Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/01/2016 n. 25 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Il pagamento dell'acquirente (in adesione) estingue il giudizio promosso dal coobbligato solidale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società venditrice contestava l'avviso relativo all'anno d'imposta 2005, sostenendo il difetto di motivazione e l'erronea determinazione del valore dell'avviamento. In particolare, riteneva congruo il prezzo già stabilito nel contratto di locazione con obbligo di acquisto e contestava l'utilizzo, da parte dell'Ufficio, della redditività media delle attività analoghe nel triennio 2002-2004. Nel corso del giudizio, tuttavia, l'acquirente aveva definito l'accertamento mediante accertamento con adesione, accettando il valore ridotto proposto dall'Ufficio e pagando le maggiori imposte.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto solo parzialmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva rilevato l'estinzione della pretesa tributaria. Il pagamento effettuato dall'acquirente in sede di accertamento con adesione ha estinto l'obbligazione tributaria anche nei confronti della venditrice, quale coobbligata solidale. Il giudizio è stato quindi dichiarato estinto per cessata materia del contendere. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 218/1997, art. 3, comma 4

    L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

    La definizione mediante accertamento con adesione rende stabile l'accertamento nei termini concordati e impedisce ulteriori modifiche o impugnazioni da parte dell'Ufficio. Nel caso concreto, il pagamento dell'acquirente ha determinato il venir meno della pretesa tributaria anche verso il coobbligato solidale.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 51

    La norma disciplina i poteri dell'Amministrazione finanziaria nella rettifica del valore dei beni e dei diritti ai fini dell'imposta di registro. La controversia riguardava, in particolare, la metodologia utilizzata per stimare il valore dell'avviamento dell'azienda ceduta.

  • D.P.R. n. 131/1986

    La disciplina dell'imposta di registro prevede la responsabilità solidale delle parti dell'atto per il pagamento dell'imposta. Di conseguenza, il pagamento integrale o la definizione dell'imposta da parte di uno dei coobbligati può far venir meno la pretesa tributaria nei confronti degli altri, evitando una duplicazione del pagamento.

Massime di principio

  • Quando più soggetti sono obbligati in solido per la stessa imposta, il pagamento o la definizione dell'obbligazione da parte di uno di essi può estinguere la pretesa tributaria anche nei confronti degli altri coobbligati.
  • Se, durante il giudizio promosso da un coobbligato, l'Amministrazione comunica che l'imposta è stata pagata o definita da un altro obbligato, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere, anziché decidere nel merito la legittimità dell'avviso.
  • L'accertamento con adesione perfezionato e pagato produce effetti definitivi entro i limiti dell'importo concordato e impedisce all'Ufficio di pretendere ulteriori somme per la medesima obbligazione tributaria.
  • La definizione dell'imposta di registro non comporta necessariamente l'automatica definizione di eventuali imposte diverse, come quelle dirette sulla plusvalenza; tali ulteriori pretese richiedono un autonomo accertamento e possono essere contestate con prova contraria.
  • In presenza di un pagamento effettuato da un coobbligato, il giudizio può essere dichiarato estinto anche se l'Amministrazione aveva inizialmente chiesto la conferma della piena legittimità dell'avviso, qualora la pretesa tributaria sia stata nel frattempo integralmente superata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.