L.R. Veneto 43/2019
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "IRVV"".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna l’organizzazione, le funzioni, il finanziamento e i controlli dell’IRVV, introducendo anche un Osservatorio regionale e uno Sportello unico delle Ville Venete. Prevede intese con il Friuli Venezia Giulia per alcune decisioni e una norma transitoria per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore. Non contiene limiti temporali di applicazione, ma le scadenze interne riguardano soprattutto intese e relazioni periodiche.
Modifiche alla disciplina dell’Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV)
Modifiche alla disciplina dell’IRVV e valorizzazione delle Ville Venete
La legge regionale del Veneto n. 43 del 2019 interviene in modo organico sulla legge regionale n. 63 del 1979, ridefinendo l’assetto dell’Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV), ampliandone le funzioni e aggiornando le regole su organi, personale, finanziamento e strumenti di tutela e valorizzazione. La disciplina riguarda il territorio regionale veneto e, per gli interventi nelle aree di competenza, opera in coordinamento con la Regione Friuli Venezia Giulia.
Inquadramento dell’Istituto e sede
L’IRVV è qualificato come ente dotato di personalità giuridica pubblica. Opera in coerenza con la programmazione regionale di settore e con gli indirizzi definiti dal Consiglio regionale, d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia per gli interventi da svolgere nel relativo territorio. La Giunta regionale individua con proprio provvedimento la sede dell’Istituto, con finalità di valorizzazione delle Ville Venete.
Definizione di Ville Venete e funzioni istituzionali
Per Ville Venete si intendono gli edifici catalogati dall’Istituto e inseriti in un elenco approvato dalla Giunta regionale, d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia per quanto di competenza, comprensivi delle pertinenze, dei parchi e dei giardini. L’IRVV provvede, anche in concorso con il proprietario o in sua sostituzione, al consolidamento e al restauro delle Ville Venete soggette alla parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, oltre che alla promozione e alla migliore utilizzazione, anche tramite studi e ricerche.
Ulteriori compiti di promozione, tutela e valorizzazione
L’Istituto:
- supporta le politiche di promozione turistica delle Ville Venete;
- restaura le Ville Venete di proprietà regionale e collabora alla valorizzazione delle collezioni contenute;
- può acquisire Ville Venete, pertinenze, parchi e giardini anche tramite esproprio;
- promuove azioni per valorizzare, conservare e recuperare il contesto figurativo dei complessi vincolati;
- può gestire le Ville Venete di proprietà regionale;
- promuove percorsi formativi per tecnici del restauro dei beni culturali;
- elabora progetti di interesse rilevante per la valorizzazione del patrimonio culturale e partecipa a progetti nazionali, europei e internazionali;
- promuove progetti di conoscenza, formazione e istruzione anche in accordo con il Ministero competente;
- sensibilizza la comunità, in particolare i giovani, sul valore storico-culturale e paesaggistico delle Ville Venete;
- promuove la conoscenza della storia, cultura e tradizioni delle Ville Venete anche tramite archivio e biblioteca, favorendo una rete di archivi pubblici e privati.
Organi dell’Istituto: Consiglio di amministrazione e revisione
La disciplina sostituisce il precedente Collegio dei revisori con un Revisore unico dei conti. Il Consiglio regionale, d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, nomina il Revisore unico e un Revisore supplente tra i revisori legali iscritti nel registro previsto dalla normativa statale. Il Revisore unico e il supplente durano in carica per la legislatura e possono essere riconfermati una sola volta.
Il Consiglio di amministrazione conserva le principali competenze gestorie e programmatiche, tra cui statuto, bilancio di previsione, rendiconto, programmi pluriennali, regolamento dei servizi e del personale, convenzioni bancarie, operazioni su immobili e ipoteche, costituzione in giudizio, transazioni, accettazione di liberalità previa autorizzazione consiliare, nomina del vicepresidente e concessione di patrocini. Gli atti fondamentali indicati dalla legge non sono delegabili. Lo Statuto adottato dal Consiglio è trasmesso alla Giunta regionale per l’approvazione, sentita la Regione Friuli Venezia Giulia.
Direzione dell’Istituto
L’incarico di Direttore è conferito dal Consiglio di amministrazione mediante selezione pubblica secondo la normativa regionale vigente. Il Direttore organizza, coordina e dirige l’attività dell’Istituto, sovrintende al personale, cura l’attuazione del programma di attività e partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione svolgendo anche le funzioni di segretario. L’incarico è conferito con contratto di diritto privato di durata non superiore a tre anni. Al Direttore si applicano le norme statali su inconferibilità e incompatibilità; il trattamento economico è equiparato a quello del Direttore di Direzione della Regione.
Indennità, incompatibilità e personale
L’indennità del presidente, del vicepresidente, degli altri componenti del Consiglio di amministrazione e il trattamento economico del Revisore unico e del revisore supplente sono determinati dalla Giunta regionale. Spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, secondo la misura prevista dall’ordinamento regionale per i dirigenti.
La legge aggiorna anche il regime di incompatibilità, richiamando le inconferibilità e incompatibilità stabilite dalla legge statale per i componenti degli organi e per il Revisore unico e il supplente. Il personale dell’Istituto è assunto esclusivamente per pubblico concorso, salve le previsioni della legge regionale n. 54 del 2012 e della legislazione statale in materia di assunzioni. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono equiparati a quelli del personale di ruolo regionale e soggetti alla relativa normativa.
Finanziamento e utilizzo delle risorse
Le entrate dell’Istituto comprendono:
- il finanziamento annuale regionale, determinato con il provvedimento di approvazione del bilancio di previsione;
- finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per attività specifiche affidate dalla Giunta;
- proventi di contribuzioni di altri enti e istituti;
- un fondo per spese di investimento;
- ogni altra eventuale entrata. La Giunta regionale può inoltre cedere in uso o comodato altri beni mobili e immobili in relazione alle esigenze funzionali dell’Istituto.
I fondi disponibili in ciascun esercizio sono vincolati a finalità specifiche: funzionamento e attività, servizio dei mutui, contributi ed erogazioni per gli interventi previsti, espropriazione e acquisto di ville, parchi e giardini nei limiti previsti, e spese per consolidamento e restauro di elementi decorativi di particolare interesse o aperti al pubblico. Per le acquisizioni non può essere impegnato più del 25% dei fondi disponibili dell’esercizio; se l’immobile è nel territorio friulano serve la preventiva autorizzazione della Giunta regionale d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia. Per le opere di consolidamento e restauro decorativo è fissato un limite massimo pari al 20% dei fondi assegnati per spese di investimento.
Interventi sui proprietari e tutela finanziaria
I proprietari delle Ville Venete vincolate devono garantirne la conservazione eseguendo i lavori necessari di consolidamento, manutenzione e restauro. Se non provvedono, l’Istituto può intervenire direttamente, previo accordo con la Soprintendenza competente e nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio, con oneri a carico dei proprietari. La legge disciplina anche la garanzia del credito dell’Istituto: in mancanza di adeguate garanzie, è prevista l’iscrizione ipotecaria pari al 130% della spesa stimata; l’ipoteca può essere cancellata in ogni momento con la restituzione delle somme anticipate.
Contributi, mutui e criteri di ammissibilità
La disciplina aggiornata collega l’approvazione del progetto ai fini della concessione di mutui e contributi. Inoltre, tra i criteri considerati per l’assegnazione dei mutui viene valorizzata la fruibilità della villa. È inoltre richiamata l’integrità del complesso monumentale come profilo rilevante. L’importo soglia per l’intervento passa da 100 milioni di lire a 55 mila euro.
Disciplina urbanistica e valorizzazione del contesto
Per le Ville Venete e le relative pertinenze è consentita ogni destinazione d’uso, anche in deroga allo strumento urbanistico comunale e alle norme igienico-sanitarie, purché compatibile con tutela e valorizzazione e nel rispetto della normativa statale e regionale, previa autorizzazione della struttura regionale competente in materia urbanistica e paesaggistica, acquisito il parere favorevole del comune interessato. Ai fini della valorizzazione, l’Istituto segnala al comune le opere incongrue e gli elementi di degrado del contesto figurativo, che possono dar luogo a credito edilizio quando previsto dallo strumento urbanistico comunale e secondo la normativa regionale sul governo del territorio e sulla rigenerazione urbana.
Osservatorio regionale per le Ville Venete
È istituito presso la Giunta regionale l’Osservatorio regionale per le Ville Venete. Esso predispone studi, raccoglie dati, formula proposte per le finalità dell’articolo 2 e propone azioni di monitoraggio dello stato di conservazione e valorizzazione. L’Osservatorio verifica le dinamiche e le pressioni che modificano il contesto figurativo delle Ville Venete e accerta i degradi in atto. La Giunta regionale ne disciplina composizione e funzionamento con proprio provvedimento, sentita la commissione consiliare competente; sono garantite la partecipazione della Regione del Veneto, della Regione Friuli Venezia Giulia, dell’Istituto e delle associazioni dei proprietari, con possibile integrazione del Ministero competente previo accordo. I componenti si riuniscono almeno due volte l’anno e non percepiscono indennità o compensi.
Sportello Unico delle Ville Venete
Presso l’Istituto è costituito lo Sportello Unico delle Ville Venete (SUVV), quale soggetto pubblico di riferimento territoriale in materia. Lo sportello fornisce servizi informativi e operativi a privati ed enti locali, assicura la reciproca informazione fra IRVV e altre strutture del settore e tra proprietari privati e pubbliche amministrazioni, e promuove sinergie territoriali e coordinamento nei programmi turistico-culturali e di pianificazione.
Regime transitorio, intesa con Friuli Venezia Giulia e controlli
Per i procedimenti amministrativi e di spesa già in corso all’entrata in vigore delle modifiche e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. L’intesa richiesta in vari casi dalla legge deve essere resa dalla Regione Friuli Venezia Giulia entro quarantacinque giorni; decorso tale termine senza riscontro, si prescinde dall’intesa. La Giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo sull’Istituto secondo la disciplina regionale vigente in materia di enti amministrativi regionali.
Neutralità finanziaria
L’attuazione della legge è dichiarata neutrale sotto il profilo finanziario: deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
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