Ordinanza n. 1388/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. 90896 del 6.9.2024 dell'Azienda Sanitaria Locale Benevento, conosciuto in data 10.9.2024, avente ad oggetto "sospensione parere favorevole al progetto ditta Terrax srls" con la quale la A.S.L. di Benevento ha comunicato l'annullamento in autotutela del parere favorevole dalla stessa rilasciato con nota prot. 49058 del 29.04.2021 del Dirigente Responsabile pro-tempore del Servizio IAPZ; - di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e conseguente, ivi incluse: (i) la nota della Giunta Regionale della Regionale Campania identificata con prot. n. 15701 del 8.2.2024 nella parte in cui richiama il Decreto Ministeriale 30.5.2023; (ii) la nota n. 67247 del 21.6.2024 del Servizio Veterinario IAPZ; (iii) la nota n. 4518 dell'11.7.2024 del Comune di Colle Sannita; (iv) la nota n. 80259 del 30.7.2024 a firma del Dirigente Veterinario; II) con i primi motivi aggiunti: - della nota prot. del Comune n. 5938 del 20.9.2024 del Comune di Colle Sannita alla Regione Campania -Direzione Generale per Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti – Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, nella parte di interesse alla ricorrente; II) con i secondi motivi aggiunti; - della comunicazione da parte della Regione Campania (Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali) prot. PG/2024/0562625 del 27.11.2024 inviata al Comune di Colle Sannita e alla ricorrente in riscontro alla richiesta di parere inviata dal Comune di Colle Sannita alla Regione Campania -Direzione Generale per Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti – Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, identificata con prot. del Comune n. 5938 del 20.9.2024, nella parte di interesse alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dell’ASL Benevento di annullamento in autotutela del parere favorevole precedentemente rilasciato al progetto di produzione di biometano, nonché atti endoprocedimentali connessi
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’ASL Benevento ha comunicato l’annullamento in autotutela del parere favorevole rilasciato nel 2021 al progetto, nonché ulteriori note dell’ASL, della Regione Campania e del Comune di Colle Sannita. Con primi motivi aggiunti è stata impugnata una nota comunale indirizzata alla Regione nell’ambito del procedimento di valutazione e autorizzazione ambientale; con secondi motivi aggiunti è stata impugnata una comunicazione della Regione resa in riscontro a tale richiesta di parere. Il progetto beneficia di risorse a carico dei fondi PNRR. Il TAR ha rilevato, senza definirle, questioni relative: all’ammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per carenza di interesse, trattandosi eventualmente di atti endoprocedimentali non lesivi ex se; alla possibile irricevibilità dei primi motivi aggiunti, notificati il 19 novembre 2024 e depositati il 16 dicembre 2024, per violazione dell’art. 12-bis, comma 5, d.l. 68/2022, in relazione all’art. 119, comma 2, c.p.a.; all’ammissibilità dei secondi motivi aggiunti, almeno quanto alle censure di illegittimità derivata riferite ai primi motivi aggiunti, per i quali è prospettata l’irricevibilità.
La decisione
Il TAR ha ritenuto applicabili le speciali disposizioni processuali previste per le controversie relative a interventi finanziati dal PNRR e ha ordinato alla società ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti delle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR, entro quindici giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell’ordinanza. Il Collegio ha inoltre prospettato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., le questioni di ammissibilità e ricevibilità indicate in motivazione, assegnando alle parti quindici giorni per formulare deduzioni. Ogni ulteriore decisione, inclusa quella sulla domanda cautelare e sulle spese della fase, è stata riservata alla successiva camera di consiglio del 23 giugno 2026. Non è stata quindi adottata alcuna decisione definitiva sull’annullamento degli atti né sulla sospensione della loro efficacia.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022
Il comma 4 impone, per le controversie relative a interventi PNRR, l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni centrali titolari degli interventi; il comma 5 è stato richiamato quale possibile fondamento della tardività dei primi motivi aggiunti, in relazione al rito speciale applicabile.
art. 119, comma 2, c.p.a.
È richiamato in relazione alla possibile irricevibilità dei primi motivi aggiunti, per il rispetto dei termini del rito speciale.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone al giudice, quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, di sottoporla al contraddittorio delle parti; il TAR ha assegnato quindici giorni per deduzioni.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare incidentale, sulla quale il TAR ha riservato ogni decisione.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a interventi finanziati con risorse PNRR trovano applicazione le speciali disposizioni processuali previste dall’art. 12-bis d.l. 68/2022, incluso l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR.
- Quando il giudice rileva d’ufficio questioni potenzialmente decisive, quali la carenza di interesse per impugnazione di atti endoprocedimentali o la tardività dei motivi aggiunti, deve sottoporle previamente al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per le deduzioni.
- La questione relativa alla lesività immediata di un atto endoprocedimentale deve essere verificata ai fini dell’ammissibilità del ricorso: in assenza di un effetto lesivo attuale e diretto, può configurarsi carenza di interesse all’impugnazione autonoma.
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