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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2286

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32016R2286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce criteri uniformi per evitare l’uso abusivo o anomalo del roaming al prezzo nazionale e per garantire che il c.d. "roaming a tariffa nazionale" sia riservato ai viaggi occasionali nell’Unione. Definisce inoltre la procedura e la metodologia con cui un operatore può chiedere l’autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo qualora l’abolizione dei surcharges comprometta la sostenibilità del suo modello tariffario nazionale. La disciplina comprende obblighi di trasparenza, meccanismi di controllo, tutela dei dati personali, vigilanza delle autorità nazionali e obblighi di reporting verso la Commissione.

Norme dettagliate per l’applicazione della politica di utilizzo corretto nel roaming UE e per la valutazione della sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio.

Ambito di applicazione

Si applica ai fornitori di roaming e ai loro clienti in roaming per i servizi di roaming al dettaglio regolamentati (voce, SMS, dati, inclusi MMS) prestati nell’Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 531/2012, con riferimento al prezzo al dettaglio nazionale applicabile. Disciplina sia la politica di utilizzo corretto, sia le domande di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming per ragioni di sostenibilità del modello tariffario nazionale, nonché la metodologia di valutazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione. Non si applica alle tariffe di roaming alternative offerte ai sensi dell’articolo 6 sexies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 531/2012. È rilevante nel SEE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 sulla politica di utilizzo corretto e sulla sostenibilità del roaming al dettaglio

Il regolamento attua il quadro del regolamento (UE) n. 531/2012, definendo in modo uniforme come applicare la politica di utilizzo corretto nel roaming al prezzo nazionale e come valutare le richieste di deroga fondate sulla sostenibilità del modello tariffario nazionale. La disciplina nasce dall’esigenza di consentire il c.d. roaming a tariffa nazionale per i viaggi occasionali nell’Unione, evitando però usi permanenti o arbitraggio di prezzo e preservando gli equilibri concorrenziali e gli incentivi agli investimenti.

Ambito e principi generali

Il regolamento riguarda i servizi di roaming al dettaglio regolamentati forniti nell’Unione, cioè servizi vocali, SMS e dati, compresi gli MMS, quando sono offerti al prezzo al dettaglio nazionale applicabile. Esso disciplina sia i criteri tecnici e contrattuali della politica di utilizzo corretto, sia la procedura con cui un fornitore può chiedere all’autorità nazionale di regolamentazione l’autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo di roaming per dimostrate esigenze di sostenibilità. Restano fuori dall’ambito le tariffe di roaming alternative offerte ai sensi dell’articolo 6 sexies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 531/2012.

Definizioni rilevanti

Tra le nozioni centrali figurano i "legami stabili con uno Stato membro", che includono rapporti di lavoro duraturi, lavoro frontaliero, attività autonoma con presenza fisica stabile, studio a tempo pieno e altre situazioni analoghe come distacco o pensionamento; il "pacchetto dati illimitato"; il "piano tariffario prepagato"; lo "Stato membro visitato"; il "margine dei servizi mobili"; e il concetto di "gruppo" ai sensi della normativa sulle concentrazioni. Tali definizioni sono essenziali sia per individuare i clienti legittimati al roaming a tariffa nazionale, sia per impostare la verifica economica della sostenibilità.

Politica di utilizzo corretto: finalità e contenuto minimo

Il principio di base è che il cliente che risiede abitualmente nello Stato membro del fornitore, o vi ha legami stabili che comportano una presenza frequente e consistente, deve poter usare il roaming regolamentato al prezzo nazionale durante viaggi occasionali nell’Unione. La politica di utilizzo corretto serve a prevenire l’uso abusivo o anomalo di tale regime, senza comprimere il diritto del cliente di usufruire delle condizioni nazionali quando viaggia davvero in modo occasionale.

Prove di residenza o legami stabili

Il fornitore può chiedere al cliente di dimostrare la residenza abituale o i legami stabili. Il testo indica esempi di prova per utenti individuali e business: dichiarazione del cliente, documento valido con indicazione dello Stato membro di residenza, indirizzo postale o di fatturazione, certificazione di iscrizione a corsi universitari a tempo pieno, iscrizione alle liste elettorali locali, pagamento di imposte locali; per i clienti aziendali, documentazione su sede, stabilimento, luogo principale di attività o luogo di effettivo svolgimento delle mansioni dei dipendenti associati alla SIM.

Limiti e meccanismi di controllo

Per i pacchetti dati illimitati, il regolamento consente di limitare il volume di dati in roaming al prezzo nazionale a un volume pari almeno al doppio del rapporto tra il prezzo nazionale complessivo del piano e la tariffa massima di roaming all’ingrosso. Per i piani prepagati, il limite può essere rapportato al credito residuo già pagato al momento dell’inizio del roaming.

Il fornitore può inoltre usare meccanismi di controllo basati su indicatori oggettivi del rischio di uso abusivo o anomalo, ma solo se equi, ragionevoli e proporzionati. Gli indicatori devono essere valutati cumulativamente su un periodo di almeno quattro mesi e devono essere indicati nel contratto. La prevalenza del consumo nazionale o della presenza nazionale durante il periodo di osservazione vale come prova di uso non abusivo. Tra gli ulteriori indicatori ammessi vi sono la lunga inattività di una SIM con uso soprattutto in roaming e l’uso sequenziale di più SIM da parte dello stesso cliente.

Rivendita organizzata di SIM e abuso sistematico

Se il fornitore accerta, sulla base di prove oggettive e concrete, una rivendita organizzata di carte SIM a persone non residenti e prive di legami stabili, può adottare immediatamente misure per far rispettare il contratto. Il regolamento richiede anche la comunicazione all’autorità nazionale di regolamentazione degli elementi dell’abuso sistematico e dei provvedimenti adottati.

Trasparenza, reclami e tutele per il cliente

Le clausole della politica di utilizzo corretto devono essere inserite nei contratti e comunicate in modo chiaro prima della loro applicazione. Il fornitore deve predisporre procedure trasparenti, semplici ed efficienti per i reclami e ciò non esclude il ricorso agli organismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie. In caso di indicazioni di rischio, il cliente deve essere avvisato prima dell’applicazione del sovrapprezzo e ha almeno due settimane per dimostrare un effettivo cambiamento di comportamento. Il sovrapprezzo va interrotto quando il rischio cessa.

Protezione dei dati personali

L’attuazione della politica di utilizzo corretto può comportare il trattamento di dati di traffico e ubicazione, ma entro i limiti della direttiva 2002/58/CE e del regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento deve essere necessario e proporzionato, senza archiviazioni o trattamenti automatizzati di dati personali non pertinenti alla prevenzione dell’abuso. Il regolamento richiama espressamente anche la Carta dei diritti fondamentali, con particolare attenzione al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati.

Domande di autorizzazione al sovrapprezzo: base istruttoria

Le domande presentate dai fornitori per ottenere l’autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo vengono valutate su un orizzonte di 12 mesi a partire dal 15 giugno 2017. Per la prima domanda, i volumi previsti possono essere costruiti su dati storici, su stime fondate su consumo nazionale e tempo trascorso all’estero, oppure su variazioni proporzionali osservate in piani tariffari rappresentativi per almeno 30 giorni, secondo la metodologia dell’allegato I. I dati economici devono poggiare su contabilità finanziaria e possono essere rettificati solo in presenza di adeguati impegni finanziari già assunti.

Costi, ricavi e metodologia economica

La valutazione economica distingue i costi specifici del roaming dai costi congiunti e comuni della fornitura mobile. Sono considerabili, tra i costi specifici, l’accesso all’ingrosso, il funzionamento delle attività di roaming, i sistemi di business intelligence, il clearing, la negoziazione contrattuale e la conformità agli obblighi del regolamento sul roaming. Per i costi congiunti e comuni, possono essere imputati fatturazione, vendita e distribuzione, assistenza clienti, crediti inesigibili e marketing, secondo criteri di riparto basati sul traffico e sui prezzi medi wholesale.

Sul versante dei ricavi, si considerano i ricavi direttamente generati dal traffico in uno Stato membro visitato, i sovrapprezzi applicati oltre la politica di utilizzo corretto, gli eventuali ricavi dei servizi alternativi e una quota delle entrate complessive da canoni periodici. Nei pacchetti con beni o servizi ulteriori, conta solo la componente servizi mobili.

Criterio di sostenibilità e soglia del 3%

L’autorità nazionale di regolamentazione può ritenere non recuperabili i costi e quindi compromettere la sostenibilità del modello tariffario nazionale solo se il margine netto negativo del roaming è pari almeno al 3% del margine dei servizi mobili. Anche al superamento di tale soglia, il sovrapprezzo può essere negato se il contesto concreto rende improbabile un pregiudizio alla sostenibilità, per esempio per appartenenza a un gruppo con transfer pricing favorevole, alta concorrenza nazionale o possibilità di adottare una politica di utilizzo corretto più restrittiva. Se vi è al tempo stesso margine negativo dei servizi mobili e del roaming, l’autorizzazione deve essere concessa.

Effetti dell’autorizzazione e durata

Quando autorizza il sovrapprezzo, l’autorità deve indicare nella decisione l’importo del margine negativo recuperabile. Il sovrapprezzo deve essere coerente con le ipotesi di traffico su cui si fonda la domanda e rispettare i principi del quadro regolatorio elettronico richiamato dal testo. L’autorizzazione ha durata di 12 mesi e può essere rinnovata con aggiornamento dei dati ogni dodici mesi. Il regolamento segnala anche che la concessione può intervenire sin dal primo giorno di applicazione dell’abolizione dei sovrapprezzi.

Vigilanza, reportistica e riesame

Le autorità nazionali di regolamentazione devono raccogliere regolarmente informazioni sulle misure di vigilanza, sul numero di domande presentate, accolte e rinnovate, nonché sui livelli dei margini negativi riconosciuti e sulle condizioni del sovrapprezzo richiesto. Tali dati servono al monitoraggio uniforme dell’attuazione e alla relazione annuale alla Commissione. Quest’ultima riesamina il regolamento entro giugno 2019, sentito il BEREC, con possibilità di anticipare il riesame se l’esperienza applicativa o mutamenti del mercato lo rendano opportuno.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto, definizioni e rapporto con il regolamento sul roaming

L’articolo 1 delimita la materia: attuazione coerente della politica di utilizzo corretto ai sensi dell’articolo 6 ter del regolamento (UE) n. 531/2012 e disciplina delle domande di autorizzazione al sovrapprezzo ex articolo 6 quater, paragrafo 2, nonché della metodologia di valutazione. L’articolo 2 introduce definizioni chiave, tra cui "legami stabili con uno Stato membro", "servizi mobili al dettaglio", "pacchetto dati illimitato", "piano tariffario prepagato", "Stato membro visitato", "margine dei servizi mobili" e "gruppo".

Principio del roaming a tariffa nazionale e utilizzo occasionale

L’articolo 3 stabilisce che il fornitore di roaming deve erogare i servizi regolamentati al prezzo nazionale ai clienti che risiedono abitualmente nel proprio Stato membro o vi hanno legami stabili, quando compiono viaggi occasionali nell’Unione. La politica di utilizzo corretto deve rispettare gli articoli 4 e 5 e garantire l’accesso ai servizi alle stesse condizioni del consumo nazionale.

Criteri di utilizzo corretto, controlli e limiti per dati illimitati e prepagati

L’articolo 4 consente al fornitore di chiedere prova della residenza abituale o dei legami stabili. Per i pacchetti dati illimitati, il cliente in viaggio occasionale può consumare almeno un volume pari al doppio del rapporto tra prezzo nazionale complessivo del piano e tariffa massima di roaming all’ingrosso di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 531/2012. Per i prepagati, il consumo in roaming può essere limitato al volume corrispondente al credito residuo IVA esclusa diviso per la tariffa massima wholesale. Sono ammessi meccanismi di controllo basati su indicatori oggettivi su un periodo minimo di quattro mesi, con criteri contrattualmente specificati; possono rilevare, tra l’altro, lunga inattività della SIM con uso quasi esclusivo in roaming o uso sequenziale di più SIM. In caso di rivendita organizzata di carte SIM a non residenti o a soggetti senza legami stabili, il fornitore può adottare misure immediate; il trattamento dei dati deve rispettare direttive 2002/58/CE e 95/46/CE e il regolamento (UE) 2016/679.

Trasparenza, reclami, notifica all’autorità e contestazione del sovrapprezzo

L’articolo 5 impone l’inserimento nei contratti di tutte le clausole della politica di utilizzo corretto, compreso il meccanismo di controllo, e prevede procedure trasparenti, semplici ed efficienti per i reclami. Le politiche conformi devono essere notificate all’autorità nazionale di regolamentazione. Prima di applicare un sovrapprezzo ex articolo 6 sexies, il fornitore deve avvisare il cliente rilevato a rischio, concedendogli almeno due settimane per dimostrare un cambiamento dei comportamenti; il sovrapprezzo cessa quando il rischio viene meno. In caso di rivendita organizzata di SIM, il fornitore comunica all’autorità gli elementi di abuso sistematico e i provvedimenti adottati.

Domanda di autorizzazione al sovrapprezzo: dati, orizzonte temporale e basi documentali

L’articolo 6 disciplina le domande ex articolo 6 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 531/2012. La valutazione si fonda sui volumi complessivi previsti per 12 mesi a decorrere dal 15 giugno 2017. Per la prima domanda, le previsioni possono basarsi su volumi storici pre-15 giugno 2017, su stime fondate su consumo nazionale e tempo trascorso all’estero, oppure su una variazione proporzionale dei volumi osservata in piani tariffari rappresentativi per almeno 30 giorni, secondo l’allegato I. I dati di costi e ricavi devono derivare da contabilità finanziaria, rettificabile in funzione dei volumi stimati, e gli scostamenti previsti sono ammissibili solo se sostenuti da impegni finanziari già assunti.

Costi rilevanti per la sostenibilità e loro imputazione

L’articolo 7 limita i costi considerabili ai soli costi specifici del roaming: acquisto dell’accesso all’ingrosso al roaming e costi retail specifici del roaming. Sono ammissibili, se giustificati, i costi di esercizio e gestione delle attività di roaming, clearing dati e pagamenti, negoziazione contratti e conformità agli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 531/2012. Tali costi sono imputati pro quota secondo i rapporti previsti dall’allegato II, con distinzione tra traffico UE e traffico complessivo, incluso extra UE.

Costi congiunti e comuni dei servizi mobili

L’articolo 8 consente di includere una quota dei costi congiunti e comuni della fornitura di servizi mobili al dettaglio in generale, limitatamente a fatturazione e riscossione, vendita e distribuzione, assistenza clienti, crediti inesigibili e marketing. L’allocazione avviene in proporzione al traffico di roaming UE rispetto al traffico totale dei servizi mobili, con pesi basati sui prezzi medi di roaming all’ingrosso di ciascun servizio secondo l’allegato II.

Ricavi rilevanti per il calcolo del margine netto del roaming

L’articolo 9 considera solo due categorie di ricavi: quelli direttamente derivanti dal traffico originato in uno Stato membro visitato e una quota delle entrate complessive da servizi mobili al dettaglio basati su canoni periodici. Sono inclusi i sovrapprezzi su traffico eccedente la politica di utilizzo corretto, gli eventuali ricavi di roaming regolamentato alternativo e altri importi generati dall’uso in uno Stato membro visitato. Nei pacchetti con terminali o servizi ulteriori, si considera solo la componente servizi mobili.

Criterio del 3% e concessione dell’autorizzazione al sovrapprezzo

L’articolo 10 stabilisce che l’autorità nazionale può concludere per l’insostenibilità del modello tariffario nazionale solo se il margine netto negativo del roaming al dettaglio è almeno pari al 3% del margine dei servizi mobili. Anche in tal caso, il rigetto è obbligatorio se circostanze specifiche rendono improbabile il pregiudizio alla sostenibilità, tra cui appartenenza a un gruppo con transfer pricing favorevole, elevata concorrenza nazionale o possibilità di rendere più restrittiva la politica di utilizzo corretto. In casi eccezionali di margine negativo sia dei servizi mobili sia del roaming, l’autorizzazione deve essere concessa. La decisione finale quantifica il margine negativo recuperabile e il sovrapprezzo deve essere coerente con le ipotesi di traffico e con i principi regolatori richiamati.

Monitoraggio, reporting, riesame ed entrata in vigore

L’articolo 11 impone alle autorità nazionali di raccogliere dati su misure di vigilanza, numero di domande presentate/accolte/rinnovate e livelli dei margini negativi riconosciuti. L’articolo 12 prevede il riesame da parte della Commissione entro giugno 2019, sentito il BEREC, con possibilità di riesame anticipato. L’articolo 13 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e l’applicabilità diretta in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietelecomunicazioniroamingprotezione dei datitutela dei consumatorimercato interno

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