Regolamento (UE) 2016/2263
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2263 della Commissione, del 15 dicembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione collegato alla disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e alle modalità applicative del regime per gli ortofrutticoli freschi e trasformati. I valori sono fissati nell'allegato per specifici codici NC e origini, e il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, identificati per codice NC e per paese terzo di origine. I valori forfettari sono utilizzati per la determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2263 della Commissione, adottato il 15 dicembre 2016, aggiorna i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua la disciplina tecnica prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Base giuridica e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, che disciplina il calcolo dei valori forfettari all'importazione. Nei considerando si chiarisce che tali valori sono fissati sulla base dei criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round e che il calcolo avviene ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito oggettivo di applicazione
L'atto riguarda esclusivamente taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato mediante codice NC. I valori sono differenziati anche in funzione del paese terzo di origine, secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica le "altre origini".
Contenuto dell'allegato
L'allegato contiene i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg per i prodotti e le origini interessati. Tra i codici indicati figurano, a titolo esemplificativo, 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori distinti per origini quali MA, SN, TN, TR, IL, JM, US, CN e ZZ.
Entrata in vigore
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti immediati dalla pubblicazione, coerentemente con la natura del meccanismo di aggiornamento giornaliero dei valori forfettari.
Disposizioni principali
Base normativa e funzione del valore forfettario
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I valori forfettari all'importazione sono lo strumento utilizzato per determinare il prezzo di entrata dei prodotti ortofrutticoli interessati.
Fissazione dei valori forfettari nell'allegato
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per specifici codici NC e paesi terzi di origine, tra cui, ad esempio, 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90.
Criterio di aggiornamento giornaliero
Nei considerando si precisa che il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili, in conformità all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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