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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2259

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2259 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32016R2259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro applicativo del regime UE di importazione dei prodotti biologici da paesi terzi. In particolare, modifica gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, aggiungendo, eliminando o rettificando organismi di controllo, paesi terzi e categorie di prodotti per i quali è riconosciuta l’equivalenza. Le modifiche riflettono nuove richieste di riconoscimento, estensioni di ambito geografico e cessazioni di attività di alcuni organismi certificatori.

Modifica gli elenchi dei paesi terzi e degli organismi/autorità di controllo riconosciuti per l’importazione nell’UE di prodotti biologici, aggiornando gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

Ambito di applicazione

Si applica alla disciplina UE dell’importazione di prodotti biologici da paesi terzi, incidendo sugli elenchi degli Stati terzi riconosciuti come equivalenti e degli organismi/autorità di controllo autorizzati a certificare prodotti biologici ai fini dell’equivalenza. Riguarda in particolare gli operatori della filiera biologica, gli organismi di controllo e i certificatori indicati negli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. L’efficacia territoriale è generale nell’Unione europea; sul piano sostanziale, le modifiche incidono sui paesi terzi e sulle categorie di prodotti specificamente elencati. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica del regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1235/2008, che disciplina le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 in materia di importazione di prodotti biologici da paesi terzi. La finalità è l’aggiornamento tecnico degli elenchi di equivalenza e degli organismi di controllo riconosciuti, sulla base di nuove domande, variazioni delle specifiche e cessazioni di attività certificate.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento è adottato dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 38, lettera d). I considerando richiamano il contenuto degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 e spiegano che le modifiche derivano dall’esame delle informazioni ricevute dalla Commissione su riconoscimenti, ampliamenti territoriali e soppressioni di organismi di controllo.

Ambito di applicazione materiale

Il regolamento opera esclusivamente sugli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

  • L’allegato III contiene l’elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e misure di controllo sono considerati equivalenti a quelli UE.
  • L’allegato IV contiene l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo autorizzati a effettuare i controlli e rilasciare i certificati nei paesi terzi ai fini dell’equivalenza.

Le modifiche incidono quindi sulle condizioni di accesso al mercato UE per i prodotti biologici importati, con effetti diretti sugli operatori economici, sugli importatori e sugli organismi di certificazione coinvolti.

Modifiche all’allegato III: Repubblica di Corea

Nel testo relativo alla Repubblica di Corea viene aggiornato il punto 5 dell’allegato III:

  • è soppressa la riga relativa a KR-ORG-003 (Bookang tech);
  • sono aggiunte le nuove righe KR-ORG-013, KR-ORG-021 e KR-ORG-022, relative rispettivamente a Hansol Food, Agriculture, Fisher-Forest Certification Center, ISC Agriculture development research institute e Greenstar Agrifood Certification Center.

Modifiche all’allegato IV: nuovi organismi di controllo riconosciuti

Il nucleo del regolamento è rappresentato dall’aggiornamento dell’allegato IV, con l’inserimento di nuovi organismi e la ridefinizione degli ambiti geografici e delle categorie di prodotto riconosciuti. In particolare, viene inserito il testo relativo a:

  • “A CERT European Organization for Certification S.A.”, con riconoscimento per categorie A e D in numerosi paesi terzi, tra cui Albania, Azerbaigian, Bhutan, Bielorussia, Cile, Cina, Repubblica Dominicana, Ecuador, Egitto, Etiopia, Grenada, Georgia, Indonesia, Iran, Giamaica, Giordania, Kenya, Kazakhstan, Libano, Marocco, Moldova, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Papua Nuova Guinea, Filippine, Pakistan, Serbia, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Thailandia, Turchia, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda e Sud Africa;
  • “Ekoagros”, con riconoscimento per varie combinazioni di paesi e categorie, tra cui Russia, Bielorussia, Ucraina, Tagikistan e Kazakhstan;
  • altri nuovi riconoscimenti o estensioni, secondo le tabelle dell’allegato II.

Estensioni e modifiche degli ambiti di riconoscimento

Numerosi organismi già presenti nell’allegato IV vedono ampliato il proprio ambito geografico o il perimetro delle categorie di prodotti riconosciute.

Tra le principali modifiche:

  • Bioagricert S.r.l.: estensione a Indonesia e Senegal per la categoria A; ad Albania e Bangladesh per le categorie A e D; alla categoria E per Albania e Thailandia.
  • CCPB Srl: estensioni per diverse combinazioni di paesi e categorie, tra cui Georgia, Iran, Giordania, Arabia Saudita, Cina, Iraq, Mali, Filippine, Siria, Marocco, Tunisia, San Marino e Turchia.
  • CERES Certification of Environmental Standards GmbH: nuove coperture per Armenia, Bielorussia, Malawi, Sierra Leone, Somalia, Tagikistan, Guatemala, Honduras, Nicaragua ed El Salvador.
  • Control Union Certifications: ampliamenti a Burundi, Somalia, Sud Sudan, Angola, Bielorussia, Gibuti, Eritrea, Figi, Liberia, Niger, Ciad, Kosovo, Repubblica democratica del Congo e Madagascar.
  • Ecocert SA: estensioni per Mozambico e per Bangladesh, Cile, Hong Kong, Honduras, Perù e Vietnam.
  • Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS): estensione a Giamaica e Vietnam e, per l’Ecuador, alla categoria D.
  • IMOswiss AG: estensioni a Emirati Arabi Uniti, Burundi, Messico, Perù, Brunei, Cina, Hong Kong, Madagascar e Stati Uniti; contestualmente cessano i riconoscimenti per Azerbaigian, Georgia, Kazakhstan, Kirghizistan, Uzbekistan, Russia e Tagikistan.
  • Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH: estensioni a Zambia, Bangladesh, Hong Kong, Indonesia, Sri Lanka, Laos, Myanmar/Birmania e Thailandia.
  • Mayacert: estensioni a Colombia, Repubblica Dominicana, El Salvador, Belize, Perù, Guatemala, Honduras e Nicaragua.
  • OneCert International PVT Ltd.: estensioni a Bangladesh, Cina, Ghana, Cambogia, Laos, Myanmar/Birmania, Oman, Russia e Arabia Saudita.
  • Oregon Tilth: estensione della categoria E al Messico.
  • Organic Certifiers: estensione a Indonesia.
  • Organska Kontrola: estensione della categoria B a tutti i paesi.
  • Suolo e Salute srl: estensioni a Repubblica Dominicana ed Egitto, con aggiunta della categoria D per la Repubblica Dominicana.

Soppressioni per cessazione dell’attività certificativa

Il regolamento prevede anche la soppressione di soggetti che hanno cessato l’attività di certificazione nei paesi terzi per i quali erano riconosciuti:

  • ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști è eliminato integralmente dall’allegato IV;
  • QC&I GmbH è parimenti soppresso integralmente.

Precisazioni territoriali e note interpretative

Il testo contiene due precisazioni rilevanti:

  • ogni riferimento a Taiwan nell’allegato IV deve intendersi come riferimento al territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu;
  • il richiamo al Kosovo è accompagnato da una nota che chiarisce che la designazione non pregiudica le posizioni sullo status ed è coerente con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti mediante la modifica immediata degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

Disposizioni principali

Modifica degli elenchi di equivalenza e degli organismi di controllo

L’articolo 1 dispone che il regolamento (CE) n. 1235/2008 sia modificato mediante aggiornamento dell’allegato III, relativo ai paesi terzi i cui sistemi di produzione e controllo sono riconosciuti equivalenti, e dell’allegato IV, relativo alle autorità e agli organismi di controllo incaricati del controllo e del rilascio dei certificati nei paesi terzi.

Aggiornamento dell’allegato III: Repubblica di Corea

Nel testo relativo alla Repubblica di Corea, il punto 5 dell’allegato III è modificato: è soppressa la riga KR-ORG-003 (Bookang tech) e sono aggiunte le righe KR-ORG-013 (Hansol Food, Agriculture, Fisher-Forest Certification Center), KR-ORG-021 (ISC Agriculture development research institute) e KR-ORG-022 (Greenstar Agrifood Certification Center).

Aggiornamento dell’allegato IV: nuovi riconoscimenti e ampliamenti di ambito

Sono inseriti o ampliati numerosi riconoscimenti di organismi di controllo, con indicazione dei relativi paesi terzi e categorie di prodotti. Tra i principali: A CERT European Organization for Certification S.A.; Ekoagros; OneCert International PVT Ltd.; Organic Certifiers; e altri organismi per specifiche combinazioni di paesi e categorie di prodotti (A, B, C, D, E, F), secondo le tabelle contenute nell’allegato II.

Aggiornamento dell’allegato IV: modifiche a Bioagricert, CCPB, CERES, Control Union, Ecocert, FOG/QCS, IMOswiss, Kiwa, Mayacert, Oregon Tilth, Organska Kontrola e Suolo e Salute

Vengono estesi gli ambiti geografici o di categoria di prodotto di vari organismi già riconosciuti. In alcuni casi sono aggiunte crocette per nuovi paesi o categorie; in altri sono soppressi paesi per cessazione dell’attività certificativa o per modifica delle specifiche. Tra le modifiche rilevanti: Bioagricert S.r.l.; CCPB Srl; CERES Certification of Environmental Standards GmbH; Control Union Certifications; Ecocert SA; Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS); IMOswiss AG; Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH; Mayacert; Oregon Tilth; Organic Certifiers; Organska Kontrola; Suolo e Salute srl.

Cessazione o soppressione di organismi dall’elenco

Sono soppressi dall’allegato IV i riferimenti a ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști e a QC&I GmbH, in ragione della cessazione dell’attività di certificazione nei paesi terzi per i quali erano riconosciuti.

Precisazioni su Taiwan e Kosovo

Si precisa che qualsiasi riferimento a Taiwan nell’allegato IV deve intendersi riferito al territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu. Per il Kosovo è riportata la nota secondo cui la designazione non pregiudica le posizioni sullo status ed è coerente con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza ONU e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricoltura biologicaimportazionicontrolli e certificazionecommercio internazionalesicurezza alimentare

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