Sentenza del 11/04/2016 n. 3225 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Raddoppio dei termini - Sussistenza dell'obbligo di denuncia con prognosi postuma - Valutazione del giudice - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato impone al giudice tributario di accertare se l'Amministrazione finanziaria abbia agito imparzialmente e sulla base di presupposti effettivi, oppure se abbia utilizzato in modo pretestuoso e strumentale l'ipotesi di reato per beneficiare ingiustificatamente del termine più lungo per l'accertamento. Il testo non indica l'esito concreto del giudizio, né le parti o l'eventuale annullamento o conferma dell'atto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il raddoppio dei termini per l'accertamento tributario collegato alla sussistenza di un obbligo di denuncia penale. Il giudice tributario, quando la questione è dedotta nei motivi di impugnazione, deve verificare se, al momento in cui l'Amministrazione ha agito, esistessero concretamente i presupposti per presentare la denuncia. Tale verifica deve essere svolta con una valutazione prognostica postuma, cioè considerando ora per allora la plausibilità dell'obbligo di denuncia, senza limitarsi alla mera esistenza formale o successiva della denuncia.
Norme richiamate
Disciplina del raddoppio dei termini di accertamento tributario
Il raddoppio dei termini non opera automaticamente per la sola astratta configurabilità di un reato: occorre verificare l'effettiva sussistenza, al momento rilevante, dei presupposti dell'obbligo di denuncia.
Obbligo di denuncia penale
L'obbligo deve essere valutato in concreto secondo una prognosi postuma, verificando se gli elementi disponibili rendessero plausibile la configurazione di un reato e imponessero la denuncia.
Massime di principio
- Il contribuente può contestare il raddoppio dei termini chiedendo al giudice di verificare concretamente la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale.
- La mera presentazione della denuncia, o il semplice richiamo a una fattispecie penale, non è sufficiente a giustificare il termine ampliato.
- Il giudice deve valutare la situazione con riferimento al momento in cui l'Amministrazione ha emesso l'atto, evitando sia valutazioni esclusivamente retrospettive sia automatismi fondati sull'esito successivo del procedimento penale.
- L'Amministrazione deve utilizzare il raddoppio dei termini in modo imparziale e non strumentale; in caso di uso pretestuoso, l'accertamento emesso oltre il termine ordinario può risultare illegittimo.
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