derivante dall'appello proposto avverso la sentenza contabile; il tribunale ha ritenuto sospesa l'efficacia del titolo, con nullità degli atti esecutivi successivi, ma ha escluso l'estinzione della procedura. La corte d'appello ha respinto il gravame. In cassazione il ricorrente aveva proposto un solo motivo, ma prima della decisione ha rinunciato al ricorso; la Regione ha accettato la rinuncia chiedendo l'estinzione del giudizio e la compensazione integrale delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente, sottoscritta dal procuratore munito di procura, e dell'adesione della parte controricorrente, effettuata da procuratore autorizzato dalla delibera della Giunta regionale. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; in presenza dell'adesione alla rinuncia, non ha pronunciato condanna alle spese ai sensi del quarto comma della stessa norma. Nessun provvedimento è stato adottato per le altre parti rimaste intimate.
Norme richiamate
art. 686 c.p.c.
richiamato quale base processuale per il deposito/annotazione della sentenza contabile nei registri immobiliari nel contesto dell'esecuzione
art. 156 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme all'art. 686 c.p.c. per il deposito della sentenza nei registri immobiliari
art. 391 c.p.c.
la rinuncia al ricorso con adesione della controparte comporta l'estinzione del giudizio e impedisce la pronuncia di condanna alle spese
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dal difensore munito di procura e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- L'adesione della parte controricorrente alla rinuncia consente di evitare la pronuncia sulle spese, secondo quanto previsto dall'art. 391, comma 4, c.p.c.
- Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia accettata, la Corte non esamina il merito dei motivi di ricorso.
- La corretta rappresentanza processuale e l'autorizzazione a rinunciare o ad aderire alla rinuncia sono presupposti essenziali per l'efficacia dell'atto estintivo.
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