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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15456/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un pensionato titolare di pensione con integrazione al minimo dal marzo 2016 ha ricevuto, a seguito di riliquidazione disposta dall'ente previdenziale il 4 novembre 2021 e notificata il 23 novembre 2021, una richiesta di restituzione delle somme percepite a titolo di integrazione al minimo nel periodo giugno 2020-novembre 2021. L'ente ha ritenuto che, in base ai redditi dichiarati per l'anno 2019 nella dichiarazione dei redditi del 3 novembre 2020, fosse stato superato il limite reddituale utile al mantenimento della prestazione. Il giudice di primo grado aveva escluso il diritto dell'ente al recupero, ma la Corte d'appello ha accolto l'impugnazione dell'ente, reputando legittimo il recupero perché effettuato entro l'anno successivo alla conoscenza dei dati reddituali. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sull'indebito previdenziale e sull'art. 13 L. 412/1991, sostenendo che la prestazione sarebbe stata erogata per errore dell'ente e che mancavano dolo o malafede del pensionato, che avrebbe agito in buona fede; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere la Corte considerato un provvedimento dell'ente dal quale emergerebbe la comunicazione della variazione reddituale da parte dell'interessato; 3) omesso esame di un fatto decisivo, sempre riferito al medesimo provvedimento amministrativo. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate tutte le censure, chiarendo che la fattispecie è disciplinata dall'art. 13, comma 2, L. 412/1991, che prevede una autonoma ipotesi di recupero delle prestazioni indebite legata alla verifica annuale dei redditi dei pensionati e al recupero entro l'anno successivo. In tale ipotesi non rilevano l'errore dell'ente né il dolo del beneficiario, ma solo il rispetto del termine decadenziale per il recupero. Poiché la dichiarazione reddituale è del 3 novembre 2020 e il recupero è stato notificato il 23 novembre 2021, la decisione impugnata è stata confermata. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e applicazione delle conseguenze ex art. 96 c.p.c. e del contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del pensionato, confermando la legittimità della riliquidazione e del recupero delle somme indebitamente percepite a titolo di integrazione al minimo. Ha affermato che, nelle ipotesi di variazione reddituale che incide sul diritto o sulla misura della prestazione pensionistica, opera l'art. 13, comma 2, L. 412/1991, il quale consente all'INPS di procedere annualmente alla verifica dei redditi e di recuperare quanto pagato in eccesso entro l'anno successivo. Nel caso concreto, essendo la conoscenza del dato reddituale riferibile alla dichiarazione del 3 novembre 2020 e la richiesta di recupero stata notificata il 23 novembre 2021, il termine è stato rispettato. Sono state quindi confermate la ripetibilità dell'indebito e la legittimità del provvedimento amministrativo. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di lite, al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, L. n. 88 del 1986

    richiamato dal ricorrente come norma sull'indebito previdenziale, ma la Corte precisa che non è la norma di riferimento nella fattispecie concreta

  • art. 13 L. n. 412 del 1991

    "L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza"

    costituisce la disciplina speciale del recupero delle prestazioni indebite conseguenti a variazioni reddituali; rileva solo il rispetto del termine entro l'anno successivo, non l'errore dell'ente o il dolo del beneficiario

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per lamentare l'omessa considerazione di documenti, ma la censura è respinta perché il fatto decisivo dedotto non incide sulla soluzione giuridica

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove/documenti; la Corte ne esclude la violazione nei termini prospettati

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale vizio di legittimità per violazione di legge nei primi due motivi

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato quale vizio di omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte lo reputa infondato

  • art. 380-bis, primo comma, c.p.c.

    la decisione è stata definita in conformità della proposta del consigliere delegato

  • art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

    il ricorrente ha chiesto la decisione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha regolato il procedimento camerale

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato con condanna del ricorrente per la definizione conforme alla proposta e per le conseguenze sanzionatorie indicate in dispositivo

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

  • Corte cost. 24 maggio 1996, n. 166

    richiamata per descrivere la fisiologica sfasatura temporale tra percezione della prestazione e verifica dei redditi

  • Cass. n. 953/2012

    richiamata per affermare che il termine annuale di recupero non decorre finché il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo

  • Cass. n. 3802/2019

    richiamata per escludere che le modifiche reddituali note all'INPS rientrino nella categoria degli errori dell'ente e per chiarire il meccanismo di verifica e recupero

  • Cass. n. 29689/2024

    richiamata come conferma dell'orientamento espresso da Cass. n. 3802/2019

  • Cass. n. 13918/2021

    richiamata per precisare che entro l'anno successivo l'Istituto deve formalizzare e portare a conoscenza del pensionato la richiesta di restituzione, non necessariamente recuperare materialmente le somme

  • Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315

    richiamata per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    base della condanna al pagamento di una somma in favore della controparte

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    base della condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Quando la prestazione pensionistica è condizionata da requisiti reddituali, il recupero delle somme indebitamente percepite segue la disciplina speciale dell'art. 13, comma 2, L. 412/1991, che costituisce una autonoma fattispecie rispetto alla regola generale dell'indebito previdenziale.
  • In tale ipotesi, ai fini della ripetibilità non sono निर्णanti l'errore dell'ente erogatore o la buona fede del pensionato, ma esclusivamente il rispetto del termine decadenziale entro l'anno successivo alla verifica reddituale.
  • L'"anno successivo" rilevante ai fini del recupero decorre dal momento in cui l'ente acquisisce la conoscibilità del dato reddituale certo; entro tale termine l'ente deve formalizzare e comunicare al pensionato la richiesta di restituzione dell'indebito.
  • Le modifiche reddituali acquisite dall'ente tramite i propri flussi informativi o mediante dichiarazione dell'interessato non ricadono, di per sé, nella nozione di errore dell'INPS e non escludono la ripetibilità della prestazione.
  • L'omessa considerazione di un documento può rilevare solo se quel fatto sia decisivo alla luce della corretta sussunzione giuridica della fattispecie; se il fatto non incide sul regime normativo applicabile, la censura resta infondata.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

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