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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2261

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2261 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativo all'autorizzazione dell'ossido di rame(I) quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32016R2261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l'ossido di rame(I) come additivo per mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, dopo la valutazione positiva dell'EFSA sulla sicurezza per animali, consumatori, utilizzatori e ambiente. L'autorizzazione riguarda tutte le specie animali e impone condizioni tecniche, limiti di impiego e prescrizioni di etichettatura per prevenire rischi da eccesso di rame o da esposizione degli operatori. L'allegato disciplina anche la composizione dell'additivo, i metodi di analisi e il periodo di autorizzazione fino al 5 gennaio 2027.

Autorizzazione dell'ossido di rame(I) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con relative condizioni d'uso e requisiti di etichettatura e sicurezza.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell'Unione europea, con effetto diretto in tutti gli Stati membri, per l'impiego dell'ossido di rame(I) nei mangimi destinati a tutte le specie animali. Riguarda un additivo classificato nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "composti di oligoelementi". Le condizioni operative si estendono alla produzione, incorporazione in premiscele, etichettatura e utilizzo del prodotto; non sono previste prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. L'allegato fissa inoltre tenori massimi di rame in funzione della specie animale, con specifiche avvertenze per ovini e bovini.

Autorizzazione dell'ossido di rame(I) quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2261 della Commissione autorizza l'ossido di rame(I) come additivo per mangimi nell'ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'atto si fonda sulla valutazione scientifica favorevole dell'EFSA, che ha escluso effetti dannosi per animali e consumatori, ha ritenuto gestibili i rischi per gli utilizzatori con adeguate misure di protezione e ha escluso rischi ambientali aggiuntivi rispetto ad altre fonti di rame.

Base giuridica e contesto autorizzativo

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e i relativi criteri. La domanda presentata ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento ha riguardato l'autorizzazione dell'ossido di rame(I) come additivo per tutte le specie animali, nella categoria degli additivi nutrizionali.

Ambito dell'autorizzazione

L'articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell'allegato, appartenente alla categoria "additivi nutrizionali" e al gruppo funzionale "composti di oligoelementi", quale additivo nell'alimentazione animale. L'autorizzazione è quindi generale quanto alle specie animali, ma è subordinata alle condizioni tecniche e ai limiti quantitativi specificati nell'allegato.

Identificazione dell'additivo e caratteristiche tecniche

L'allegato attribuisce all'additivo il numero di identificazione 3b412 e la denominazione "ossido di rame(I)". La preparazione deve presentare un tenore minimo di rame del 73%, con ligninsolfonati di sodio tra il 12% e il 17% e 1% di bentonite; il granulato con particelle inferiori a 50 μm deve essere inferiore al 10%. La sostanza attiva è identificata come Cu2O, numero CAS 1317-39-1.

Specie animali e limiti di impiego

L'allegato fissa tenori massimi di rame nel mangime completo con un tasso di umidità del 12%:

  • bovini prima dell'inizio della ruminazione: 15 mg/kg, in totale;
  • altri bovini: 35 mg/kg, in totale;
  • ovini: 15 mg/kg, in totale;
  • suinetti fino a 12 settimane: 170 mg/kg, in totale;
  • crostacei: 50 mg/kg, in totale;
  • altri animali: 25 mg/kg, in totale.

L'additivo deve essere incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

Obblighi per la sicurezza degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con misure organizzative, l'uso è subordinato a dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

Etichettatura e avvertenze specifiche

L'allegato impone indicazioni obbligatorie in etichetta in due ipotesi particolari:

  • per l'alimentazione degli ovini, se il tenore di rame nel mangime è superiore a 10 mg/kg, deve comparire l'avvertenza: "Il tenore di rame in questo mangime può causare l'avvelenamento di alcune specie di ovini";
  • per l'alimentazione di bovini dopo l'inizio della ruminazione, se il tenore di rame nel mangime è inferiore a 20 mg/kg, deve comparire l'avvertenza: "Il tenore di rame in questo mangime può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo".

Metodi di analisi e controlli

L'allegato richiama i metodi analitici per verificare l'identità e il tenore di rame: diffrazione dei raggi X (XRD) per l'identificazione del Cu2O nell'additivo; titolazione o ICP-AES secondo EN 15510 per il tenore totale di rame nell'additivo; ICP-AES secondo EN 15510 o EN 15621 per le premiscele; AAS secondo il regolamento (CE) n. 152/2009, oppure ICP-AES secondo EN 15510 o EN 15621, per materie prime per mangimi e mangimi composti.

Entrata in vigore e durata

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. L'allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 5 gennaio 2027.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell'additivo

L'ossido di rame(I), classificato come additivo nutrizionale del gruppo funzionale "composti di oligoelementi", è autorizzato quale additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato (articolo 1).

Base giuridica e valutazione scientifica

L'atto è adottato in attuazione del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell'articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama la conclusione favorevole dell'EFSA sulla sicurezza e sull'efficacia dell'ossido di rame(I), nonché l'assenza di rischi ambientali aggiuntivi e la mancanza di necessità di un monitoraggio specifico post-immissione sul mercato.

Identificazione dell'additivo e composizione

L'allegato identifica l'additivo con il numero 3b412 e la denominazione "ossido di rame(I)". La preparazione deve contenere almeno il 73% di rame, con ligninsolfonati di sodio tra il 12% e il 17% e 1% di bentonite; il granulato con particelle inferiori a 50 μm deve essere inferiore al 10%. La sostanza attiva ha formula chimica Cu2O e numero CAS 1317-39-1.

Specie animali, tenori massimi e condizioni di impiego

L'additivo è autorizzato per tutte le specie animali, ma l'allegato stabilisce tenori massimi di rame nel mangime completo con umidità al 12%: bovini prima dell'inizio della ruminazione 15 mg/kg (totale), altri bovini 35 mg/kg (totale), ovini 15 mg/kg (totale), suinetti fino a 12 settimane 170 mg/kg (totale), crostacei 50 mg/kg (totale), altri animali 25 mg/kg (totale). L'additivo deve essere incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

Obblighi per la tutela degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono stabilire procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con misure organizzative, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.

Prescrizioni di etichettatura

L'etichetta deve riportare avvertenze specifiche: per l'alimentazione degli ovini, se il tenore di rame nel mangime è superiore a 10 mg/kg, la dicitura sul possibile avvelenamento di alcune specie di ovini; per i bovini dopo l'inizio della ruminazione, se il tenore di rame nel mangime è inferiore a 20 mg/kg, la dicitura sul possibile rischio di carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o zolfo.

Metodi di analisi

L'allegato specifica i metodi analitici per identificare il Cu2O nell'additivo e per determinare il tenore totale di rame nell'additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti, richiamando tecniche quali diffrazione dei raggi X (XRD), titolazione, ICP-AES secondo le norme EN 15510 e EN 15621, e AAS secondo il regolamento (CE) n. 152/2009.

Entrata in vigore e durata dell'autorizzazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'allegato indica il termine finale del periodo di autorizzazione al 5 gennaio 2027.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareadditivi per mangimietichettaturasalute animale

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