L.R. Veneto 40/2019
Modifiche alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura" e ulteriori disposizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina dell’AVEPA: ne estende alcune funzioni anche ad altre regioni o province autonome tramite accordi e convenzioni, modifica la governance del revisore dei conti e la composizione degli organi, introduce la possibilità di affidare rilevazioni statistiche e autorizza la Giunta ad avviare un soggetto o una società interregionale per la gestione di aiuti e interventi nel settore primario. Le nuove regole sugli organi si applicano dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore.
Modifiche all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura e disposizioni per organismi interregionali
Modifiche alla disciplina dell’AVEPA e nuove aperture interregionali
La legge regionale del Veneto n. 40 del 2019 interviene sulla legge istitutiva dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), ampliandone le possibili attività e aggiornandone la governance. Accanto alle modifiche organizzative, introduce una delega alla Giunta per avviare iniziative interregionali nel settore agricolo e dei fondi connessi.
Estensione delle funzioni dell’Agenzia ad altre regioni e province autonome
L’AVEPA può svolgere, oltre alle proprie funzioni di organismo pagatore, anche attività a favore di altre regioni o province autonome, purché ricorrano i criteri di riconoscimento previsti dalla normativa statale di riferimento e sia stipulato un apposito accordo tra la Regione del Veneto e l’ente interessato, previa deliberazione della Giunta regionale.
Le attività affidate, i compiti e le relative dotazioni finanziarie e umane sono poi disciplinati da una convenzione operativa tra l’Agenzia e l’amministrazione affidante, che richiede anch’essa l’approvazione della Giunta regionale del Veneto.
Ulteriori compiti affidabili all’Agenzia
La Giunta regionale può affidare all’Agenzia, mediante apposita convenzione, anche l’esecuzione di rilevazioni statistiche in materia agricola.
Inoltre, l’Agenzia può stipulare accordi e convenzioni e partecipare a progetti con altre amministrazioni pubbliche italiane ed europee, allo scopo di scambiare esperienze e valorizzare i risultati di azioni e interventi collegati alle proprie attività istituzionali.
Competenze della Giunta regionale
Tra le competenze della Giunta viene espressamente inserita l’approvazione delle convenzioni operative dell’Agenzia con altre regioni o province autonome. La legge precisa anche che i riferimenti alle risorse assegnate alla Regione devono intendersi riferiti alla Regione del Veneto.
Revisore dei conti: nuova disciplina dell’organo di controllo
La funzione di revisione contabile dell’Agenzia è affidata a un revisore unico, nominato dal Consiglio regionale secondo le procedure previste dalla normativa regionale, tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali.
Il revisore resta in carica per la durata della legislatura ed è rieleggibile una sola volta. Svolge funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, effettua verifiche trimestrali di cassa e redige le relazioni al bilancio e al rendiconto generale, verificando anche la regolarità gestionale.
È previsto un compenso annuo lordo omnicomprensivo stabilito dalla Giunta regionale entro il limite del 70 per cento di quello spettante ai componenti del collegio dei revisori delle aziende ULSS di massima dimensione; non si applicano le ulteriori indennità e rimborsi richiamati dalla legge regionale n. 37 del 1997. È inoltre previsto un revisore supplente, nominato con le medesime modalità.
Risorse finanziarie dell’Agenzia
Tra le entrate dell’Agenzia vengono ricomprese anche le somme assegnate da altre regioni e province autonome per l’esercizio delle funzioni affidate in base agli accordi e alle convenzioni operative sopra richiamati.
Soggetto o società interregionale per aiuti e interventi nel settore primario
La legge autorizza la Giunta regionale ad avviare le procedure per istituire, insieme ad altre regioni o province autonome, un soggetto giuridico interregionale con autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, da istituire ai sensi dello Statuto del Veneto, oppure a partecipare a società o promuoverne la costituzione con i medesimi enti.
L’obiettivo è attribuire a tale soggetto lo svolgimento di funzioni e servizi per la gestione di aiuti e interventi in materia di agricoltura, sviluppo rurale e altri fondi, nonché delle procedure di attuazione delle disposizioni nazionali e degli enti partecipanti.
Regime transitorio
Le nuove disposizioni relative al revisore dei conti e alla sua disciplina organizzativa si applicano solo dal primo rinnovo dell’organo successivo alla data di entrata in vigore della legge. Fino ad allora resta operante il regime previgente.
Neutralità finanziaria
L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
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