L.R. Veneto 37/2019
Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di contrasto all'evasione fiscale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Veneto promuove la tutela delle prestazioni professionali e il rispetto dell’equo compenso negli atti di Regione, enti dipendenti, enti locali e soggetti che esercitano funzioni regionali. Introduce l’obbligo di allegare alle istanze la lettera di incarico e, a fine procedimento, la dichiarazione di pagamento del professionista. Non si applica ai procedimenti già in corso all’entrata in vigore.
Tutela delle prestazioni professionali ed equo compenso nella Regione Veneto
Tutela delle prestazioni professionali e contrasto all’evasione fiscale
La legge regionale del Veneto disciplina misure a tutela delle prestazioni professionali rese nell’ambito di procedimenti e rapporti con la pubblica amministrazione regionale e con gli enti che esercitano funzioni conferite dalla Regione. L’obiettivo dichiarato è promuovere il rispetto dell’equo compenso e favorire anche il contrasto all’evasione fiscale.
Ambito di applicazione e finalità
Le previsioni riguardano:
- la Regione del Veneto;
- gli enti amministrativi dipendenti;
- gli enti del servizio sanitario regionale;
- le società controllate;
- gli enti locali e gli altri enti, pubblici o privati, che esercitano funzioni conferite dalla Regione.
L’azione amministrativa deve svolgersi nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficienza.
Presentazione delle istanze alla pubblica amministrazione
Per la presentazione, per conto di privati cittadini e imprese, di istanze comunque denominate previste da norme o regolamenti regionali, provinciali, comunali o della Città metropolitana di Venezia, è necessario allegare, oltre alla documentazione prescritta dalla normativa vigente, anche:
- la lettera di affidamento dell’incarico sottoscritta dal committente;
- la copia di un documento d’identità, secondo il DPR 445/2000.
La lettera di incarico deve indicare:
- gli estremi di iscrizione all’albo o collegio del professionista;
- gli estremi dell’assicurazione professionale;
- la descrizione dettagliata delle prestazioni richieste;
- il relativo compenso.
Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, in coerenza con la normativa statale e con i parametri ministeriali applicabili alle specifiche professionalità.
Pagamento delle prestazioni professionali e chiusura del procedimento
Al momento conclusivo del procedimento amministrativo avviato con l’istanza, l’amministrazione deve acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista, o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o comunque responsabili dell’esecuzione delle opere, attestante l’avvenuto pagamento delle spettanze da parte del committente.
La dichiarazione deve essere resa secondo i modelli adottati dalla Giunta regionale e, sulla loro base, dagli organi competenti degli enti interessati, con pubblicazione sui rispettivi siti web.
Se la dichiarazione non viene presentata, il procedimento non può essere completato fino alla sua integrazione. Per le prestazioni di carattere tecnico, inoltre, il pagamento delle competenze è subordinato alla preventiva attestazione di idoneità del progetto o dell’elaborato tecnico da parte dell’amministrazione competente.
Equo compenso e clausole vessatorie
In coerenza con la normativa statale vigente, la legge stabilisce che:
- negli atti delle procedure concorsuali di individuazione del contraente, i compensi professionali devono essere determinati sulla base della legislazione statale e dei parametri ministeriali e utilizzati come criterio o base di riferimento per l’importo a base di gara;
- nei contratti di incarico professionale è vietato inserire clausole vessatorie, come definite dalla normativa forense statale.
La Giunta regionale deve adottare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, atti di indirizzo per le strutture regionali competenti e per gli enti rientranti nell’ambito applicativo.
Relazione annuale e monitoraggio
Entro un anno dall’entrata in vigore e poi con cadenza annuale, la Giunta regionale deve riferire alla Commissione consiliare competente sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge.
Alla relazione deve essere allegato un elenco, aggiornato annualmente, delle funzioni regionali, comprese quelle conferite agli enti locali.
Regime transitorio e decorrenza
Le disposizioni non si applicano ai procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Aspetti finanziari
L’attuazione deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
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