Risposta n. 256 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che le preference shares sono partecipazioni al capitale e che la modifica del 2016 ha eliminato l'esigenza della totale correlazione per gli emittenti UE qualificati, rendendo sufficiente la sola indeducibilità della remunerazione ai fini dell'applicazione dell'esenzione pari al 95% della quota non deducibile.
IRES - Interpretazione dei commi 3-bis lett. b) e 3-ter dell'art. 89 TUIR - esenzione della remunerazione derivante da partecipazioni con requisiti per la direttiva madre-figlia
Il quesito
Alfa chiede (i) se le preference shares emesse da Beta (NL) siano qualificabili come partecipazione al capitale ai sensi dell'art. 89, c. 3-bis, lett. b) e (ii) se, dopo la novella 2016, le remunerazioni pagate da emittenti UE qualificati usufruiscano dell'esenzione (95%) senza dover soddisfare il requisito della totale correlazione (doppio equity), richiedendosi solo la totale indeducibilità presso l'emittente.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate non condivide la tesi dell'istante: la novella 2016 ha superato il vincolo della totale indeducibilità limitatamente alla quota non deducibile degli emittenti UE qualificati, ma non ha invece eliminato il requisito della totale correlazione ai risultati economici. Pertanto l'esenzione pro rata si applica solo alla quota non deducibile che sia effettivamente correlata ai risultati economici dell'emittente; la verifica della correlazione rimane quindi necessaria e la questione qualificatoria delle preference shares è assorbita da tale considerazione.
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