L.R. Veneto 41/2019
Modifica della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 "Istituzione della fondazione "Centro Studi Transfrontaliero" di Comelico e Sappada".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto n. 41/2019 aggiorna la legge istitutiva della fondazione già denominata “Centro Studi Transfrontaliero” di Comelico e Sappada: elimina il riferimento a Sappada, rinomina l’ente in “Fondazione Comelico Dolomiti - Centro Studi Transfrontaliero” e autorizza la Regione a parteciparvi come socio fondatore. Intervento senza nuovi oneri regionali, efficace dal 1 ottobre 2019.
Modifica della denominazione e dell’assetto della Fondazione “Comelico Dolomiti” - Centro Studi Transfrontaliero
Modifica della fondazione “Comelico Dolomiti” - Centro Studi Transfrontaliero
La legge regionale del Veneto interviene sulla disciplina istitutiva della fondazione già prevista dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34, aggiornandone denominazione, compagine fondativa e assetto giuridico. L’operazione riguarda esclusivamente il territorio regionale veneto e si applica dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Nuova denominazione dell’ente
La legge sostituisce il titolo della legge istitutiva del 2004, che diventa: “Istituzione della Fondazione ‘Comelico Dolomiti’ - Centro Studi Transfrontaliero”. In questo modo viene formalizzato il nuovo nome dell’ente, superando la precedente denominazione.
Modifica della disciplina istitutiva
Nel testo dell’articolo 1 della legge del 2004:
- viene soppresso il riferimento a “e Sappada”;
- è ridefinita la partecipazione regionale alla fondazione.
La Regione del Veneto è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, insieme all’Unione montana Comelico e alla Provincia di Belluno, alla costituzione della Fondazione “Comelico Dolomiti” - “Centro Studi Transfrontaliero”. La fondazione deve essere costituita con atto pubblico secondo le procedure del codice civile e avere sede in S. Stefano di Cadore, indicato come capoluogo comprensoriale.
Disposizioni attuative
La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutti gli atti necessari per:
- modificare la denominazione della fondazione;
- ridefinirne l’assetto giuridico.
La norma attribuisce quindi alla Giunta il compito di dare esecuzione pratica alla riforma dell’ente.
Regime finanziario
L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse già disponibili a legislazione vigente. È espressamente previsto che non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, avvenuta il 1 ottobre 2019.
Obsolescenza
Si tratta di una legge di modifica di un ente ancora potenzialmente operativo e non di una disciplina legata a un esercizio finanziario concluso; pertanto non appare obsoleta.
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