L.R. Veneto 38/2019
Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Veneto prevenzione, contrasto e cura del gioco d’azzardo patologico, con misure su distanze minime dai luoghi sensibili, orari di gioco, formazione dei gestori, sanzioni, incentivi e coordinamento tra Regione, ULSS e Comuni. Prevede anche una maggiorazione IRAP per gli esercizi con apparecchi da gioco, applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico nel Veneto
Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico
La legge disciplina, per la Regione del Veneto, un insieme organico di misure di prevenzione, contrasto, cura e recupero del disturbo da gioco d’azzardo patologico, con attenzione anche agli effetti sociali, urbani e di sicurezza connessi alla diffusione dei punti gioco.
Finalità e ambito di intervento
Il provvedimento mira a prevenire e ridurre i rischi da gioco d’azzardo, trattare le persone dipendenti e sostenere le loro famiglie. La Regione tutela in particolare le fasce più vulnerabili della popolazione e interviene sugli impatti del gioco su sicurezza e decoro urbano, viabilità, quiete pubblica e inquinamento acustico. Le finalità comprendono anche educazione al uso responsabile del denaro, promozione del gioco misurato e responsabile, e tutela preventiva di minori e giovani.
Definizioni rilevanti
La legge definisce:
- gioco d’azzardo, come gioco con puntata di denaro o altri valori e esito aleatorio;
- gioco d’azzardo patologico / disturbo da gioco d’azzardo, secondo i riferimenti richiamati alla disciplina statale e OMS;
- punti gioco, come spazi di gioco nei locali pubblici o aperti al pubblico, esercizi commerciali, circoli privati e altri luoghi in cui siano presenti o accessibili forme di gioco d’azzardo.
Governance regionale e tavolo tecnico
È istituito presso la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore, un tavolo tecnico permanente sul GAP/DGA con funzioni di consulenza, studio, implementazione e valutazione delle politiche socio-sanitarie. Ne fanno parte il direttore della struttura regionale competente in materia di servizi sociali o un suo delegato, un rappresentante per ciascun dipartimento per le dipendenze delle ULSS e tre rappresentanti del terzo settore con esperienza nel trattamento del gioco patologico. I componenti sono nominati dalla Giunta e la partecipazione è gratuita.
Interventi regionali e strumenti di prevenzione
La Giunta regionale, con il supporto del tavolo tecnico, deve definire e promuovere:
- percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali con prestazioni di base obbligatorie per le ULSS;
- programmi di prevenzione e contrasto al gioco patologico;
- sperimentazioni di forme innovative di contatto e assistenza per giocatori e famiglie;
- un sistema informativo regionale sul fenomeno;
- strumenti informativi e di contatto precoce, tra cui cartellonistica unificata, numero verde, sito web e app;
- formazione e aggiornamento di polizia locale, operatori sociali, socio-sanitari e sanitari;
- formazione e aggiornamento obbligatori per gestori e personale delle sale da gioco, sale scommesse ed esercenti con apparecchi da gioco;
- sostegno ai soggetti del terzo settore, ai gruppi di auto-aiuto e alle reti locali di auto-mutuo-aiuto;
- collaborazione con associazioni di categoria per codici etici di autoregolamentazione;
- possibili forme di collaborazione con l’Osservatorio nazionale, organi dello Stato, forze di polizia, Comuni, scuole ed enti operanti nel settore;
- iniziative degli enti locali per diffondere buone pratiche nel territorio regionale.
Competenze delle ULSS
Le aziende ULSS devono erogare prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d’azzardo patologico, oltre a consulenza e sostegno alle famiglie. Entro il 30 gennaio di ogni anno trasmettono alla Giunta regionale e al tavolo tecnico un report sulle attività svolte nell’anno precedente.
Competenze dei Comuni e pianificazione territoriale
I Comuni sono individuati come soggetti competenti in via generale per l’attuazione della legge. Possono:
- fissare distanze da scuole, centri giovanili, impianti sportivi e altri luoghi sensibili entro cui vietare nuove sale giochi o nuove collocazioni di apparecchi, con relativa sanzione;
- prevedere forme premianti per gli esercizi che non installano o disinstallano apparecchi da gioco;
- imporre restrizioni alla navigazione internet sulla rete wireless comunale per impedire l’accesso a siti di gioco online.
I Comuni devono inoltre disciplinare nei propri strumenti urbanistici l’ubicazione delle sale da gioco, tenendo conto di elementi architettonici, strutturali e dimensionali, nonché degli investimenti esistenti nei punti gioco attuali. Fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici, le nuove sale da gioco possono essere realizzate solo:
- nei Comuni con PAT, nelle aree produttive disciplinate dal PI;
- nei Comuni senza PAT, nelle zone territoriali omogenee D.
Le regole sulle distanze, sulla pianificazione e alcune prescrizioni edilizio-urbanistiche non si applicano alle sale da gioco e ai locali esistenti alla data di entrata in vigore della legge.
Distanze minime e caratteristiche dei locali
È vietata la collocazione di apparecchi per il gioco in locali posti a meno di 400 metri, calcolati sul percorso pedonale più breve, da una serie di luoghi sensibili, tra cui servizi per la prima infanzia, scuole, centri di formazione, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture sanitarie e sociosanitarie, residenze per anziani, strutture per categorie protette, luoghi di aggregazione socio-culturale, oratori, circoli da gioco per adulti, istituti di credito, sportelli bancomat, esercizi di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, stazioni ferroviarie e di autocorriere.
Le vetrine dei locali con apparecchi da gioco non possono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altri elementi che ne limitino la visibilità dall’esterno.
Orari di esercizio del gioco
La Giunta regionale deve adottare entro sessanta giorni un provvedimento per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, nel rispetto dell’intesa statale richiamata dalla legge. In attesa del provvedimento, i titolari delle sale da gioco e dei punti gioco devono comunicare ai Comuni le fasce orarie di interruzione quotidiana secondo l’intesa statale.
Obblighi dei gestori dei punti gioco
I gestori devono esporre in modo ben visibile e leggibile il materiale informativo fornito dalle ULSS e tenere a disposizione opuscoli e altro materiale informativo supplementare sui rischi del gioco. È inoltre vietato fare credito ai giocatori e qualsiasi forma di agevolazione, promozione commerciale e fidelizzazione del gioco d’azzardo.
Pubblicità e misure incentivanti
Per la pubblicità del gioco d’azzardo si applica la normativa statale vigente, richiamata espressamente dalla legge. Regione e Comuni possono considerare, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici, come titolo preferenziale l’assenza di apparecchi e di altre forme di gioco d’azzardo.
Disciplina IRAP
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS sono soggetti all’aliquota IRAP maggiorata dello 0,92 per cento per ogni periodo d’imposta in cui l’apparecchio risulti installato, a prescindere dalla durata effettiva dell’installazione nell’anno.
Divieto di terminali multifunzione nei punti gioco
È vietata l’installazione nei punti gioco di terminali multifunzione che consentano l’accesso al gioco mediante prelievo di contante o pagamento per l’utilizzo del gioco. Se tali terminali risultavano già installati alla data di entrata in vigore della legge, devono essere disattivati entro trenta giorni; in caso contrario il Comune dispone la chiusura temporanea della sala da gioco fino all’adempimento oppure l’apposizione dei sigilli agli apparecchi da gioco.
Vigilanza, controlli e sanzioni
La vigilanza e il controllo sull’osservanza della legge, nonché l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni, spettano al Comune competente per territorio, ferme restando le competenze statali e dell’autorità di pubblica sicurezza. I proventi sono destinati prioritariamente a iniziative di prevenzione della dipendenza o, in alternativa, a finalità sociali e assistenziali.
Sono previste, tra le altre, le seguenti sanzioni:
- da 2.000 a 6.000 euro per ogni apparecchio per la violazione delle regole su distanze e vetrine;
- da 500 a 1.500 euro per ogni apparecchio per il mancato rispetto delle limitazioni orarie;
- da 2.000 a 6.000 euro per la violazione dei divieti sui compiti dei gestori;
- sanzioni specifiche per la mancata formazione e aggiornamento obbligatori, con diffida ad adempiere entro sessanta giorni;
- chiusura temporanea mediante sigilli in caso di inosservanza della diffida;
- chiusura definitiva degli apparecchi se, nel corso di un biennio, sono commesse tre violazioni delle regole sanzionate dal comma 2 dell’articolo sulle sanzioni.
L’80 per cento massimo dei proventi resta al Comune; il 20 per cento va versato alla Regione entro il 30 giugno dell’esercizio successivo a quello dell’introito.
Monitoraggio e valutazione
La Giunta regionale deve predisporre una relazione annuale, da approvare nella competente commissione consiliare, sul monitoraggio e sulla valutazione degli effetti applicativi della legge. La relazione deve considerare in particolare le misure regionali e comunali e il grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano operativo regionale sul gioco d’azzardo patologico realizzato dalle ULSS del Veneto e dall’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona.
Abrogazioni e copertura finanziaria
Sono abrogati l’articolo 20 della legge regionale 6/2015 e l’articolo 54 della legge regionale 30/2016. Gli oneri correnti derivanti dagli articoli su interventi regionali e competenze delle ULSS sono coperti con le risorse del Fondo per il gioco d’azzardo patologico previsto dalla normativa statale richiamata.
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