Salta al contenuto
Provvedimento

Deliberazione n. 516 del 11/09/2025

Provvedimento del 11 settembre 2025

Garante Privacy516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso sulla piattaforma. L’intervento urgente aveva imposto misure per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la conservazione, per soli fini probatori, di eventuale materiale acquisito in chiaro. La decisione finale si limita a confermare quanto già disposto in via d’urgenza dal dirigente competente.

Telegram FZ-LLC: ratifica di un provvedimento urgente per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Telegram FZ-LLC: ratifica di provvedimento urgente in materia di revenge porn

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e suscettibile di diffusione senza consenso tramite piattaforma digitale. Il procedimento si colloca nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, dedicato ai casi di c.d. revenge porn.

Origine del procedimento e quadro normativo

La persona interessata ha presentato una segnalazione all’Autorità, rappresentando di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e chiedendo un intervento nei confronti della piattaforma Telegram. Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di intervenire in caso di possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, senza consenso, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati;
  • la previsione secondo cui il Garante deve decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di misure da parte del dirigente competente con successiva ratifica.

Provvedimento urgente adottato il 28 agosto 2025

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 300 del 28 agosto 2025. Tale atto ha disposto:

  • l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto di segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per un periodo di 12 mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati nella fase di conservazione;
  • l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità tali misure.

Ratifica finale del Garante

Nella riunione dell’11 settembre 2025, il Garante ha preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. All’esito, ha ratificato il provvedimento urgente n. 300/2025 adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Implicazioni operative

Il provvedimento ha natura essenzialmente cautelare e preventiva: mira a impedire la diffusione del materiale segnalato e, ove esso sia acquisito in chiaro, a garantirne la conservazione limitata nel tempo per finalità probatorie. Non risultano irrogate sanzioni amministrative pecuniarie né disposte ulteriori misure correttive oltre a quelle già contenute nel provvedimento urgente ratificato.

Punti principali

Origine della segnalazione e base normativa

La persona interessata ha presentato una segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, rappresentando la sussistenza di una delle ipotesi di c.d. revenge porn e chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Telegram indicata. Il provvedimento richiama il potere del Garante di decidere entro quarantotto ore dalla segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Intervento urgente del dirigente del Dipartimento competente

Con determinazione n. 300 del 28 agosto 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato un provvedimento d’urgenza volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione. In particolare, è stata ingiunta a Telegram FZ-LLC l’immediata adozione di misure impeditrici della diffusione del materiale trasmesso in formato hash ed è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per dodici mesi e a soli fini probatori.

Ratifica del Garante

Nella riunione dell’11 settembre 2025 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il provvedimento d’urgenza n. 300/2025 adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC. Il testo non contiene ulteriori valutazioni di merito né sanzioni economiche.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitaliminoridiritti della persona

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.