Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2260

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2260 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che modifica i regolamenti (CE) n. 226/2007, (CE) n. 1293/2008, (CE) n. 910/2009, (CE) n. 911/2009, (UE) n. 1120/2010, (UE) n. 212/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013 e (UE) n. 413/2013 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M e Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32016R2260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna una serie di autorizzazioni UE relative a due ceppi/additivi per mangimi, sostituendo il nominativo del titolare dell’autorizzazione da Lallemand SAS a Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS. La modifica è qualificata come meramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione scientifica degli additivi. È inoltre previsto un regime transitorio per consentire lo smaltimento delle scorte già presenti sul mercato.

Modifica formale di una serie di autorizzazioni UE per additivi per mangimi, con sostituzione del titolare dell'autorizzazione da Lallemand SAS a Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS.

Ambito di applicazione

Si applica agli additivi per mangimi a base di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M e Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 già autorizzati dai regolamenti (CE) n. 226/2007, n. 1293/2008, n. 910/2009, n. 911/2009, (UE) n. 1120/2010, n. 212/2011 e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013 e n. 413/2013. Riguarda gli operatori che immettono sul mercato e utilizzano tali additivi nei settori dell’alimentazione animale e si applica in tutti gli Stati membri; non introduce una nuova valutazione di sicurezza né modifica le condizioni tecniche di autorizzazione, ma solo l’indicazione del titolare dei diritti di commercializzazione. È prevista una disciplina transitoria per le scorte esistenti conformi alla normativa previgente, che possono continuare a essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento.

Modifica del nome del titolare di autorizzazioni per additivi per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2260 della Commissione interviene su una pluralità di autorizzazioni già rilasciate per additivi per mangimi a base di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M e Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077. La finalità è esclusivamente quella di aggiornare il nome del titolare dell’autorizzazione, sostituendo Lallemand SAS con Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS.

Contesto e presupposti della modifica

La Commissione agisce sulla base dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. Dalla motivazione emerge che la domanda è stata presentata da Lallemand SAS e che il richiedente ha documentato che Danstar Ferment AG sarebbe il legittimo proprietario dei diritti di commercializzazione degli additivi interessati. La Commissione qualifica l’intervento come una modifica di natura puramente amministrativa, senza nuova valutazione di sicurezza; l’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

Ambito soggettivo e oggettivo

La misura riguarda gli additivi per mangimi già autorizzati dai seguenti atti:

  • regolamento (CE) n. 226/2007;
  • regolamento (CE) n. 1293/2008;
  • regolamento (CE) n. 910/2009;
  • regolamento (CE) n. 911/2009;
  • regolamento (UE) n. 1120/2010;
  • regolamento (UE) n. 212/2011;
  • regolamento di esecuzione (UE) n. 95/2013;
  • regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013.

Gli atti interessati riguardano impieghi diversi dei due ceppi/additivi in varie specie animali, tra cui cavalli, salmonidi e gamberi, suinetti svezzati, galline ovaiole, tutti i tipi di pesci ad eccezione dei salmonidi, nonché l’uso nell’acqua potabile per suinetti svezzati, suini da ingrasso, galline ovaiole e polli da ingrasso.

Modifiche puntuali agli atti precedenti

Per ciascuno dei regolamenti richiamati, il testo sostituisce il nome del titolare dell’autorizzazione nei titoli e/o nell’allegato. In particolare:

  • nei regolamenti (CE) n. 226/2007 e n. 1293/2008, nell’allegato la dicitura "LALLEMAND SAS" è sostituita da "Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS";
  • nei regolamenti (CE) n. 910/2009, n. 911/2009, (UE) n. 1120/2010, n. 212/2011, e nei regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013 e n. 413/2013, il termine "Lallemand SAS" è sostituito nel titolo da "Danstar Ferment AG" e nell’allegato da "Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS".

Regime transitorio

La Commissione prevede espressamente una disciplina transitoria, motivata dall’assenza di esigenze di sicurezza tali da imporre effetti immediati. Le scorte già esistenti e conformi alla disciplina previgente possono quindi continuare a essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Non vengono introdotti nuovi obblighi tecnici per gli operatori, ma solo l’aggiornamento formale del soggetto titolare delle autorizzazioni.

Disposizioni principali

Sostituzione del titolare dell’autorizzazione

Negli atti elencati (regolamenti (CE) n. 226/2007, n. 1293/2008, n. 910/2009, n. 911/2009, (UE) n. 1120/2010, n. 212/2011, regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013 e n. 413/2013) il riferimento a "LALLEMAND SAS" è sostituito da "Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS" oppure, nei titoli di alcuni regolamenti, da "Danstar Ferment AG".

Natura amministrativa della modifica

La Commissione precisa che la richiesta presentata da Lallemand SAS riguarda solo il cambio del nome del titolare dell’autorizzazione; la modifica non richiede una nuova valutazione degli additivi. L’EFSA è stata informata della domanda.

Motivazione della modifica

La modifica è adottata per consentire a Danstar Ferment AG di esercitare i diritti di commercializzazione relativi agli additivi per mangimi Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M e Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077.

Misure transitorie

Le scorte esistenti degli additivi conformi alle disposizioni precedenti all’entrata in vigore del regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino ad esaurimento.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimiautorizzazioni amministrativemercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.