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Interpello

Risposta n. 255 del 17/03/2023

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Determinazione della residenza fiscale di una persona fisica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione Italia-Svizzera per evitare le doppie imposizioni

Il quesito

Se, in caso di trasferimento dall'Italia alla Svizzera con date di trasferimento del domicilio discordanti tra i due Stati, debba considerarsi prevalente la data di trasferimento risultante dallo Stato di arrivo (Svizzera, giorno z) e se i redditi di lavoro dipendente percepiti in Svizzera da giorno y debbano essere assoggettati esclusivamente alla tassazione elvetica e non indicati nelle dichiarazioni dei redditi italiane relative agli anni x e x+1

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente sostiene che il termine "domicilio" richiamato dall'art.4 par.4 privilegia l'elemento fattuale rispetto alla mera residenza anagrafica; pertanto la data di trasferimento materiale del domicilio risultante allo Stato di arrivo (giorno z) dovrebbe prevalere e rendere residente in Svizzera dal giorno z, con esclusiva tassazione in Svizzera dei redditi di lavoro da giorno y e obbligo di dichiarare in Italia solo i redditi fino al giorno z

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia rileva che l'accertamento degli elementi di fatto non è sindacabile in sede di interpello, ma assumendo corretti i fatti esposti, conferma che l'art.4 par.4 consente il frazionamento dell'anno: l'Italia può tassare il reddito mondiale fino al giorno z e la Svizzera dal giorno successivo; l'iscrizione all'AIRE non incide sulla Convenzione; la Svizzera può assoggettare esclusivamente i redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera a decorrere da y (ai sensi dell'art.15 della Convenzione); inoltre rimane in vigore la presunzione relativa di residenza fiscale in Italia prevista dall'art.2 comma 2-bis del TUIR per trasferimenti nei Paesi indicati dal DM 4 maggio 1999 (tra cui la Svizzera); il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione in Italia per l'anno x+1 salvo che abbia percepito redditi prodotti in Italia

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